Legislatura: 17Seduta di annuncio: 533 del 01/12/2015
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/12/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 01/12/2015 ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 01/12/2015 RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 01/12/2015 PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 01/12/2015 FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 01/12/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 02/12/2015 Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 02/12/2015 Resoconto PADOAN PIETRO CARLO MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 02/12/2015 Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 02/12/2015
SVOLTO IL 02/12/2015
CONCLUSO IL 02/12/2015
PESCO, VILLAROSA, ALBERTI, RUOCCO, PISANO e FICO. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è stata data attuazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
la Sezione III del Capo IV del Titolo IV del suddetto decreto legislativo ha introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale la disciplina sul bail-in preposta a ripristinare il patrimonio delle banche e delle società finanziarie per il rispetto dei requisiti prudenziali mediante la riduzione del valore nominale degli strumenti finanziari e di deposito sottoscritti dai risparmiatori;
lo strumento del bail-in, a giudizio degli interroganti, non è corretto sul piano morale nei confronti dei cittadini e soprattutto implica rilevanti questioni di legittimità costituzionale, infatti:
a) potrebbe violare l'articolo 47 della Costituzione in quanto il primo comma del medesimo articolo sancisce esplicitamente: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Da quanto si desume la Repubblica ha il dovere di incoraggiare e tutelare il risparmio, in ogni forma attraverso la quale viene depositato presso gli istituti di credito, ed a tal fine disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Quindi, giusto per precisare, l'esercizio del credito deve essere disciplinato, coordinato e controllato proprio al fine di non arrecare ogni genere di pregiudizio al risparmio (o meglio alla gestione del risparmio). Sulla base di quanto asserito non si esclude che la disciplina del bail-in possa dar seguito a numerose azioni giudiziarie preposte ad affermare l'inviolabilità delle disposizioni costituzionali;
b) potrebbe violare l'articolo 42 della Costituzione in quanto il terzo comma del medesimo articolo sancisce esplicitamente: «La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale». L'applicazione del bail-in sul piano sostanziale si materializza in un «esproprio per motivi d'interesse generale» finalizzato, nel caso specifico, alla stabilità del sistema bancario e finanziario nel suo complesso. Il sopradetto decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non prevede forme di indennizzo «dell'esproprio subito» in quanto i crediti vengono trasformati in capitale di rischio ovvero compensati con le passività subite dalla banca a prescindere dal momento in cui tali passività sono state emesse;
l'articolo 106 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, prevede che la disciplina sul bail-in di cui alla Sezione III del Capo IV del Titolo IV del medesimo decreto legislativo entrerà in vigore il 1o gennaio 2016 –:
visto che le disposizioni del capo II del titolo IV del decreto legislativo n. 180 del 2015 rinviano integralmente alle disposizioni di cui alla Sezione III del Capo IV del Titolo IV del medesimo decreto legislativo che entrerà in vigore solo il 1o gennaio 2016, se il Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia abbiano assunto provvedimenti sulla base di una normativa non ancora in vigore ed in caso affermativo per quali ragioni non siano state poste in essere misure più garantiste verso i creditori ed obbligazionisti. (3-01880)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):risoluzione
applicazione del diritto comunitario
espropriazione