ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00324

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 10 del 29/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: AGOSTINELLI DONATELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/04/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/04/2013
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 29/04/2013
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/04/2013
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 29/04/2013
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 29/04/2013
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 29/04/2013
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 29/04/2013
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 29/04/2013
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/04/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/04/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/07/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 05/06/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 11/07/2013

SOLLECITO IL 09/12/2013

SOLLECITO IL 23/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00324
presentato da
AGOSTINELLI Donatella
testo di
Lunedì 29 aprile 2013, seduta n. 10

   AGOSTINELLI, TERZONI, SIMONE VALENTE, SARTI, VIGNAROLI, SEGONI, BALDASSARRE, COLLETTI, CECCONI e FANTINATI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   con disciplinare del 12 novembre 1964, n. 3758, vennero affidati in concessione alla Srl Adriatica Costruzioni i lavori del 1o e 2o lotto del piano di ricostruzione della città di Macerata;
   con ulteriore disciplinare del 15 dicembre 1975, vennero affidati in concessione alla medesima società anche i lavori del 3o, 4o e 5o lotto del piano di ricostruzione di Macerata;
   con domanda di arbitrato, notificata in data 25 giugno 2007, il signor Edoardo Longarini, in qualità di unico socio assegnatario di tutti i rapporti facenti capo alla suddetta società posta in liquidazione, ha avviato un contenzioso riguardante il suddetto rapporto concessorio per la realizzazione del piano di ricostruzione di Macerata;
   con questo atto, il signor Edoardo Longarini ha designato quale arbitro di parte l'ingegner Vito Gamberale;
   l'Avvocatura generale dello Stato con atto di declinatoria della competenza arbitrale, datato 2 luglio 2007, nel richiamare la sentenza n. 152 del 1996 della Corte Costituzionale, che consente alla parte cui è notificata la domanda di poter declinare la competenza arbitrale e nell'attestare l'intenzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi della relativa facoltà, ha, di conseguenza, declinato la competenza arbitrale in ordine alla suddetta controversia;
   inspiegabilmente, in data 26 giugno 2007, ovvero il giorno successivo alla domanda di arbitrato, è stato sottoscritto a firma delle parti (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore e Longarini), il verbale di nomina quale arbitro di parte ministeriale l'avvocato Domenico Condello nonché in veste di Presidente del collegio arbitrale, il professor Carlo Malinconico: atto redatto e sottoscritto alle ore 10,30 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale «le Parti concordano nel deferire ad arbitri la controversia nel designare – così come designano con il presente verbale – il professor Carlo Malinconico quale terzo arbitro con funzione di Presidente, ai fini della risoluzione della controversia insorta come in epigrafe indicata»;
   ancor più sorprendentemente, in pari data, mezz'ora dopo la nomina del presidente, il collegio arbitrale, si è costituito ex articolo 809 codice di procedura civile, designando e accettando, quale terzo arbitro con funzione di presidente, il professor Carlo Malinconico;
   con il verbale di costituzione del collegio arbitrale, si è anche proceduto alla nomina dell'ufficio di segreteria, cui sono stati preposti la signora Rita Rufini e il signor Guglielmo Marconi, che hanno accettato l'incarico e sono stati immessi immediatamente nelle loro funzioni;
   con ordinanza datata 16 luglio 2007, il presidente Malinconico ha disposto la nomina dell'avvocato Sergio Fidanzia, quale terzo segretario del collegio arbitrale;
   il professor Carlo Malinconico all'epoca dei fatti esercitava le funzioni di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   l'ingegner Vito Gamberale all'epoca dei fatti era amministratore delegato di Fondo 2 infrastrutture (F2i), costituito a cura del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura pubblica;
   l'avvocato Domenico Condello, all'epoca dei fatti, tra gli altri incarichi, era docente presso le università di Urbino e di Roma «La Sapienza» e «Roma tre», nonché giudice costituzionale aggregato (eletto dal Parlamento in seduta comune il 5 luglio 2006);
