Legislatura: 17Seduta di annuncio: 778 del 11/04/2017
Primo firmatario: MAESTRI ANDREA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 11/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FARINA DANIELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017 CIVATI GIUSEPPE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017 BRIGNONE BEATRICE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017 PASTORINO LUCA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017 MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/04/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 12/04/2017 Resoconto MAESTRI ANDREA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE RISPOSTA GOVERNO 12/04/2017 Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA) REPLICA 12/04/2017 Resoconto MAESTRI ANDREA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
DISCUSSIONE IL 12/04/2017
SVOLTO IL 12/04/2017
CONCLUSO IL 12/04/2017
ANDREA MAESTRI, DANIELE FARINA, CIVATI, BRIGNONE, PASTORINO e MARCON. –
Al Ministro della giustizia
. – Per sapere – premesso che:
con nota del 7 febbraio 2017, il Ministro interrogato ha rivolto al Consiglio di Stato un quesito in ordine a uno specifico profilo attuativo della legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;
in particolare, il Ministro interrogato chiedeva:
a) se, in sede di attuazione dei criteri di delega in materia di disciplina transitoria, si possano predisporre misure di stabilizzazione con attribuzione dello statuto del pubblico impiegato, quanto meno relativamente ai magistrati onorari i quali, alla scadenza dei quattro quadrienni previsti dal citato comma 17 dell'articolo 2 della legge, raggiungeranno un'età «effettivamente incompatibile con un nuovo inserimento nel mercato del lavoro»;
b) se siffatte misure siano, per un verso, compatibili con le finalità e la ratio della legge e, per l'altro, se e in quali limiti siano conciliabili con il complessivo assetto dell'ordinamento interno, delineato, in primo luogo, dai principi costituzionali dell'onorarietà della magistratura non professionale e dell'accesso alla magistratura ordinaria e, più in generale, ai pubblici uffici per concorso, a norma degli articoli 106, primo comma, e 97, ultimo comma, della Costituzione;
il parere si esprime su tre forme di stabilizzazione;
la prima è la stabilizzazione come pubblici impiegati («assunzione a tempo indeterminato dei giudici onorari prorogati»), in ipotesi nel comparto giustizia. Il Consiglio di Stato non conclude nel senso che sia inattuabile, ma nel senso che debba essere attentamente verificata. Esclude che sia realizzabile con la qualifica di dirigenti;
la seconda è la stabilizzazione con la qualifica di magistrati: «attraverso l'incardinamento nei ruoli della magistratura “togata”, ovvero con l'istituzione di un contingente (sia pure straordinario) di magistrati “onorari” assunti a tempo indeterminato», ipotesi che il Consiglio di Stato esclude;
la terza è la stabilizzazione limitata, non si dice in quali termini e secondo quali criteri, a «una parte dei giudici onorari in servizio» e consisterebbe nella «mera “conservazione dell'incarico in corso” sino al conseguimento dell'età pensionabile»;
il parere del Consiglio di Stato, pur con diverse precisazioni, afferma la possibilità che si proceda alla stabilizzazione secondo la prima e la terza ipotesi –:
come intenda il Ministro interrogato dare seguito e in che tempi al parere espresso dal Consiglio di Stato in ordine alla stabilizzazione della magistratura onoraria. (3-02943)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):magistrato