ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00247

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 9 del 16/04/2013
Trasformazioni
Trasformato il 30/10/2013 in 5/01327
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/04/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2013
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2013
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2013
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2013
ZACCAGNINI ADRIANO MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2013
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2013
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2013
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2013
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2013
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2013
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 16/04/2013
Stato iter:
30/10/2013
Fasi iter:

SOLLECITO IL 24/06/2013

SOLLECITO IL 29/07/2013

TRASFORMAZIONE EX-ART.134 IL 30/10/2013

TRASFORMATO EX-ART. 134 IL 30/10/2013

CONCLUSO IL 30/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00247
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Martedì 16 aprile 2013, seduta n. 9

   GALLINELLA, GAGNARLI, BENEDETTI, L'ABBATE, TERZONI, ZACCAGNINI, LUPO, PARENTELA, LIUZZI, SCAGLIUSI, MASSIMILIANO BERNINI e TOFALO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 62 del decreto legge n. 1 del 2012 (cosiddetto «decreto liberalizzazioni») convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 ha introdotto l'obbligo dei contratti scritti nelle transazioni agricole e alimentari e termini di pagamento di 30 giorni per i prodotti reperibili e 60 per quelli non deperibili;
   la ratio del citato articolo 62 era quella di limitare il potere contrattuale da parte delle imprese acquirenti (in generale identificate con la grande distribuzione), proteggendo la filiera alimentare italiana indebolita dalla crisi;
   la regolamentazione di tali rapporti è stata da tempo oggetto di analisi e dibattito e l'articolo 62 sembrava aver posto diversi punti fermi sulla questione. Invece, poco dopo la sua approvazione è di fatto emerso un vero e proprio scontro tra il ministero dello sviluppo economico e quello delle politiche agricole. Il primo ha di fatto dichiarato abrogata la norma mentre il secondo ne ha difeso la piena legittimità ed operatività;
   rispondendo a quanto si apprende ad un quesito posto sulla questione da Confindustria il Ministero dello sviluppo economico con un parere espresso dal suo ufficio legislativo ha dichiarato «di fatto» abrogato l'articolo 62 del decreto legge n. 1 del 2012 (cosiddetto «Decreto liberalizzazioni») convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012. Tra le motivazioni di tale «cancellazione di fatto» ci sarebbe il recepimento della direttiva comunitaria sui pagamenti che ha introdotto una disciplina più flessibile riguardo alle transazioni tra le imprese quindi, sostiene il Ministro dello sviluppo economico «la disciplina di cui all'articolo 62 dovrebbe essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo»;
   da parte sua il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha, tramite il proprio ufficio legislativo, ribadito la piena operatività della norma perché l'articolo 62 si pone in un rapporto di specificità rispetto alla previsione di carattere generale delineata con la direttiva europea;
   il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha ricordato anche che «il principio contenuto in una normativa speciale risulta insuscettibile di essere abrogato tacitamente o implicitamente da una norma generale» e a questo proposito ha portato a sostegno della sua tesi: sentenze di Cassazione, norme comunitarie che autorizzano «disposizioni più favorevoli al creditore» e anche un parere del Consiglio di Stato;
   contro il parere del Ministro dello sviluppo economico si sono espresse diverse associazioni di industriali ed agricoltori. Il vicepresidente di Assocarni ha dichiarato: «inconsistente la base giuridica con cui un funzionario del ministero dello Sviluppo economico pretende di mettere in discussione una legge dello Stato e un obiettivo politico dichiarato prioritario e importante dai ministri delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico» aggiungendo: «Può succedere solo in un paese come l'Italia che due ministri di un Governo annuncino come un importante obiettivo portato a casa quello di aver finalmente moralizzato i termini di pagamento dei prodotti alimentari e che un secondo prima della scadenza di tale Governo un solerte funzionario sostenga l'assenza di base giuridica di un provvedimento tra l'altro giudicato pienamente legittimo dallo stesso Consiglio di Stato»;
   Federalimentari da parte sua si è augurata che: «le divergenze interpretative vengano ricomposte, come sono state a suo tempo rapidamente modificate e migliorate le disposizioni che avevano dato luogo a difficoltà e complessità applicative con l'introduzione di opportune semplificazioni»;
   «l'articolo 62 è legge dello Stato ed è stato rispettato dall'industria alimentare, così come ci risulta da parte delle altre componenti della filiera, fin dalla sua entrata in vigore lo scorso 24 ottobre 2012, contribuendo a generare liquidità a favore, in particolare, delle pmi»;
   di certo su una questione così delicata tutto era necessario tranne che creare una situazione di incertezza e confusione, il contrasto emerso tra i due Ministeri coinvolti appare davvero come un vero e proprio controsenso sul piano politico, istituzionale e giuridico;
   sarebbero esistiti ed esistono comunque diversi punti specifici della norma su cui si dovrebbe fare chiarezza: per esempio occorrerebbe chiarire che cosa si intenda ad esempio con il principio di proporzionalità che deve essere applicato ai contratti tra le imprese, quali beni rientrano nella categoria definita deperibile, e a quali soggetti la normativa definita dall'articolo 62 si deve applicare. Su quest'ultimo punto Confcommercio ha diramato un comunicato sottolineando che la norma «attuativa dell'articolo 62 viene [...] indirizzata alle casistiche di rapporti commerciali con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale [...] se ne può dedurre che la norma risulta riferibile e applicabile alle sole relazioni economiche nelle quali sia chiaramente rilevabile lo «squilibrio di potere commerciale». Su tutti questi punti sarebbe stato ed e continua ad essere necessario fare chiarezza;
   su tutti questi e su altri aspetti che si sarebbero dovuti approfondire in senso costruttivo si è abbattuta la diatriba ad avviso degli interroganti paradossale tra i due Ministeri;
   è il caso di ricordare che sono in gioco migliaia di posti di lavoro, non si tratta di una questione tecnica di poco conto, la sua soluzione può determinare effetti enormemente positivi su tutto il settore ma è fondamentale che si faccia immediatamente chiarezza;
   appare necessario equilibrare il settore, difendere e proteggere la filiera italiana duramente colpita dalla crisi, riuscire a garantire, comunque, il necessario contenimento dei prezzi all'acquisto per i cittadini –:
   quale sia la situazione attuale, come sia stato possibile che due Ministeri siano entrati in evidente e palese contrasto tra loro creando una situazione di enorme confusione e quale sia l'interpretazione corretta a cui fare riferimento rispetto all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto «Decreto liberalizzazioni») convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012;
   che cosa si intenda con il principio di proporzionalità esplicitato dall'articolo 62 che deve essere applicato ai contratti tra le imprese, quali beni rientrino nella categoria definita deperibile, sempre ai sensi di quanto disposto dall'articolo 62, e a quali soggetti la normativa definita dall'articolo 62 si debba applicare. (4-00247)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

ministero

mercato del lavoro

stabilita' dei prezzi

termine di pagamento

contratto

soppressione di posti di lavoro

base giuridica