ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02569

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 694 del 18/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 18/10/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 18/10/2016
Stato iter:
19/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/10/2016
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 19/10/2016
Resoconto ALFANO ANGELINO MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 19/10/2016
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/10/2016

SVOLTO IL 19/10/2016

CONCLUSO IL 19/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02569
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo presentato
Martedì 18 ottobre 2016
modificato
Mercoledì 19 ottobre 2016, seduta n. 695

   GIGLI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   in data 18 maggio 2016 l'interrogante presentava un'interrogazione a risposta immediata in Commissione nel quale si ricordava che l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevede che «(...) le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato»;
   nella citata interrogazione si ricordava, inoltre, che «il comma 3 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011, afferma che “In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune, entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”»;
   si osservava che se certamente il decreto legislativo ricordato non citava espressamente la figura del commissario straordinario come autore della relazione, sarebbe comunque stato necessario conoscere la relazione di fine mandato prevista dalla legge e si domandava quali iniziative di propria competenza avrebbe intrapreso il Ministro interrogato per consentire la pubblicazione della suddetta relazione;
   nella sua risposta in Commissione, il 19 maggio 2016, il Sottosegretario Bocci ricordava che, come detto, la legge non citava il commissario straordinario come sottoposto a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 149 del 2011, ma assicurava, comunque, che il prefetto Tronca avrebbe provveduto a far pubblicare sul sito istituzionale del comune di Roma la relazione di fine mandato predisposta dall'ex sindaco Marino e trasmessa alla Corte dei conti. Lo stesso aveva assicurato il commissario Tronca;
   in realtà, non risulta esservi traccia della suddetta relazione;
   si ricorda che la legge prevede che questa relazione sia resa pubblica, mentre ad oggi non risulta nota né cosa ci sia scritto, né se sia stata davvero prodotta –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei motivi che hanno portato alla mancata pubblicazione, sia sul sito del comune di Roma sia altrove, della relazione di fine mandato del sindaco Marino. (3-02569)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

relazione

comune