ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01812

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 514 del 03/11/2015
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 03/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 03/11/2015
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 03/11/2015
BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 03/11/2015
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 03/11/2015
MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 03/11/2015
PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 03/11/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 03/11/2015
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 03/11/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 03/11/2015
Stato iter:
04/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/11/2015
Resoconto RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
 
RISPOSTA GOVERNO 04/11/2015
Resoconto MADIA MARIA ANNA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
 
REPLICA 04/11/2015
Resoconto RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/11/2015

SVOLTO IL 04/11/2015

CONCLUSO IL 04/11/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01812
presentato da
RIZZETTO Walter
testo presentato
Martedì 3 novembre 2015
modificato
Mercoledì 4 novembre 2015, seduta n. 515

   RIZZETTO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, SEGONI e TURCO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   il primo firmatario della presente interrogazione, per far fronte ai reiterati e irregolari sistemi che, da circa quindici anni, regolano la gestione del personale delle agenzie fiscali, con una risoluzione presentata nel mese di settembre 2015, ha richiesto l'istituzione di un'area quadri nella pubblica amministrazione, analoga a quella esistente nel settore privato, con figure professionali altamente specializzate. L'assenza della figura dei quadri nella pubblica amministrazione italiana era stata già censurata dal Parlamento europeo, in seguito ad un'audizione della Dirstat, e ciò aveva condotto l'Italia ad adottare una norma (articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), per l'introduzione della vicedirigenza, figura rientrante nell'area quadri. Tuttavia, tale disposizione è rimasta inattuata sino alla sua abrogazione avvenuta durante il Governo Monti;
   la mancanza di tale figura intermedia nella pubblica amministrazione ha contribuito incisivamente a determinare il proliferarsi dell'attribuzione fiduciaria di incarichi ad personam in favore di soggetti non titolati e, conseguentemente, ha determinato un gravissimo danno per le casse dello Stato per la corresponsione illecita di laute indennità. Per porre rimedio a tale imbarazzante situazione di illegalità che vige presso le agenzie fiscali e che gli interroganti denunciano da mesi, nulla è stato fatto da questo Governo. Anche le attuali dichiarazioni a mezzo stampa del Sottosegretario Zanetti sulle criticità funzionali dell'Agenzia delle entrate non appaiono pregevoli, in quanto tardive ed in contraddizione con la ferma difesa dell'operato dell'Agenzia delle entrate assunta proprio dal Sottosegretario, in risposta a recenti atti di sindacato ispettivo sulla questione;
   a placare l'arbitrarietà con la quale si attribuiscono incarichi in assenza di regolari procedure non è servita nemmeno la nota sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, che, nel dichiarare illegittimi 1.200 dirigenti delle agenzie fiscali, di cui ben 800 dell'Agenzia delle entrate, aveva indicato l'applicazione dell'istituto della reggenza regolato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, quale soluzione per rimediare alla vacanza delle posizioni decadute nelle more dell'espletamento di concorsi pubblici; tuttavia, non si è proceduto all'applicazione di tale norma, pur essendo vigente: difatti, l'autorevole pronuncia dei giudici costituzionali ne ha indicato l'applicazione;
   ebbene, ad oggi, l'Agenzia delle entrate continua a procedere arbitrariamente nell'investitura degli incarichi. A riguardo, a titolo di esempio, vi è la recente nomina del capo della direzione del personale dell'Agenzia delle entrate conferita il 22 ottobre 2015 con modalità a giudizio degli interroganti del tutto discrezionali, in quanto non preceduta da regolare interpello volto a far partecipare alla selezione tutti coloro che ne avevano titolo, violando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   altra irregolare prassi avviene attraverso un'applicazione distorta dell'articolo 19, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, per attribuire incarichi esterni. A riguardo, è assurdo che, come ha anche riportato il quotidiano Italia oggi in un articolo del 28 marzo 2015, nonché una recente pubblicazione della rivista Panorama, risulta sia stato investito un funzionario interno collocato in aspettativa di incarico dirigenziale esterno;
   il Governo non solo non è intervenuto tempestivamente per ripristinare la legalità nell'ambito delle procedure che regolano la gestione del personale delle agenzie fiscali, ma ha poi aggravato la situazione con l'introduzione dell'articolo 4-bis nel decreto-legge n. 78 del 2015, norma che istituisce delle «posizioni organizzative speciali» nell'ambito delle agenzie, per far fronte alle vacanze delle posizioni dirigenziali decadute. Tale norma è illegittima poiché in antitesi con quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale e viola il principio per il quale il concorso pubblico deve essere la via ordinaria non solo per le assunzioni pubbliche, ma anche per l'investitura di nuovi incarichi per coloro che fanno già parte dell'organico (si confronti la sentenza del Consiglio di Stato n. 4139 del 2015). Dunque, le procedure concorsuali interne possono essere un'eccezione al generale principio di entrata in servizio per il tramite del concorso pubblico, che deve essere giustificata da straordinarie esigenze adeguatamente motivate, che nella fattispecie in questione non sussistono;
   le predette prassi di nomina rappresentano una continuazione delle medesime procedure censurate dalla giustizia amministrativa e dalla Corte costituzionale, che hanno caratterizzato negli anni la gestione del personale degli enti pubblici in questione. A tale grave situazione ha contribuito, come predetto, anche l'assenza nell'ambito della pubblica amministrazione di un'area contrattuale del tutto omologa a quella dei cosiddetti quadri, che, come è noto, costituiscono una figura intermedia tra la classe impiegatizia e quella dirigenziale, la cui presenza consentirebbe, tra l'altro, di evitare l'istituzione di posizione organizzative speciali che a parere degli interroganti sono del tutto irregolari –:
   se il Ministro interrogato intenda, per quanto di competenza, adottare iniziative per istituire l'area quadri nell'ambito della pubblica amministrazione anche per ovviare alle predette prassi, applicate alla gestione del personale nell'ambito degli enti fiscali, che appaiono agli interroganti irregolari. (3-01812)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione del personale

ente pubblico

ferie