ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01947

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 552 del 21/01/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/06874
Abbinamenti
Atto 3/01952 abbinato in data 26/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: MOGNATO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
ZOGGIA DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
MARTELLA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
CRIVELLARI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
NACCARATO ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
CAMANI VANESSA PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
NARDUOLO GIULIA PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
D'ARIENZO VINCENZO PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
SBROLLINI DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016
CRIMI' FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/01/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21/01/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/02/2016
Stato iter:
26/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/07/2016
Resoconto GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 26/07/2016
Resoconto MOGNATO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/07/2016

DISCUSSIONE IL 26/07/2016

SVOLTO IL 26/07/2016

CONCLUSO IL 26/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01947
presentato da
MOGNATO Michele
testo di
Giovedì 21 gennaio 2016, seduta n. 552

   MOGNATO, VENITTELLI, ZOGGIA, MARTELLA, MURER, MORETTO, CRIVELLARI, DE MENECH, CASELLATO, RUBINATO, NACCARATO, CAMANI, MIOTTO, NARDUOLO, ROSTELLATO, ZAN, ZARDINI, D'ARIENZO, GINATO, ROTTA, DAL MORO, SBROLLINI e CRIMÌ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1979 e il decreto ministeriale 5 agosto 1994 avevano esteso — per gli anni dal 1995 ad 1997 — alle imprese artigiane e industriali manifatturiere e dei servizi, alberghiere, delle costruzioni e della pesca localizzate entro il perimetro lagunare (Venezia, isole della laguna e centro storico di Chioggia) il campo di applicazione del regime di sgravi contributivi di cui erano già beneficiarie quelle del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzi);
   la Commissione europea aveva successivamente aperto una procedura d'infrazione contro lo Stato italiano per non aver notificato la misura d'aiuto ed aveva condannato lo Stato Italiano (decisione n. 2000/394/CE del 25 novembre 1999) a procedere al recupero degli importi concessi alle imprese, in quanto quelle misure non erano state notificate ed erano state comunque giudicate incompatibili con il mercato comune avendo introdotto delle provvidenze assimilabili ad aiuti di Stato e, come tali, astrattamente idonee a falsare la libera concorrenza e ad incidere sugli scambi intracomunitari;
   ne era seguito un contenzioso a diversi livelli che ha visto il suo epilogo nel 2012 ad opera dello Stato italiano intervenuto con la legge di stabilità n. 228 del 2012 che aveva sancito l'inefficacia di tutte le sentenze nel frattempo pronunciate a favore delle imprese e disposto una nuova e specifica attività istruttoria mirata a verificare presso i soggetti beneficiari la concreta idoneità delle agevolazioni contributive a falsare la libera concorrenza e gli scambi comunitari;
   al termine dell'istruttoria ed a seguito di pronuncia del Consiglio di Stato che aveva avvalorato l'operato istruttorio ancorché non svolto «caso per caso», l'Inps aveva ingiunto alle imprese il pagamento della quota capitale riservandosi di richiedere gli interessi dopo una pronuncia della Corte di giustizia del Lussemburgo in un procedimento che risultava pregiudiziale all'applicazione del criterio di calcolo;
   nelle more, con sentenza del 17 settembre 2015 (Commissione c. Italia, C-367/14), la Corte di giustizia aveva condannato l'Italia al pagamento di penalità semestrale di 12 milioni di euro e ad una somma forfettaria di 30 milioni di euro quale sanzione per non aver adottato le misure necessarie a dare esecuzione della sentenza del 6 ottobre 2011 (Commissione c. Italia, C-302/09), concernente il mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nei territori di Venezia e Chioggia recanti sgravi dagli oneri sociali;
   le oltre 160 imprese ancora interessate avevano iniziato a restituire la quota capitale che ammontava complessivamente a circa 30 milioni di euro, ma — a seguito di ciò — alcune di esse avevano cessato l'attività o acceduto a procedure concorsuali;
   la prossima richiesta della quota interessi calcolata secondo il criterio dell'interesse composto (ancorché la procedura di recupero fosse iniziata nel 2002 quando vigeva il criterio di calcolo dell'interesse semplice a tassi che la Commissione aggiornava periodicamente anche tenendo conto dell'effettivo costo del denaro che di volta in volta mutava), genererebbe un ulteriore danno alle attività già provate dalla restituzione della quota capitale, al punto che molte sarebbero costrette alla chiusura;
   la stessa richiesta di un aggio per Equitalia dell'8 per cento quando all'atto della prima richiesta esso era del 4 per cento costituirebbe un ulteriore aggravio;
   le imprese risultano incolpevoli rispetto al danno subito in quanto sono state costrette a restituire in una sola volta quanto era stato ad esse corrisposto nell'arco di un triennio e per reali motivi in quanto il sostegno parziale e temporaneo andava a compensare i maggiori costi di lavorare in un ambiente disagiato rispetto a quelle di terraferma e quindi con l'intento politico di contrastare l'esodo e la monocultura turistica;
   la chiusura di molte imprese — oltre a rendere incerto l'esito del recupero — genererebbe un effetto domino lungo tutta la filiera della fornitura dei beni e servizi creando un danno anche occupazionale, di gran lunga maggiore di quello diretto, e procurando oneri aggiuntivi ai bilanci dell'Istituto di previdenza per i dovuti sostegni di mobilità o di integrazione salariale;
   consentire la restituzione della quota interessi calcolata secondo il criterio dell'interesse semplice al saggio di volta in volta fissato nel periodo interessato ed il pagamento di un aggio ridotto e con modalità compatibili con la sopravvivenza delle attività coglierebbe l'obiettivo di sanare le conseguenze della condanna dello Stato italiano evitando oneri aggiuntivi collegati al decadimento della situazione occupazionale di quel territorio e non incidendo negativamente su di un tessuto economico già fragile;
   per le cooperative della pesca operanti ai sensi della legge n. 250 del 1958 (i cui soci assumono la qualifica di imprenditore ittico), l'impresa cooperativa assolve, tramite versamento cumulativo, l'obbligo contributivo in nome e per conto dei propri associati che risultano solo assicurati ai fini previdenziali ai sensi della legge n. 250 del 1958. Conseguentemente, l'aiuto di Stato è in capo non alla cooperativa ma al singolo imprenditore-pescatore che, in diversi casi, ricadrebbe in regime di «de minimis»;
   rimuovere le condizioni ostative sulla base della giurisprudenza Deggendorf, permetterebbe allo Stato italiano di riconsiderare il sistema di sostegno all'economia lagunare nel rispetto delle normative comunitarie –:
   se il Governo sia al corrente dei fatti sopra esposti e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per evitare le conseguenze paventate. (3-01947)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aiuto alle imprese

procedura CE d'infrazione

accordo di pesca