ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02790

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 743 del 16/02/2017
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/10076
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 16/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 16/02/2017
Stato iter:
21/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/02/2017
Resoconto RUGHETTI ANGELO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 21/02/2017
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/02/2017

SVOLTO IL 21/02/2017

CONCLUSO IL 21/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02790
presentato da
RIZZETTO Walter
testo presentato
Giovedì 16 febbraio 2017
modificato
Martedì 21 febbraio 2017, seduta n. 745

   RIZZETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 251, depositata il 25 novembre 2016, ha deciso in merito all'impugnazione della legge n. 124 del 2015, cosiddetta «riforma Madia», in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, a seguito del ricorso della regione Veneto, che ha impugnato le disposizioni che delegano il Governo ad adottare decreti legislativi per il riordino di numerosi settori inerenti a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e degli enti locali, in una prospettiva unitaria e, dunque, incidendo su una moltitudine di materie, che coinvolgono interessi e competenze sia statali, sia regionali e, in alcuni casi, degli enti locali;
   la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge in questione, in materia di: dirigenza pubblica; norme contenenti le deleghe al Governo per il riordino della disciplina vigente in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni e servizi pubblici locali di interesse economico generale che incidono su una pluralità di materie e di interessi, inscindibilmente connessi, riconducibili a competenze statali (ordinamento civile, tutela della concorrenza, principi di coordinamento della finanza pubblica) e regionali (organizzazione amministrativa regionale, servizi pubblici locali e trasporto pubblico locale);
   in particolare, i magistrati costituzionali ritengono illegittima la parte della norma in cui è previsto che i decreti attuativi siano assunti previo parere anziché previa intesa nella Conferenza Stato-regioni;
   tra gli articoli dichiarati illegittimi, come predetto, c’è anche quello che riguarda la riforma della dirigenza pubblica, il cui decreto attuativo è stato recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, senza aver raggiunto alcuna intesa con le regioni. Pertanto, tale decreto se venisse pubblicato in Gazzetta Ufficiale potrebbe essere immediatamente impugnato e dichiarato incostituzionale;
   è evidente che la decisione dei giudici costituzionali mette in rilievo i gravi limiti, anche tecnici, della «riforma Madia» che richiedono, conseguentemente, urgenti misure correttive –:
   quali siano gli orientamenti del Governo sui fatti esposti in premessa e se quali iniziative intenda adottare a seguito della pronuncia di illegittimità emessa dalla Corte costituzionale in relazione a specifiche disposizioni della legge n. 124 del 2015. (3-02790)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione amministrativa

professioni tecniche

concorrenza