ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01895

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 537 del 16/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: CATANIA MARIO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 15/12/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 15/12/2015
Stato iter:
16/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/12/2015
Resoconto CATANIA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 16/12/2015
Resoconto MARTINA MAURIZIO MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 16/12/2015
Resoconto CATANIA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/12/2015

SVOLTO IL 16/12/2015

CONCLUSO IL 16/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01895
presentato da
CATANIA Mario
testo di
Mercoledì 16 dicembre 2015, seduta n. 537

   CATANIA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la grappa è una bevanda spiritosa italiana ad indicazione geografica registrata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
   all'articolo 20 del suddetto regolamento è previsto che, entro il 20 febbraio 2015, per ogni indicazione geografica registrata nell'allegato III, gli Stati membri presentino una scheda tecnica alla Commissione europea;
   il decreto n. 5389 del 1o agosto 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 228 del 30 settembre 2011) contiene appunto la scheda tecnica della «grappa» e prevede che tale denominazione sia «esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio nazionale»;
   tuttavia, l'obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione non ha mai trovato applicazione poiché, sin dal 2011, il Ministero continua ad emettere decreti di differimento dell'entrata in vigore di tale obbligo a causa di alcune perplessità avanzate dalla Commissione europea;
   la previsione è fortemente voluta dai produttori allo scopo di offrire la necessaria tutela ad un prodotto simbolo del made in Italy alimentare che, qualora esitato sfuso, rischia di essere snaturato, in quanto, oltre all'imbottigliamento, all'estero sono consentite importanti operazioni di vera e propria elaborazione, quali l'edulcorazione, la refrigerazione, la filtrazione e la diluzione della grappa, per citarne alcune, che rischiano di alterare le caratteristiche e la qualità dell'acquavite nazionale. Basti pensare, con riguardo alla diluizione, che ad una partita di grappa esportata sfusa a 80 gradi viene consentita la diluizione con un volume equivalente di acqua, ottenendo un volume doppio di quello spedito. Il paradosso è che seppure tutte le suddette operazioni sono effettuate fuori dal territorio italiano, il prodotto finito ottenuto all'estero può continuare a fregiarsi dell'indicazione geografica «grappa»;
   inoltre, l'indicazione geografica «grappa» è sottoposta ad un altissimo rischio di contraffazione, ad esempio nel caso di miscelazione con generica acquavite di vinaccia non italiana o altri distillati dai costi decisamente inferiori. Nel primo caso, la contraffazione non è riscontrabile dal punto di vista analitico, perché la matrice organica della materia prima è identica e pertanto non si può garantire l'autenticità del prodotto per il consumatore finale;
   i pronunciamenti della Corte di giustizia in materia di denominazioni di origine dei vini e dei prodotti agricoli e alimentari, come la sentenza sui vini Rioja e quelle sul Prosciutto di Parma ed il Grana padano, hanno chiarito come la misura relativa al confezionamento nella zona d'origine sia del tutto legittima, laddove sia introdotta allo scopo di salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare il controllo;
   lo stesso Parlamento, attraverso una risoluzione approvata dalla Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica in data 29 ottobre 2014 (n. 7-00138), ha impegnato il Governo «ad attivarsi nelle competenti sedi europee per la tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose anche mediante l'ausilio dell'obbligo di imbottigliamento nel luogo di origine ove necessario» –:
   quali iniziative intenda promuovere per tutelare l'acquavite nazionale e al fine di dare applicazione alla disposizione prevista dalla scheda tecnica della grappa, di cui al decreto ministeriale n. 5389 del 2011, relativamente all'obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione.
(3-01895)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

bevanda alcolica

denominazione di origine

protezione del patrimonio