ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01369

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 393 del 17/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: SBERNA MARIO
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 17/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 17/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/03/2015
Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/03/2015
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 18/03/2015
Resoconto POLETTI GIULIANO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 18/03/2015
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/03/2015

SVOLTO IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01369
presentato da
SBERNA Mario
testo presentato
Martedì 17 marzo 2015
modificato
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   SBERNA e GIGLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 13 marzo 1998, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ha previsto, all'articolo 2, la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e la loro sostituzione con una prestazione denominata «assegno per il nucleo familiare»;
   gli assegni familiari sono una prestazione istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge;
   il riconoscimento dell'assegno in favore del lavoratore dipendente o del pensionato è condizionato al fatto che il reddito complessivo derivi prevalentemente da lavoro dipendente o da pensione;
   si ha diritto all'assegno, infatti, solo se la somma dei redditi – derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ed altro) – riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70 per cento dell'intero reddito familiare;
   dal 1998, a seguito del disposto di cui all'articolo 80, comma 12, della legge n. 388 del 2000, l'erogazione degli assegni familiari spetta anche ai lavoratori parasubordinati con le stesse modalità che si applicano ai lavoratori dipendenti. Sono interessati coloro che nella contribuzione versano la quota dello 0,72 per cento, in aggiunta al 27 per cento per la copertura pensionistica, per finanziare l'indennità di maternità, gli assegni per il nucleo familiare e l'indennità di malattia;
   si ha diritto all'assegno nei casi in cui la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, da vendita porta a porta e da libera professione, è pari o superiore al 70 per cento del reddito complessivo familiare percepito nell'anno solare precedente il 1o luglio. Nel caso di un nucleo composto da un lavoratore dipendente e da un lavoratore parasubordinato (reddito misto), il requisito del 70 per cento si considera realizzato sommando le due tipologie di reddito. Il diritto all'assegno è riconosciuto indipendentemente dall'entità dei singoli redditi (dipendente o parasubordinato) che costituiscono il reddito complessivo;
   si evidenziano, quindi, situazioni di disparità non solo tra lavoratori dipendenti e autonomi – non essendo a questi ultimi riconosciuto il diritto all'assegno familiare –, ma anche tra lavoratori iscritti alla stessa gestione separata – un lavoratore con partita iva, pur versando i contributi alla stessa cassa dei collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, gode di meno diritti di quest'ultimo – disparità che non tengono conto ovviamente della finalità dell'assegno familiare, che è appunto quella di sostenere le famiglie;
   infatti, nel caso di un nucleo familiare composto da un lavoratore dipendente e da uno con partita iva si può verificare che, se l'assegno è chiesto alla gestione lavoratori parasubordinati, si può ottenere perché il requisito del 70 per cento è realizzabile anche con reddito misto, se invece è chiesto alla gestione dipendenti non è possibile ottenerlo, perché non è ammesso il reddito misto con attività professionale e l'attività professionale deve toccare al massimo il 30 per cento delle entrate familiari complessive –:
   di fronte alle sopra menzionate disparità di trattamento, quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare perché sia superato l'ostacolo delle differenze di gestione Inps e sia garantito il sostegno alle famiglie. (3-01369)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

salariato

aiuto sociale

pensionato