   alla luce dei suddetti elementi, emergono, ad avviso degli interroganti:
    l'incoerenza con quanto dichiarato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, nel corso di un'intervista pubblicata sul Sole 24 ore in data 7 settembre 2007, nonché l'incompatibilità con la legge finanziaria 2008, di procedere alla definizione delle controversie interessanti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi mediante il collegio arbitrale. Ciò che rileva ancor di più è:
     il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore non ha nemmeno atteso che l'organo di difesa dello Stato potesse – nei 20 giorni previsti dalla legge – così come in concreto effettuato, declinare la competenza arbitrale. Infatti, l'Avvocatura generale dello Stato, in data 2 luglio 2007: «DECLINA la competenza arbitrale in relazione alla controversia introdotta con domanda notificata il 26 giugno 2007 ed invita la controparte a proporre le proprie domande e istanze avanti al Giudice Ordinario secondo le vigenti norme di rito»;
     l'avventatezza del contenzioso, promosso da Longarini, è evidenziata dalla circostanza che, nel 1999, il Parlamento ha approvato una norma d'interpretazione autentica della legge n. 317 del 1993, disponendo: «che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori»: disposizione questa, ad avviso degli interroganti, giammai presa in considerazione per contrastare categoricamente la fondatezza delle pretese del Longarini;
     inoltre, va considerato che – il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore ha espressamente sottoscritto la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente – unitamente alla controparte – facendo espressa menzione dell'accettazione («concordano») di deferire agli arbitri la controversia, senza attendere che, come sopra visto, l'Avvocatura dello Stato potesse esercitare la facoltà di declinatoria;
     infine, va detto che – in un secondo momento, il professor Carlo Malinconico ha rinunciato all'incarico. La controversia, in data 27 giugno 2008, veniva trasferita al medesimo collegio arbitrale (presidente avvocato Vincenzo Nunziata, arbitro l'ingegner Vito Gamberale, arbitro l'avvocato Ignazio Messina) già costituito per la risoluzione della vertenza relativa al comune di Ariano Irpino e ciò «in ragione della suddetta attinenza di questioni giuridiche e tecniche, e pertanto per ragioni di economicità, speditezza ed efficienza della procedura arbitrale»;
    con il verbale di costituzione del collegio arbitrale (27 giugno 2008), si è anche proceduto alla nomina dell'ufficio di segreteria, cui sono stati preposti la dottoressa Maria Caterina Giuffrè e confermati i signori Rita Ruffini e Guglielmo Marconi già nominati dal precedente Collegio arbitrale: «Tutti accettano l'incarico e vengono immediatamente immessi nelle funzioni»;
   non può sfuggire agli interroganti la coincidenza che negli stessi giorni, la legge n. 317 del 1993, viene inserita nell'elenco delle leggi da sopprimere, come ormai superate e inutili. A tale proposito vale la pena di citare alcuni brani di un articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 9 luglio 2008, a firma di Gian Antonio Stella, che tra l'altro afferma: «Ricordate Edoardo Longarini, era famoso negli anni 80. La facilità con cui riusciva ad avere dai protettori politici «piacerini» incredibili come il riconoscimento di un anno lavorativo di soli 180 giorni (tre e mezzo a settimana) col risultato che arrivò a ottenere a 29 anni e un mese di tempo per costruire una strada di 4 chilometri. L'inserimento in un decreto di due righe che, in contrasto con tre leggi precedenti, toglievano dei lavori all'Anas per darli a lui. Due righine infilate in un decreto sullo smaltimento delle arance invendute in Sicilia. Quella volta il regaluccio, scoperto all'ultimo istante, saltò per un solo voto: 171 a 170. Ma oggi (...), Edoardo Longarini sta per essere benedetto di nuovo da una nuova leggina ad hoc. Nel calderone delle norme da «disboscare», infatti, una misteriosa manina ha inserito la legge n. 317 del 1993»; come è noto, a seguito della pubblicazione del Corriere della Sera, numerosi parlamentari protestarono vivamente e il Ministro Calderoli rimediò, alla definita «svista», evitando la soppressione della legge anche se nessuno sa ancora chi l'avesse inserita tra le norme da sopprimere. Si tratta di una legge che era vigente prima e comunque nel periodo in cui sono stati costituiti i collegi arbitrali;
   inoltre, come risulta dall'elenco «Pubblicità incarichi conferiti e autorizzati dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in data 6 novembre 2008, è stato affidato al professor Pasquale De Lise, l'incarico di presidente del collegio arbitrale per la risoluzione della controversia tra il signor Edoardo Longarini e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nominato dalle parti per un petium di euro 300.000.000 (trecento milioni di euro)». Si può supporre, ad avviso degli interroganti, che l'arbitrato potesse riguardare il piano di ricostruzione di Ancona, anch'esso soppresso con la citata legge n. 317 del 1993, al pari di quelli di Ariano Irpino e Macerata;
