ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02088

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 585 del 08/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAPELLI ROBERTO
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 08/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 08/03/2016
Stato iter:
09/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/03/2016
Resoconto CAPELLI ROBERTO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 09/03/2016
Resoconto DELRIO GRAZIANO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 09/03/2016
Resoconto CAPELLI ROBERTO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/03/2016

SVOLTO IL 09/03/2016

CONCLUSO IL 09/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02088
presentato da
CAPELLI Roberto
testo presentato
Martedì 8 marzo 2016
modificato
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   CAPELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   nel mese di aprile del 2015 Alitalia e Coni hanno concluso un accordo strategico biennale che prevede la scelta del predetto vettore quale compagnia aerea di riferimento per i viaggi degli iscritti alle federazioni sportive italiane, in cambio di agevolazioni tariffarie e servizi dedicati in favore di questi ultimi;
   in conseguenza di questo accordo, Alitalia, dal dicembre 2015 (e fino al giugno 2016), ha attivato una tariffa speciale, detta sport light, riservata agli iscritti delle federazioni sportive italiane;
   tale tariffa prevede che il gruppo di viaggiatori sia costituito da almeno cinque persone che viaggino insieme con il medesimo itinerario di andata e ritorno, da svolgere nell'arco temporale tra il giorno precedente e quello successivo la gara;
   le condizioni tariffarie previste dal ricordato accordo tra Alitalia e Coni risultano particolarmente favorevoli per le gare in trasferta delle società sportive, che possono raggiungere Milano o Roma con voli di andata e ritorno da un altro aeroporto italiano, affrontando una spesa contenuta pari a circa 79 euro per un volo andata e ritorno;
   in maniera sconcertante per l'interrogante, però, questa agevolazione non è concessa alle società sportive residenti in Sardegna;
   si tratta di un colpo durissimo ed ingiustificabile nei confronti di tutte quelle società sportive sarde che già soffrono del problema dell'insularità e delle distanze da coprire ogni volta che il calendario dei campionati nazionali imponga loro di andare in trasferta;
   limitandosi solo al calcio dilettantistico, vengono di fatto discriminate rispetto a tutte le omologhe società delle altre regioni italiane, ben 19 squadre di calcio sarde;
   si tratta, come detto, di un colpo durissimo ed inaccettabile, che si aggiunge a tutte le difficoltà che lo sport sardo affronta quotidianamente. Si può dire che questa decisione di Alitalia, dettata per l'interrogante da mere (e miopi) logiche di mercato, contribuisce grandemente al collasso dell'intero sistema sportivo della Sardegna;
   Alitalia, in un comunicato del 7 dicembre 2015, ha giustificato la sua decisione, affermando che il contratto di servizio in essere tra Alitalia e regione Sardegna per garantire la continuità territoriale dell'isola già prevede una tariffa (onerata) agevolata per i passeggeri dei voli Cagliari-Roma Fiumicino e Cagliari-Milano Linate e ritorno;
   si tratta di una risposta che, per l'interrogante, evidenzia un imbarazzo per una decisione inqualificabile. Infatti, la tariffa agevolata prevista dal contratto di servizio e ricordata da Alitalia mira a compensare i disagi connessi alla condizione di insularità, consentendo ai cittadini sardi di essere trattati come tutti gli altri cittadini italiani, scongiurando il rischio dell'isolamento geografico;
   l'esclusione degli sportivi sardi dalle agevolazioni previste dall'accordo tra Alitalia e Coni, invece, mette di nuovo in condizione di svantaggio dei cittadini rispetto agli altri, vanificando di fatto proprio quella continuità territoriale di cui si parla in modo inappropriato;
   non è inutile ricordare, poi, che le tariffe agevolate previste dalla continuità territoriale sono in media più elevate di quelle che risulterebbero dall'applicazione della tariffa detta «sport light»;
   si nota, inoltre, che l'obiettivo di valorizzazione dello sport perseguito dal Coni con l'accordo con Alitalia citato, non può ammettere, per l'interrogante, distinzioni e riguarda tutto lo sport italiano;
   il presidente del Coni Malagò, infatti, al momento della presentazione dell'accordo con Alitalia ha affermato che la partnership era volta a diffondere un «forte messaggio di unità ed identità nazionale»;
   il mancato inserimento della Sardegna va, invece, ed esplicitamente, secondo l'interrogante proprio in controtendenza con quanto affermato dal presidente del Coni;
   in Sardegna, inoltre, è particolarmente avvertita l'esigenza di promuovere il valore sociale, formativo ed educativo dello sport come strumento di aggregazione e di integrazione sociale, oltre che di valorizzazione dei giovani atleti isolani;
   il fatto che Alitalia sia il vettore assegnatario dell'esercizio dei voli Cagliari-Roma Fiumicino e Cagliari-Milano Linate in regime di continuità territoriale non costituisce per l'interrogante un impedimento all'estensione di ulteriori agevolazioni tariffarie ai passeggeri dei suddetti voli;
   infatti, il decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 – con il quale il Governo, conformemente alla proposta formulata dalla regione Sardegna, ha imposto gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulle rotte tra i principali scali aeroportuali isolani e quelli di Roma-Fiumicino e Milano-Linate – indica, nell'allegato tecnico, le tariffe agevolate massime, soggette ad adeguamento esclusivamente sulla base del tasso di inflazione e delle variazioni del costo del carburante, con l'unico vincolo per il vettore di non applicare ulteriori maggiorazioni o surcharge non previste dalla legge, sicché «gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati ed applicati al di fuori delle procedure sopra indicate, sono illegittimi» –:
   se il Governo non intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per evitare il perpetuarsi di una situazione di inaccettabile discriminazione sul piano dei trasporti nei confronti degli sportivi sardi, penalizzati rispetto a quelli del resto d'Italia dall'esclusione decisa da Alitalia.
(3-02088)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto aereo

organizzazione sportiva

contratto di prestazione di servizi