ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01578

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 451 del 30/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: PINNA PAOLA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 30/06/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/06/2015
Stato iter:
01/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/07/2015
Resoconto PINNA PAOLA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 01/07/2015
Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 01/07/2015
Resoconto PINNA PAOLA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/07/2015

SVOLTO IL 01/07/2015

CONCLUSO IL 01/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01578
presentato da
PINNA Paola
testo presentato
Martedì 30 giugno 2015
modificato
Mercoledì 1 luglio 2015, seduta n. 452

   PINNA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il principio della rieducazione della pena ex articolo 27, terzo comma, della Costituzione prevede che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»: quest'ultimo principio rappresenta l'unico riferimento esplicito alle funzioni della pena che si trovi nel testo costituzionale, finalizzato al progressivo reinserimento armonico della persona nella società;
   l'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 stabilisce che vi sia una «particolare cura a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie» e l'articolo 18 della medesima legge prevede che «il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica»: la valorizzazione dei rapporti familiari rientra, pertanto, fra gli elementi fondamentali del trattamento, unitamente a lavoro, istruzione, religione e attività culturali, ricreative e sportive;
   inoltre, l'articolo 42 della legge n. 354, del 1975 disciplina la materia dei trasferimenti dei detenuti, prevedendo che «i trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie». Con l'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, si specifica che «nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione». Dunque, il trasferimento costituisce un diritto del detenuto;
   come esplicitato dalle citate disposizioni, anche i motivi di studio e di lavoro rappresentano elementi essenziali del trasferimento, così come garantiti dall'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in combinato disposto con gli articoli 34 e 35 della Costituzione, i quali sanciscono rispettivamente che «la scuola è aperta a tutti» e che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»;
   le regole penitenziarie europee – adottate per la prima volta nel 1973 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in seguito modificate nel 1987 e nel 2006, e volte a standardizzare le politiche penitenziarie degli Stati membri per dar vita a norme e prassi comuni – prevedono che «i detenuti devono essere assegnati, per quanto possibile, in istituti vicini alla propria famiglia o al loro centro di reinserimento sociale» (articolo 17.1) e «per quanto possibile, i detenuti devono essere consultati circa la loro assegnazione, iniziale nonché per ogni ulteriore trasferimento da un istituto all'altro» (articolo 17.3), «il lavoro deve essere considerato un elemento positivo del regime penitenziario» (articolo 26.1) e «ciascun istituto deve cercare di offrire ai detenuti l'accesso ai programmi d'istruzione che siano i più completi possibili e che soddisfino i bisogni individuali dei detenuti e ne prendano in considerazione le aspirazioni» (articolo 28.1);
   sulla base del riportato principio costituzionale di rieducazione della pena detentiva e a conferma di quanto esposto, l'articolo 1 della legge n. 354 del 1975 dispone che «nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi»;
   in base all'allegato 1 del decreto ministeriale 7 novembre 1997, n. 488, il termine finale del procedimento di trasferimenti a domanda di detenuti è di 180 giorni; tuttavia, nella circolare n. 3654/6104 del 20 febbraio 2014 del Ministero della giustizia, recante «Disposizioni in materia di trasferimento dei detenuti», al punto 1.9 si precisa che «pare congruo fissare un termine di sessanta giorni entro cui fornire una risposta al detenuto, che decorreranno dall'acquisizione da parte dell'ufficio competente di tutti gli elementi necessari alla decisione». È, pertanto, necessario che questo suggerimento sia accolto e che al contempo si scelga di fornire, in caso di rigetto della richiesta, motivazioni valide e ben argomentate evitando le ricorrenti risposte generiche e standardizzate;
   la permanenza di un detenuto in una regione diversa da quella di appartenenza determina problematicità rilevanti, dal momento che il territorio non deve essere concepito unicamente dal punto di vista meramente geografico, bensì come ambiente storicizzato e caratterizzato da influssi sociali, culturali, economici ed umani;
   come denunciato da più fronti e nello specifico dalle associazioni istituite a tutela dei carcerati, la questione della territorialità della pena resta tuttora irrisolta, facendo emergere le contraddizioni di un sistema che si discosta dalla disciplina prevista e sopra citata. Molti detenuti si trovano lontano dal loro contesto di appartenenza o si vedono rifiutata la domanda di trasferimento, senza che siano addotte adeguate giustificazioni, mentre in alcuni casi il trasferimento in altro istituto penitenziario viene utilizzato come «punizione», anche se non esplicita, nonostante la limitazione della libertà non possa comportare pene aggiuntive e non stabilite dalla sentenza. Tali situazioni ed episodi determinano un peggioramento della condotta del detenuto influenzata da sentimenti di rabbia, umiliazione e frustrazione;