   oltre al Presidente De Lise, dovrebbero far parte del collegio arbitrale il professor Aldo Pezzana e l'avvocato Aurelio Vessichelli;
   il professor De Lise era presidente aggiunto del Consiglio di Stato. Nei mesi scorsi il Ministro pro tempore Corrado Passera l'ha indicato nella terna delle personalità per la carica di presidente della nascente Autorità indipendente sui trasporti. Terna che non è stata accolta dalle Camere;
   l'avvocato Vessichelli fa parte dell'Avvocatura generale dello Stato;
   da quanto sopra esposto, ad avviso degli interroganti, in sostanza risulta che nel periodo 2007 e 2008 (Ministri pro tempore Di Pietro e Matteoli), il signor Longarini ha dato corso agli arbitrati contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; che sono stati costituiti i collegi i quali, presumibilmente hanno concluso o si apprestano a concludere i propri lavori e a stabilire se e quanto spetti alle parti;
   si conosce solo parzialmente l'entità del petium:
    a) riguardo all'arbitrato sul piano di ricostruzione di Macerata in base ad un articolo di stampa sul Corriere della Sera del 10 gennaio 2012, dal titolo, rivolto al professor Malinconico, «tutti i super incarichi del tecnico trasversale», il giornalista Sergio Rizzo scrive: «il costruttore Edoardo Longarini, nome noto alle cronache di Tangentopoli, aveva attivato un arbitrato per il vecchio Piano di ricostruzione di Macerata chiedendo allo Stato 70 milioni di euro. La clausola era nel contratto e il Ministro Di Pietro era con le spalle al muro. Nominò come proprio arbitro l'avvocato dipietrista Domenico Condello. Longarini designò invece l'ex amministratore di Autostrade Vito Gamberale. I due arbitri di parte nominarono quindi di comune accordo come presidente del collegio il nostro Carlo Malinconico. Una scelta si disse «di garanzia». Ma che non mancò di suscitare polemiche. Anche perché un Segretario Generale di Palazzo Chigi, nelle vesti di arbitro in una controversia privata, non si era mai visto;
    b) riguardo all'arbitrato presieduto dal professor De Lise l'entità è pubblicata sul sito degli incarichi pubblici ed è di 300 milioni di euro;
    c) non si conosce l'entità della somma richiesta per il piano di ricostruzione di Ariano Irpino;
   ad avviso degli interroganti, visti gli esiti degli arbitrati che hanno visto lo Stato soccombere per oltre il 95 per cento degli stessi, e in innumerevoli casi per somme superiori a quelle richieste dalle controparti private si può supporre, ovviamente con ampia facoltà di sbagliare, che la richiesta allo Stato si potrebbe avvicinare a un miliardo di euro;
   e pensare che la legge n. 317 del 1993, è esplicita: «I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori»;
   si tratta di una legge che era vigente prima e comunque nel periodo in cui sono stati costituiti i collegi arbitrali;
   appare agli interroganti non compatibile con il suo ruolo di «giudice costituzionale aggregato» l'esercizio da parte dell'avvocato Condello di funzioni retribuite da soggetti privati, in disparte ogni altra considerazione sulla difficile situazione di incompatibilità con l'esercizio della sua funzione giudicante della Corte costituzionale, tenuto conto anche della sua colorazione politica –:
   se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro interrogato siano a conoscenza dei fatti suesposti e se risulti agli atti quali siano i motivi che hanno indotto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore – senza preventivamente richiedere all'Avvocatura generale dello Stato il proprio parere sulla declinatoria del collegio arbitrale – a sottoscrivere la nomina dei componenti ministeriali del collegio stesso, come sopra specificati, per far espressamente deferire agli arbitri la soluzione della controversia con la nomina congiunta del terzo arbitro con funzioni di presidente;
   se sia stata acquisita preventivamente l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico da parte del competente organo delle università di appartenenza a favore dell'avvocato Domenico Condello;
   se non sia inopportuno che il professor Carlo Malinconico, investito della rilevante funzione di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, chiamato sovente a risolvere, in veste di assoluta indipendenza, questioni interessanti soggetti privati abbia potuto rivestire il suddetto ruolo di presidente del collegio arbitrale;
