ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00332

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 11 del 30/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: CARBONE ERNESTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/04/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
FARAONE DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
BONACCORSI LORENZA PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
ERMINI DAVID PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
SANNA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
CHAOUKI KHALID PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
SCALFAROTTO IVAN PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
PICIERNO PINA PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
COVELLO STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
BRUNO BOSSIO VINCENZA PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
CENSORE BRUNO PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
MAGORNO ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
FAMIGLIETTI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
SENALDI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
CRIMI' FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
QUINTARELLI GIUSEPPE STEFANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 30/04/2013
CAUSIN ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 30/04/2013
RICHETTI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013
GALPERTI GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 30/04/2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 30/04/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 05/07/2013
Stato iter:
20/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/02/2014
VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/10/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/02/2014

CONCLUSO IL 20/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00332
presentato da
CARBONE Ernesto
testo di
Martedì 30 aprile 2013, seduta n. 11

   CARBONE, MARANTELLI, FARAONE, BONACCORSI, ERMINI, FRANCESCO SANNA, CHAOUKI, SCALFAROTTO, PICIERNO, COVELLO, BRUNO BOSSIO, CENSORE, MAGORNO, FAMIGLIETTI, SENALDI, CRIMÌ, QUINTARELLI, CAUSIN, RICHETTI, BORGHI e GALPERTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   in data 24 marzo 2010, il tribunale di Cosenza – Sezione GUP, con sentenza n. 209 del 2010 – passata in giudicato –, ha condannato il signor Umberto Paladini ad anni uno e mesi undici di reclusione e euro 600,00 di multa per aver commesso i reati di cui agli articoli 640 (truffa) e 646 del codice penale (appropriazione indebita) a danno di dieci clienti dell'agenzia Allianz Ras spa di Cosenza di cui era agente contitolare;
   l'attività criminosa, protrattasi dal 2006 al 2009, ha fruttato al suddetto agente un illecito profitto complessivamente pari ad euro 1.060.000,00 circa, corrispondente ai premi assicurativi versati dai clienti raggirati ai quali sono stati consegnati, di volta in volta, polizze assicurative valide ma fatte risultare come «stornate», vale a dire annullate;
   ai sensi della vigente normativa dettata in materia dal TUF (Testo unico finanziario), dal TUB (Testo unico bancario), dal codice delle assicurazioni private, dal codice del consumo nonché dai regolamenti emanati da CONSOB e IVASS (già ISVAP), tale operazione di «storno» può essere consentita solo previo ritiro della cosiddetta «copia cliente» e con l'autorizzazione della direzione generale della compagnia che deve, altresì, accertare la regolarità dell'operazione compiuta dall'agenzia periferica, nel corso delle ispezioni periodiche a cui è tenuta ex lege;
   invero, è giocoforza affermare che, se il signor Paladini è riuscito nel proprio piano criminoso, appunto impossessandosi dell'altrui denaro mediante la registrazione di false operazioni di storno, evidentemente la compagnia ALLIANZ spa non ha effettuato alcuna attività di controllo e vigilanza, per come avrebbe dovuto;