   in particolare, come dichiarato dall'associazione «Socialismo diritti riforme» in prima linea sul tema, sempre più spesso le strutture penitenziarie della Sardegna registrano un aumento delle presenze di detenuti italiani e/o stranieri provenienti dalle altre regioni; raramente però e dopo varie insistenze viene concesso il trasferimento nell'isola ai cittadini privati della libertà che hanno in Sardegna i propri parenti;
   ciò appare ingiustificabile, soprattutto quando a chiedere il ritorno nell'isola sono detenuti che scontano l'ergastolo e sono ristretti da oltre venti anni. Si tratta spesso di persone ormai anziane, che molto spesso non possono effettuare colloqui con i familiari per le distanze e per le condizioni economiche. Tali fatti confermano che le nuove strutture penitenziarie sorte nell'isola sono destinate a mitigare il sovraffollamento degli altri istituti italiani e non a rafforzare il reinserimento sociale dei condannati;
   l'articolo 61, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, prevede che «particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale». Tale disposizione è volta a ovviare alle problematiche che insorgono per i detenuti allontanati dal loro contesto familiare, e per gli stessi parenti, e alle criticità che ne conseguono in ordine al reinserimento nel tessuto sociale di appartenenza. Dunque, occorre scongiurare che gli effetti dolorosi coinvolgano più dell'inevitabile anche altre persone, che nulla hanno fatto di penalmente rilevante;
   una soluzione interessante, specialmente nei casi in cui non sia disposto l'eventuale trasferimento del ristretto e nei casi in cui il detenuto sia straniero, è rappresentata dall'utilizzo di internet e linee voip, seguendo un protocollo di uso vigilato della rete. Tali strumenti permettono al detenuto di comunicare con i propri cari, con i figli minori e con i familiari anziani che si vedono nell'impossibilità di raggiungere le strutture carcerarie. Inoltre, l'utilizzo di tali dispositivi si rivela molto importante per il raggiungimento della finalità del reinserimento nella società: vi sono casi in cui è stato permesso al detenuto di dialogare mediante skype con gli insegnanti del figlio minorenne per avere notizie sull'andamento scolastico, rendendo il padre partecipe in prima persona;
   per quanto riguarda la citata presenza di detenuti stranieri, sul sito online del Ministero della giustizia sono periodicamente pubblicati i dati loro relativi. In Sardegna vi è stato un evidente aumento nei primi mesi del 2015: si è passati, infatti, dai 432 stranieri (23,56 per cento) – a fronte di 1.833 detenuti – del 31 gennaio ai 509 (26,10 per cento) – su un totale di 1.950 reclusi – del 31 maggio, quando peraltro gli istituti sono diminuiti da dodici a dieci a seguito della chiusura delle strutture di Iglesias e Macomer. Emblematico il caso della colonia penale di Mamone-Lodè dove si trovano 138 detenuti, di cui 109 non italiani, ovvero il 78,98 per cento;
   a tali difficoltà delle carceri sarde vanno aggiunte altre gravi problematiche, quali il sovraffollamento – a Tempio-Nunchis, a fronte di 167 posti regolamentari, i detenuti sono 198 e negli altri istituti si è al limite della capienza – e le difficoltà nello sviluppare attività lavorative all'interno delle stesse strutture. Queste ultime rappresenterebbero una reale possibilità di recupero. Tuttavia, pur avendo assunto un ruolo centrale nel percorso di reinserimento dei detenuti, il lavoro è ancora il grande assente nelle carceri sarde, si pensi ai penitenziari di Uta o Massama, dove la regola è l'inattività forzosa;
   in diverse regioni italiane, tra l'altro, non è ancora presente il Garante dei detenuti, istituito a tutela dei diritti e della dignità delle persone sottoposte a restrizioni nella libertà personale. In Sardegna la legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7, all'articolo 10, ha istituito tale figura che, tuttavia, non è stata ad oggi nominata nonostante siano trascorsi più di quattro anni –:
   se ritenga che il principio di territorialità della pena (con particolare riferimento alla situazione della Sardegna) debba essere garantito dall'amministrazione penitenziaria, così come stabilito nella circolare n. 3654/6104 del 20 febbraio 2014 del Ministero della giustizia, assicurando la funzione rieducativa e risocializzante alla base del principio stesso (attraverso l'incentivazione sul territorio nazionale dell'utilizzo di internet e voip finalizzati alla comunicazione dei detenuti con i propri familiari, nonché la promozione e la valorizzazione dei progetti innovativi che contribuiscano a fornire una soluzione alla questione lavorativa in carcere) e se intenda adoperarsi affinché la nomina del Garante dei detenuti sia assicurata in tutte le regioni italiane. (3-01578)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detenuto

reinserimento sociale

carcerazione