Legislatura: 17Seduta di annuncio: 402 del 31/03/2015
Primo firmatario: L'ABBATE GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015 BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015 GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015 GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015 PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2015
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 31/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 01/04/2015 Resoconto L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 01/04/2015 Resoconto MARTINA MAURIZIO MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI) REPLICA 01/04/2015 Resoconto L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 01/04/2015
SVOLTO IL 01/04/2015
CONCLUSO IL 01/04/2015
L'ABBATE, MASSIMILIANO BERNINI, BENEDETTI, GAGNARLI, GALLINELLA e PARENTELA. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
. — Per sapere – premesso che:
nell'ambito delle attività svolte dal progetto Cost 873, rete europea di ricerca nel settore fitosanitario, nel luglio 2010 l'Istituto agronomico mediterraneo di Bari è stato indicato dal coordinatore della rete, dottor Jaap Janse, anche in considerazione dell'idoneità delle strutture ivi presenti, come sede di incontro e di attività di ricerca per la definizione dei protocolli di diagnosi dei patogeni da quarantena xylella fastidiosa e candidatus liberibacter;
al fine di procedere all'ordine del suddetto materiale, l'istituto in parola ha richiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, settore fitosanitario, dei fertilizzanti e dei materiali di propagazione, l'autorizzazione temporanea all'introduzione, detenzione e manipolazione di materiale infetto dai suddetti patogeni per uso di ricerca, così come disposto dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
nel mese di agosto 2010 il Ministero citato comunicava all'Istituto agronomico mediterraneo di Bari e al servizio fitosanitario regionale l'approvazione dell'attività di ricerca in questione, autorizzando, relativamente a xylella fastidiosa, l'importazione, nel territorio italiano, di n. 4 ceppi liofilizzati di xylella fastidiosa dal Belgio, collezione Lmg bacteria catalogue, Università di Gent per scopo di sperimentazione e ricerca scientifica, n. 2 vasi di piante di vite inoculate e n. 4 rami secchi di vite infetti;
sebbene risulti che le attività di importazione, detenzione e manipolazione di ceppi di xylella fastidiosa si siano svolte in ottemperanza a tutte le procedure di sicurezza previste, come emerge dai verbali redatti in tutte la fasi, dall'apertura dei contenitori fino alla distruzione del materiale, nel documento di richiesta è fatto riferimento a quattro ceppi importati, ma non è specificata la sub-specie, né il numero di identificazione della coltura, indispensabile ai fini della verifica in banca dati dell'identità e dall'appartenenza alla sottospecie;
la mancanza delle suddette specificazioni tecniche rende impossibile dimostrare con certezza che il ceppo di xylella fastidiosa importato sia patogeno solo sulla vite e non anche su altri tipi di vegetali;
il trasferimento di colture di patogeni da quarantena così pericolosi, come la xylella fastidiosa, non può avvenire per posta ordinaria ma solo per corriere, il quale, peraltro, è tenuto a conoscere nel dettaglio la pericolosità del materiale che trasporta, al fine di adottare le opportune precauzioni –:
perché nell'autorizzazione all'introduzione, detenzione e manipolazione di materiale infetto dal patogeno xylella fastidiosa nell'ambito delle attività di ricerca del programma Cost 873, secondo quanto risulta agli interroganti non si sia specificata né la sub-specie, né il numero identificativo del ceppo, indispensabili a valutare la qualità del materiale in relazione alla sua idoneità alle prove di laboratorio sulla vite e a garantire che le operazioni di ricerca si svolgessero in condizioni di assoluta sicurezza, evitando ogni qualsiasi rischio di contaminazione. (3-01405)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rischio sanitario
sistema di coltura
specifica tecnica