ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02315

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 637 del 14/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: LO MONTE CARMELO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 14/06/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 14/06/2016
Stato iter:
15/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/06/2016
Resoconto LO MONTE CARMELO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
 
RISPOSTA GOVERNO 15/06/2016
Resoconto GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 15/06/2016
Resoconto LO MONTE CARMELO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/06/2016

SVOLTO IL 15/06/2016

CONCLUSO IL 15/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02315
presentato da
LO MONTE Carmelo
testo presentato
Martedì 14 giugno 2016
modificato
Mercoledì 15 giugno 2016, seduta n. 638

   LO MONTE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   chi ha partecipato alla procedura di «abilitazione scientifica nazionale» per il conseguimento dell'idoneità alla funzione di professore universitario di prima e seconda fascia (per i settori concorsuali di rispettivo interesse) nelle tornate 2012 e 2013, pur avendo riportato 3 giudizi favorevoli su 5, è stato dichiarato non idoneo in applicazione di una norma (articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011) che così disponeva: «la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti»;
   le norme che hanno regolato la procedura di abilitazione sono state previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, che ha disciplinato la procedura di abilitazione scientifica nazionale sulla scorta delle indicazioni fornite dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, che ha demandato a successivi regolamenti le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione;
   l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica citato, infatti, nel regolamentare i lavori delle commissioni, ha stabilito, al comma 4, che «la commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte»;
   il successivo comma 5, inoltre, ha previsto che «la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti»;
   con la sentenza n. 470 del 5 febbraio 2016, tuttavia, il Consiglio di Stato, sezione VI, ha confermato la recentissima sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-bis, n. 13121 del 20 novembre 2015, con la quale era stato dichiarato «illegittimo l'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, nella parte in cui la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, anziché a maggioranza dei componenti»;
   pertanto, secondo i giudici amministrativi, «il giudizio reso collegialmente non può che considerarsi favorevole, con conseguente conseguimento dell'abilitazione a professore di prima fascia da parte dell'interessato»;
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, pur convenendo sul fatto che l'annullamento della norma regolamentare in questione da parte del Consiglio di Stato non possa essere limitato alle sole fattispecie particolari, ma abbia efficacia per tutti, ritiene che tale efficacia non riguardi i provvedimenti antecedenti all'annullamento, in particolare per quel che riguarda quei candidati che non abbiano presentato ricorso in tempo utile;
   al contrario, in esito all'annullamento della citata disposizione, il Ministero dovrà conformarsi al principio per cui è necessaria, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, la maggioranza dei voti favorevoli (tre su cinque), invitando la commissione per l'abilitazione scientifica nazionale, in autotutela, a rivedere il provvedimento negativo e, conseguentemente, dichiarare abilitati anche i partecipanti che hanno ottenuto il giudizio favorevole di tre commissari che non hanno proposto ricorso;
   in tal caso, infatti, non risulta applicabile la disposizione (articolo 41, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207) che prevede il divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego;
   secondo il costante orientamento dei giudici amministrativi, infatti, tale divieto non impedisce alla pubblica amministrazione, nel caso di mancanza di danno economico, l'adozione di atti amministrativi di autotutela per garantire il rispetto di principi fondamentali dell'ordinamento, quali la par condicio e il favor partecipationis;
   la ratio preminente del divieto legislativo di estensione di giudicato consiste, invero, nel contenimento della spesa in relazione a decisioni idonee a riconoscere la fondatezza di spettanze di carattere patrimoniale;
   il Consiglio di Stato, con sentenza del 24 aprile 2012, n. 2409, infatti, ha statuito che la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche «alle ipotesi in cui l'estensione degli effetti delle pronunce cautelari non risultava in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione, ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor partecipationis»;
   inoltre, è stato rimarcato che l'amministrazione è comunque tenuta ad operare un «bilanciamento fra – da un lato – l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio finanziario delle amministrazioni pubbliche e – dall'altro – l'esigenza di non sacrificare oltre quanto ragionevole e necessario il perseguimento di finalità di pari livello costituzionale, quali i richiamati principi del favor partecipationis e della par condicio (ambedue riferibili ai canoni di buon andamento ed imparzialità di cui all'articolo 97 Costituzione)»;
   comunque, l'annullamento in autotutela non pregiudicherebbe alcuna posizione di terzi, trattandosi di una procedura non concorsuale ma di mera abilitazione –:
   quali urgenti iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per ristabilire i principi di par condicio e favor partecipationis, ben potendo procedere, ad avviso dell'interrogante, all'adozione di provvedimenti di autotutela, stante l'illegittimità degli atti adottati e l'esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino di un quadro di regole conformi al diritto, e, comunque, se intenda rendere note le ragioni per cui non ritiene di dover consentire l'estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, avuto riguardo al fatto che tale provvedimento non determinerebbe spettanze di carattere patrimoniale.
(3-02315)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

procedura amministrativa