ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01944

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 550 del 19/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: SBERNA MARIO
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 19/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 19/01/2016
Stato iter:
20/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/01/2016
Resoconto SBERNA MARIO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 20/01/2016
Resoconto DELRIO GRAZIANO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 20/01/2016
Resoconto SBERNA MARIO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/01/2016

SVOLTO IL 20/01/2016

CONCLUSO IL 20/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01944
presentato da
SBERNA Mario
testo presentato
Martedì 19 gennaio 2016
modificato
Mercoledì 20 gennaio 2016, seduta n. 551

   SBERNA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   nel tempo in cui si vive, le persone viaggiano di più e spesso si trasferiscono a vivere in altri Paesi per lavoro o per altre esigenze; tra esse si annoverano coloro che, laici o religiosi, vanno in missione all'estero dedicando tutta la vita a beneficio di chi ha più bisogno di aiuto;
   in un mondo ormai quasi senza confini, il rischio che la morte sopravvenga in un Paese straniero è maggiore e le probabilità che questo accada aumentano laddove si vive come volontari e missionari nei cosiddetti Paesi a rischio. In questi casi la famiglia o la comunità religiosa si trovano ad affrontare una pesante situazione, non solo dal punto di vista emotivo, ma anche dal punto di vista economico e burocratico a causa delle complesse procedure da seguire per riportare il proprio caro defunto a casa;
   il trasporto transfrontaliero delle salme è regolato attualmente da due strumenti di diritto internazionale, l'accordo di Berlino del 10 febbraio 1937 e l'accordo di Strasburgo, concluso il 26 ottobre 1973 sotto gli auspici del Consiglio d'Europa, a cui solo una parte degli Stati membri ha aderito (l'Italia non è fra questi), che rivestono un carattere obsoleto sotto molteplici aspetti;
   per quanto riguarda la disciplina nazionale in materia essa è rintracciabile nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante approvazione del regolamento di polizia mortuaria, ma solo per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari ed amministrativi, nonché nelle relative circolari interpretative del Ministero della sanità, la n. 24 del 24 giugno 1993 e la n. 10 del 31 luglio 1998;
   la quasi totalità degli scali aeroportuali italiani disciplina attraverso i singoli regolamenti di scalo unicamente l'imbarco e lo sbarco delle salme, ma non l'accoglienza delle stesse;
   la morte di un congiunto in un Paese lontano sottopone, dunque, i parenti a dolore aggiuntivo: accade, infatti, che, quando non si tratta di persone alle quali lo Stato offre una decorosa accoglienza, i congiunti sono sottoposti allo strazio di ritirare il feretro contenente le spoglie del proprio caro alla stregua di un pacco qualsiasi, con le relative operazioni di stivaggio, di carico e scarico su di un carrello e collocamento delle bare nei locali di smistamento delle merci. Solo nel caso di sbarco di salme maleodoranti o che presentano perdite di liquidi organici è prevista giustamente la collocazione in locali idonei per attuare gli eventuali interventi della cosiddetta sanità aerea. In tutti gli altri casi non sono previsti locali adeguati;
   il recupero della salma, simbolica ricongiunzione con il caro estinto, dovrebbe avvenire in un ambiente protetto, nel quale dovrebbe essere tutelata e rispettata la dignità di tutti. La vita di un uomo e la tutela della dignità anche nella morte, nonché il rispetto verso i congiunti, non possono e non devono essere riconosciute solo in casi particolari;
   la situazione sopra descritta ha assunto anche una rilevanza mediatica in seguito ad un articolo pubblicato il 17 marzo 2012 sulle pagine del Corriere.it, versione on line de Il Corriere della Sera, che denunciava nello scalo di Fiumicino la gestione delle salme poco rispettosa sia di chi è morto sia di chi attende il rientro delle salme;
   nell'articolo citato si denunciava, altresì, come quanto succedeva a Fiumicino riguardo all'accoglienza delle salme fosse una pratica comune in tutti gli scali aeroportuali italiani, ad eccezione di quelli di Venezia, Treviso e Trieste, che già all'epoca avevano a disposizione zone riservate per questo delicato compito;
   in un successivo articolo del 26 novembre 2012, il Corriere.it annunciava l'intervento dell'Enac (Ente nazionale aviazione civile) che in una circolare «invitava le direzioni aeroportuali ad organizzare zone riservate esclusivamente alle bare all'interno degli aeroporti»;
   a distanza di tre anni non risulta all'interrogante, che di recente ha potuto accertare di persona quanto avviene negli scali aeroportuali relativamente all'accoglienza delle salme, che sia stato dato seguito a quanto disposto dalla circolare dell'Enac sopra citata, della quale per la verità non è risultato possibile all'interrogante nemmeno rinvenire il testo –:
   quali tempestive iniziative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché le famiglie possano avere a disposizioni aree riservate negli aeroporti per l'accoglienza dei propri congiunti deceduti all'estero. (3-01944)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto transfrontaliero

contrattazione collettiva

aviazione civile