Legislatura: 17Seduta di annuncio: 700 del 02/11/2016
Primo firmatario: DAMBRUOSO STEFANO
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 02/11/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 03/11/2016 Resoconto DAMBRUOSO STEFANO CIVICI E INNOVATORI RISPOSTA GOVERNO 03/11/2016 Resoconto POLETTI GIULIANO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 03/11/2016 Resoconto DAMBRUOSO STEFANO CIVICI E INNOVATORI
DISCUSSIONE IL 03/11/2016
SVOLTO IL 03/11/2016
CONCLUSO IL 03/11/2016
DAMBRUOSO. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 – recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» –, stabilisce che «per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all'accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale»;
il citato accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle «Linee-guida in materia di tirocini», pur inserendo nei «considerati» un esplicito richiamo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142 – che adotta il «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento» –, introduce all'articolo 1, «Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie» più restrittivi rispetto ai criteri già in vigore e invocati in premessa –:
se l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, si riferisca a tutti i tirocini definiti dalla normativa nazionale di cui al richiamato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142 o esclusivamente alla più restrittiva categoria di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1 delle «Linee-guida in materia di tirocini» adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con accordo del 24 gennaio 2013. (3-02605)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):coesione economica e sociale
lavoro giovanile
politica occupazionale