ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01515

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 430 del 19/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 19/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SARRO CARLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/05/2015
CASTIELLO GIUSEPPINA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/05/2015
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/05/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 19/05/2015
Stato iter:
20/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/05/2015
Resoconto RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/05/2015
Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 20/05/2015
Resoconto RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/05/2015

SVOLTO IL 20/05/2015

CONCLUSO IL 20/05/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01515
presentato da
RUSSO Paolo
testo presentato
Martedì 19 maggio 2015
modificato
Mercoledì 20 maggio 2015, seduta n. 431

   RUSSO, SARRO, CASTIELLO e PALESE. Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il tema della demolizione dei manufatti abusivi costituisce, in modo particolare nel Mezzogiorno, un argomento che tocca sensibilità particolari a causa della diffusione del fenomeno e della presenza di vaste aree in cui l'illegalità, certamente censurabile, ha fornito, in ogni caso, risposte immediate ad esigenze abitative, e quindi esistenziali e primarie, che meritano considerazione;
   a ciò deve aggiungersi la scelta, operata dalla giunta regionale di centrosinistra (con leggi regionali poi dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale), di discriminare, nell'accesso all'ultimo provvedimento di sanatoria edilizia disposto dal legislatore nazionale, proprio i cittadini campani, ovvero quelli di una regione che, anche a causa di un andamento demografico ancora, fortunatamente, positivo, è caratterizzata da oggettive situazioni di tensione abitativa;
   in Campania sono circa settantamila le persone che hanno subito il sopruso di quanto disposto dalla giunta di centrosinistra dell'epoca, che ritenne di non fare applicare per la Campania una norma nazionale di sanatoria;
   il dramma della perdita della casa in cui si vive riguarda tanti nuclei familiari, in particolare i meno abbienti. Questi ultimi, molto spesso, sono senza alternativa e non sanno dove trasferirsi perché non dispongono di altra proprietà. Ciononostante le istituzioni sono obbligate a procedere per il rispetto della legge;
   vale la pena sottolineare che il tema è nazionale, così come di respiro nazionale sono le soluzioni di riforma proposte in vari disegni di legge intesi a dare una qualche risposta definitiva al problema, senza veicolare alcuna forma di condono, neanche surrettizio, ma al contrario, ponendo le basi per una più razionale sistemazione, nell'ottica del principio della separazione dei poteri, delle procedure sanzionatorie degli illeciti urbanistici, con particolare riferimento agli ordini di demolizione;
   il contrasto all'abusivismo edilizio, infatti, risulta affidato, nel sistema delle leggi vigenti (ovvero il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), ad una logica del doppio binario, poggiata cioè sia sull'azione repressiva dell'autorità giudiziaria, sia su quella dell'autorità amministrativa. Naturalmente le due autorità operano con forme e modalità differenti, ispirate rispettivamente ai principi del processo penale e della procedura amministrativa;
   vi è, peraltro, un momento di significativa interferenza tra le due azioni, rappresentato proprio dall'ordine di demolizione adottato dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che in questa parte riproduce l'originario articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tale ordine, infatti, per unanime e consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale, ha natura di sanzione amministrativa e ha contenuto ripristinatorio eccezionalmente attribuito alla competenza dell'autorità giudiziaria. D'altra parte, proprio con riferimento alla natura amministrativa di tale ingiunzione, si sono affermati principi di maggior severità rispetto a quelli applicabili alle sanzioni penali. Esso comunque, in quanto contenuto in una sentenza di condanna penale, è suscettibile di esecuzione coattiva ad iniziativa dell'ufficio del pubblico ministero. Non vi è dubbio, in conclusione, che l'affidamento di questo potere sostanzialmente amministrativo al giudice ha carattere eccezionale e di deroga ai principi fondamentali del riparto tra i poteri dello Stato;
   le ragioni che circa trent'anni fa indussero a riconoscere al giudice penale questo potere amministrativo extra ordinem non sono più convincenti e hanno prodotto nel tempo gravi distorsioni ed obiettive situazioni di iniquità: le esecuzioni degli ordini di demolizione, accumulati a migliaia negli uffici di esecuzione delle procure (soprattutto meridionali), e le esecuzioni realmente avvenute sono state effettuate secondo logiche imperscrutabili o sostanzialmente inique. Ci si riferisce, in particolare, alle esecuzioni eseguite sulla base del mero ordine cronologico fondato esclusivamente sulla data del passaggio in giudicato della sentenza che può portare, come di fatto è accaduto, all'abbattimento di piccoli abusi edilizi di necessità in luogo di abusi certamente speculativi collegati ad imprese, ad esempio, alberghiere o commerciali;
   la soluzione più corretta e rispettosa dei principi sarebbe stata quella di porre fine alla sottrazione al potere esecutivo di un'incombenza certamente amministrativa, restituendola, invece, ad una delle sue più prestigiose articolazioni, quale la prefettura. Tale soluzione avrebbe garantito il necessario distacco dell'organo investito del potere-dovere della demolizione dalle pressioni delle comunità territoriali;
   anche dal punto di vista procedurale si sarebbe posto fine all'improprio concorso di competenze, riportando il sistema a coerenza e riconducendo tutti gli interventi all'ambito più pertinente e corretto dell'azione amministrativa, condotta cioè da organi amministrativi nelle forme del procedimento amministrativo e con le garanzie della tutela giurisdizionale amministrativa;
   non deve sorprendere, dunque, che siano stati presentati, nella XVI come nella XVII legislatura, diversi disegni di legge intesi a rimuovere, con esclusione delle operazioni edilizie di carattere speculativo, queste condizioni di discriminazione –:
   quali iniziative, in particolare di carattere normativo, intenda intraprendere per razionalizzare e rendere più eque le procedure sanzionatorie degli illeciti urbanistici, con particolare riferimento all'attuale sistema con il quale si procede alla demolizione dei manufatti abusivi, caratterizzato da numerose criticità ed improprietà di struttura, in tal modo evitando che si verifichino situazioni come quella della regione Campania connotata, ad avviso degli interroganti, da notevoli anomalie. (3-01515)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa commerciale

poverta'

abusivismo edilizio