   l'ALLIANZ spa ha, infatti, consentito al signor Paladini di esercitare, nell'ambito della propria organizzazione, l'attività di agente assicurativo e promotore finanziario fino ai primi giorni di febbraio 2009, nonostante, fin dal 2006, fosse a conoscenza che quest'ultimo ad avviso dell'interrogante non era più in possesso del prescritto requisito di onorabilità, essendo risultato insolvente nei confronti della Borgo San Felice srl società controllata dalla stessa ALLIANZ spa, della somma di euro 19.032,15 giusto decreto ingiuntivo n. 458 del 2006 emesso dal Tribunale civile di Siena il 14 settembre 2006 e successiva ipoteca giudiziale iscritta nei pubblici registri immobiliari della conservatoria di Cosenza al n. 4707 del registro generale;
   oltre a tanto, pur dopo la predetta sentenza definitiva di condanna del signor Paladini, l'ALLIANZ spa, non ha inteso assumersi le proprie responsabilità ed ha, a quanto consta all'interrogante infatti, negato ai soggetti truffati, la totale restituzione degli importi dagli stessi investiti;
   in particolare, tra i suddetti truffati, l'ingegner Giovanni Credidio, che a suo tempo aveva investito il considerevole importo complessivo di euro 216.000,00, si è visto opporre il rifiuto del dovuto rimborso da parte della suddetta compagnia sulla scorta di inverosimili motivazioni, quale quella secondo cui le polizze sarebbero state impagabili in quanto risultate «stornate per mancato perfezionamento» quando, di contro, il tribunale penale ha accertato che l'agente registrava false operazioni di storno dei versamenti dei clienti, evitando in tal modo di dover inviare i relativi assegni presso la sede centrale e facendoli propri;
   di tanto, prova ne è, ad esempio, che l'ingegner Credidio detiene ogni contratto assicurativo in originale, debitamente sottoscritto anche dai funzionari della compagnia, né ha mai sottoscritto alcun documento di revoca e storno delle polizze contratte;
   orbene, a seguito di tale inaccettabile rifiuto, nel marzo 2009, l'ingegner Credidio, per il tramite del proprio legale, ha presentato formale reclamo l'ISVAP (oggi IVASS), reputando che tale organo di controllo, appositamente preposto per legge, sarebbe sicuramente intervenuto per garantire il rispetto delle norme giuridiche, sollecitando la piena assunzione di responsabilità da parte dell'ALLIANZ S.p.A. per tutto quanto accaduto;
   invero, in ben due anni d'istruttoria, l'IVASS si è limitata ad inoltrare all'ALLIANZ spa stringate missive di richiesta di meri chiarimenti sulla vicenda in questione, senza mai nemmeno censurarne il contegno manifestamente dilatorio e lesivo dei diritti del reclamante, per come risulta dagli atti contenuti nel fascicolo di reclamo n. 09-161518-00/A, acquisiti ai sensi della legge 241 del 1990;
   inoltre, nella fattispecie denunciata con il presente atto, stante la norma secondo cui in pendenza del reclamo, non è promuovibile alcuna autorità giudiziaria, l'ISVAP ha, in tal modo, di fatto ritardato di circa due anni l'incardinarsi del giudizio per la restituzione delle somme dovute dall'ALLIANZ spa all'ingegner Credidio, determinando a suo danno un ulteriore ed evidente nocumento;
   il nominato Istituto di vigilanza risulta, di fatto, appare all'interrogante assoggettato alle compagnie assicuratrici che, in forza del preponderante potere economico detenuto, esercitano un'influenza certamente maggiore rispetto a quella prodotta dai singoli consumatori, a tutela dei quali l'istituzione in parola dovrebbe operare –:
   quali iniziative urgenti anche normative il Ministro intenda adottare onde evitare il reiterarsi di altri simili episodi a danno dei consumatori. (4-00332)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 177
4-00332
presentata da
CARBONE Ernesto