   se, parimenti, il signor Edoardo Longarini potesse nominare, quale arbitro di parte, l'ingegner Vito Gamberale e se questi potesse accettare l'incarico, stante il suo ruolo di amministratore pubblico che impone la massima indipendenza nei confronti di soggetti privati, specie se operanti nel settore delle opere pubbliche con conseguente divieto di assumere, a sfavore della pubblica amministrazione, il ruolo di difensore di interessi privati, ad elevata incidenza economico-patrimoniale;
   se risulti quali siano le ragioni che hanno determinato i contenziosi riguardanti i rapporti concessori per i piani di ricostruzione delle città di Ancona, Ariano Irpino e Macerata, che sono state annullati nel 1992 dal Ministro dei lavori pubblici pro tempore, nonché dalla legge n. 317 del 1993, precisando l'ammontare dei compensi comunque erogati a qualsiasi titolo alla Società Adriatica Costruzioni e alla Società Adriatica Costruzioni di Ancona;
   quale sia la consistenza economica dell'attuale contenzioso che sarà definito dai collegi arbitrali, in relazione al quale non è difficile prevedere (come avviene nella quasi totalità dei casi), la condanna dello Stato con correlato arricchimento della controparte privata;
   se risulti quali siano le ragioni che hanno indotto alla nomina nell'ufficio di segreteria del Collegio arbitrale in questione della signora Rita Ruffini, segretaria del capo di gabinetto, e del signor Guglielmo Marconi segretario del vice capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, e in base a quale titolo professionale dal momento che successivamente è stato nominato in qualità di segretario l'avvocato Fidanzia, operante, non molto tempo addietro, nello studio legale del professor Malinconico;
   se risulti quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore a non rispettare e a non far rispettare il disposto dell'articolo 44 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che in modo indiscutibile, mette fine ad ogni pretesa risarcitoria della Società Adriatica Costruzioni del signor Longarini e che ad avviso degli interroganti inspiegabilmente il Ministro si avvia ad assecondare;
   se risultino le ragioni per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, che si è proclamato contrario all'istituto dell'arbitrato – tanto da farsi portatore della corrispondente norma esistente nella vigente legge finanziaria 2008 – abbia nella fattispecie espressamente devoluto la soluzione della controversia agli arbitri, senza nemmeno dare la possibilità all'Avvocatuta dello Stato di esercitare pienamente la propria funzione;
   se risulti quali siano le ragioni della somma urgenza con le quali dopo la notifica della domanda di arbitrato, si sia, il giorno successivo, proceduto alla nomina dell'arbitro in rappresentanza dell'amministrazione (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ed alla sottoscrizione dell'accordo di nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente;
   se risulti quali siano le ragioni per le quali non sia stato demandato all'arbitro dell'amministrazione (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvocato Condello) la scelta, unitamente con l'arbitro di parte privata, del presidente ed, in mancanza di accordo, all'organo istituzionale preposto;
   se risulti quali siano le ragioni della successiva rinuncia all'incarico del professor Carlo Malinconico;
   quali siano le conclusioni del collegio arbitrale (pres. Nunziata, arbitro Gamberale, arbitro Messina) e la consistenza economica dell'attuale contenzioso, avviato con domanda di arbitrato dal signor Edoardo Longarini, per la risoluzione della controversia insorta in ordine al rapporto concessorio di cui ai decreti ministeriali n. 4923 del 13 novembre 1964 (relativo al I e II lotto) e 4370 del 17 dicembre 1975 (III, IV e V lotto) per la realizzazione del piano di ricostruzione adottato dal comune di Macerata;
   quali siano le conclusioni del collegio arbitrale (pres. Nunziata, arbitro Gamberale, arbitro Messina) e la consistenza economica dell'attuale contenzioso, avviato con domanda di arbitrato dal signor Edoardo Longarini) per la risoluzione della controversia insorta in ordine al rapporto concessorio di cui al decreto ministeriale 6100/6101 del 1o dicembre 1972 per la realizzazione del piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino;
   quali siano le conclusioni del collegio arbitrale (pres. De Lise, professor Pezzana e avvocato Vessichelli);
   se lo Stato, ovvero i Ministri interrogati, in proprio, o anche per mezzo dei propri difensori e dell'Avvocatura dello Stato, intendano eccepire l'incompetenza degli arbitrati e far rispettare la legge. (4-00324)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

MACERATA,MACERATA - Prov,MARCHE

EUROVOC :

giurisdizione arbitrale

costruzione stradale

applicazione della legge

qualificazione professionale

potere di nomina

prestazione di servizi

risoluzione