ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00863

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 33 del 13/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/06/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 24/06/2013
Stato iter:
24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 24/06/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 24/06/2013

SOLLECITO IL 29/07/2013

SOLLECITO IL 30/10/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/05/2016

CONCLUSO IL 24/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00863
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Giovedì 13 giugno 2013, seduta n. 33

   GALLINELLA, CIPRINI, GAGNARLI, MASSIMILIANO BERNINI, BENEDETTI e L'ABBATE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   con la sentenza n. 93 del 20 maggio scorso la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della legge regionale delle Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA) nella parte in cui escludeva dalla valutazione di impatto ambientale i progetti di impianti per le energie rinnovabili in base al solo criterio dimensionale senza considerare tutti gli altri criteri dettati dalla direttiva 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione): cumulo con altri progetti, utilizzazione di risorse naturali, produzione di rifiuti, inquinamento e disturbi ambientali, localizzazione e impatto sull'area geografica e densità della popolazione interessata;
   nelle Marche – ma anche in Umbria dove vige una normativa identica – il limite dimensionale sopra il quale scattava l'obbligo di sottoporre il progetto alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale è stato fissato in 1 Mwh. In forza di tale previsione normativa è così accaduto che la gran parte dei proponenti per la costruzione di impianti a biomasse ha presentato progetti di potenza pari a 999 Kwh al solo ed evidente scopo di evitare la valutazione di impatto ambientale;
   l'intero territorio italiano è soggetto ad elevati rischi ambientali di varia natura, come inondazioni, frane, smottamenti sempre più spesso presenti;
   le numerose e sempre più frequenti azioni giudiziarie da parte dei comitati di cittadini contro tali opere, generano, inevitabilmente, un costo aggiuntivo per lo Stato e soprattutto una perdita di fiducia nei confronti dello stesso –:
   se, in base a quanto esposto in premessa, non ritenga necessario assumere tutte le iniziative di propria pertinenza per evitare che le regioni italiane emanino normative in contrasto con la direttiva 2011/92/UE, a tutela dell'ambiente e del territorio italiano, nonché della salute dei cittadini;
   se non intenda avviare un monitoraggio delle diverse normative regionali in materia al fine di verificare se presentino degli elementi di illegittimità così come avvenuto nella legislazione delle Marche e, nel caso, se non intenda valutare l'opportunità di impugnare, ove sussistano i presupposti per farlo, tali leggi poiché contrastanti con la normativa comunitaria vigente in materia. (4-00863)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 24 maggio 2016
nell'allegato B della seduta n. 630
4-00863
presentata da
GALLINELLA Filippo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, relativa alle soglie dimensionali stabilite nella normativa statale e regionale per i progetti assoggettati a procedura di verifica di assoggettabilità (screening), di competenza delle regioni e delle province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006), si rappresenta quanto segue.
  Il decreto-legge n. 91 del 2014 e il successivo decreto ministeriale n. 52 del 2015 sono stati emanati per superare le censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata per non conformità delle disposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di VIA, ed hanno consentito di rendere conformi le leggi nazionali con quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2011/92/UE. Nella citata procedura di infrazione, la Commissione europea ha contestato all'Italia, tra l'altro, che nell'individuare i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), di competenza delle regioni e delle province autonome, sono state introdotte delle «soglie» prendendo in considerazione solo alcuni dei criteri dell'allegato III della direttiva VIA (dimensione, localizzazione in aree protette) e non tutti i criteri, come è invece prescritto dalla norma comunitaria.
  Per superare i rilievi della Commissione europea, il decreto-legge n. 91 del 2014 ha previsto specifiche puntuali modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 e, con particolare riferimento alle soglie dimensionali per la selezione dei progetti da assoggettare a procedura di screening, al comma 1, lettera c), dell'articolo 15 ha previsto l'emanazione di un decreto ministeriale recante linee guida destinate a ridefinire i criteri e le modalità per determinare l'assoggettamento alla procedura di verifica dei progetti dell'allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla base di tutti i criteri dell'allegato III della direttiva VIA, e non solo sulla base di criteri dimensionali e localizzativi.
  Si evidenzia che, nelle more dell'emanazione delle citate linee guida, la norma ha introdotto un regime transitorio in cui le soglie fissate per le singole categorie progettuali, ove previste, non sono più applicabili e, conseguentemente, la procedura di assoggettabilità a VIA deve essere effettuata a seguito di un esame «caso per caso», condotto sulla base di tutti i criteri di cui all'allegato III della direttiva VIA (integralmente recepito nell'allegato V del Testo unico ambientale).
  Il decreto ministeriale recante le linee guida è stato emanato con il citato decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015 ed è entrato in vigore il 26 aprile 2015. A partire da tale data sono pertanto stabiliti indirizzi e criteri puntuali per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dei progetti elencati nell'allegato IV del medesimo Testo unico ambientale, al fine di garantire un'uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva VIA. In particolare, le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nel citato Allegato IV per le diverse categorie progettuali, utilizzando tutti i criteri dell'allegato V del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  In inerito all'avvio di un monitoraggio sulle norme regionali in materia di VIA, al fine di verificare la sussistenza di potenziali elementi di illegittimità delle stesse, si rappresenta che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fornisce le proprie osservazioni nell'ambito del parere di legittimità costituzionale delle leggi regionali per le eventuali determinazioni del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
  Infine, appare d'uopo ricordare che la nuova direttiva VIA 2014/52/UE prevede che gli Sfati membri forniscano periodicamente alla Commissione europea specifiche informazioni sulle procedure di VIA effettuate. Tale attività rappresenterà un ulteriore strumento per il monitoraggio della corretto applicazione delle normative regionali in materia di VIA rispetto agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

impatto ambientale

Marche

protezione dell'ambiente

energia rinnovabile

risorse rinnovabili

sanita' pubblica