  Risposta. — In via preliminare si evidenzia che, limitatamente all'assetto normativo che regola i poteri dell'Autorità di vigilanza Istituto per la vigilanza sulle sicurezze quale Autorità indipendente, si ritiene che l'attuale quadro ordinamentale, da ultimo innovato dal decreto-legge n. 95 del 2012, appare soddisfare le esigenze pur evidenziate dagli interroganti.
  Il citato decreto ha soppresso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed ha rafforzato i poteri di vigilanza sul settore assicurativo, garantendo la piena integrazione dell'attività di vigilanza grazie a un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, nel rispetto delle prerogative regolatorie proprie dell'istituto e, per alcuni aspetti, del Ministero dello sviluppo economico.
  Quanto agli aspetti inerenti il ruolo dell'Ivass e della compagnia riguardata in relazione alle vicende assicurative segnalate, dagli elementi forniti dall'organo di vigilanza emerge un quadro fattuale parzialmente diverso da quello descritto dagli interroganti. In particolare, l'Autorità di vigilanza riferisce che in data 3 marzo 2009 lo studio legale Pugliese ha presentato all'Isvap (ora Ivass) un reclamo con il quale ha segnalato che il proprio cliente, signor Giovanni Credidio, aveva stipulato, nel periodo da luglio 2006 a febbraio 2009, alcune polizze a premio unico (di importo complessivo di oltre 200.000,00 euro) con la società Allianz, provvedendo al pagamento dei relativi premi direttamente all'agente procuratore, signor Paladini, dell'agenzia principale di Cosenza – Arabia. Successivamente, però, il Signor Credidio aveva scoperto che le polizze medesime risultavano annullate per mancato pagamento dei relativi premi.
  A seguito della segnalazione, l'Isvap è più volte intervenuto nei confronti della società Allianz con note del 28 agosto 2009, 26 gennaio 2010, del 7 maggio 2010, del 16 luglio 2010, del 25 settembre 2011 e del 16 gennaio 2012.
  La società, con lettere del 3 aprile 2009 e del 2 settembre 2009, ha fatto presente di aver richiesto all'assicurato prova documentale dell'effettivo pagamento, segnalando che erano in corso approfondimenti sulla vicenda e precisando, inoltre, che assegni per l'importo di complessivi euro 190.000,00 sarebbero stati emessi e negoziati dall'ex agente Paladini nella prima parte del 2007, a copertura di polizze con decorrenza di molto successiva (febbraio 2009). Tale circostanza, secondo la compagnia, poteva far ipotizzare che i versamenti si riferissero a diversi rapporti di provvista tra il signor Credidio e l'ex agente Paladini.
  Successivamente, a seguito di ulteriore intervento dell'istituto di vigilanza (7 maggio 2010), la società ha comunicato, con lettera del 4 giugno 2010, di avere ritenuto necessario inoltrare una segnalazione di operazione sospetta alla competente autorità in materia di antiriciclaggio, alla luce di perplessità insorte in relazione ai versamenti effettuati dal signor Credidio al signor Paladini. La società, sempre nella medesima lettera, ha altresì informato l'istituto che la posizione del Credidio è poi apparsa immune dalle segnalate sospettosità e di avere pertanto ottenuto dall'Autorità antiriciclaggio l'autorizzazione a riprendere le trattative con il cliente.
  Allianz ha anche precisato nella citata lettera, oltre che in una successiva comunicazione del marzo 2011, che il signor Credidio, in considerazione degli inevitabili tempi lunghi imposti dall'accertamento antiriciclaggio, aveva deciso di non coltivare alcuna trattativa e di rivolgersi al giudice ordinario.
  In data 19 aprile 2012 l'avvocato Pugliese ha formulato all'istituto richiesta di accesso agli atti del fascicolo
ex lege n. 241 del 1990, al fine di produrre la documentazione relativa al reclamo nell'ambito del processo pendente avanti il tribunale di Cosenza.
  L'accesso veniva esercitato presso la sede dell'istituto in data 17 maggio 2012, e l'istante, dopo aver preso visione del fascicolo, richiedeva copia conforme agli originali degli interventi e delle comunicazioni rivolti dall'istituto all'Allianz.
  Considerata la pendenza del giudizio e la constatata impossibilità di una soluzione extra giudiziale della controversia, l'istituto ha evidenziato che il fascicolo di reclamo, successivamente al riconoscimento del diritto di accesso al signor Credidio, è stato archiviato.
  Da quanto descritto, emergono quindi elementi e circostanze tali da escludere comportamenti dilatori o di omessa vigilanza, secondo le rispettive competenze, da parte della compagnia di assicurazione e soprattutto da parte dell'organo di vigilanza.
  Per quanto concerne poi l'affermazione contenuta nella parte finale dell'interrogazione in esame, secondo la quale al signor Credidio, nella pendenza del reclamo, sarebbe stata preclusa la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, l'Autorità di vigilanza fa presente che la stessa è del tutto infondata, non essendo prevista, in norme primarie o regolamentari, alcuna alternatività tra il ricorso al giudice e la proposizione del reclamo all'Ivass, circostanza, quest'ultima, che non costituisce, come noto, uno strumento di conciliazione extragiudiziale delle controversie.
  L'Ivass riferisce inoltre che il signor Umberto Paladini – iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, con il numero A000172128 – ha operato come responsabile della società agenziale SE.A.FIN di Gencarelli Leo e De Marco Maurizio s.n.c, con sede in Cosenza, via Arabia, 7, dal 2007 al febbraio 2009, data dalla quale risulta inoperativo. La società è tuttora iscritta e attiva, con responsabile Gencarelli Leo e con mandati Allianz, Unipol eccetera.
  In merito alla notizia di condanna del signor Umberto Paladini contenuta nell'atto di sindacato in oggetto, l'Ivass, compiuti i necessari accertamenti presso il casellario giudiziale e rilevata la perdita dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione delle persone fisiche nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, previsti dall'articolo 110, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo n. 209 del 2005, ha avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio del signor Paladini ex articolo 113, comma 1, lettera d) del citato decreto.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economicoSimona Vicari.

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