ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01348

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 388 del 10/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: GALGANO ADRIANA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 10/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VARGIU PIERPAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 11/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 10/03/2015
Stato iter:
11/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/03/2015
Resoconto GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 11/03/2015
Resoconto LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
 
REPLICA 11/03/2015
Resoconto GALGANO ADRIANA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 11/03/2015

DISCUSSIONE IL 11/03/2015

SVOLTO IL 11/03/2015

CONCLUSO IL 11/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01348
presentato da
GALGANO Adriana
testo presentato
Martedì 10 marzo 2015
modificato
Mercoledì 11 marzo 2015, seduta n. 389

   GALGANO, VARGIU. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
il 10 luglio 2014 è stata siglata tra Governo e regioni l'intesa con la quale si è approvato il documento «Patto per la salute 2014-2016»;
all'articolo 6 dell'accordo (assistenza socio-sanitaria) viene stabilito che le relative prestazioni «sono effettuate nei limiti delle risorse previste» (comma 1); «le regioni disciplinano i principi e gli strumenti per l'integrazione dei servizi e delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, particolarmente per le aree della non autosufficienza, della disabilità, della salute mentale adulta e dell'età evolutiva, dell'assistenza ai minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle Asl ed agli altri enti del sistema sanitario regionale per l'erogazione congiunta degli interventi, nei limiti delle risorse programmate per il servizio sanitario regionale e per il sistema dei servizi sociali per le rispettive competenze» (comma 2); «le regioni si impegnano ad armonizzare i servizi socio-sanitari, individuando standard minimi qualificanti di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie che saranno definite anche in base al numero e alla tipologia del personale impiegato» (comma 8);
la tutela della salute rappresenta un diritto fondamentale, sancito dall'articolo 32 della Costituzione;
lo Stato, ex articolo 117 della Costituzione, ha legislazione esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; la legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, stabilisce che esso debba assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata» (articolo 2) e che esso opera «nei confronti di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio» (articolo 1);
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, richiamato dall'articolo 54 della legge n. 289 del 2002, sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
nella sentenza n. 509 del 2000 la Corte costituzionale ha precisato che il diritto alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie «è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti (...) Bilanciamento che, tra l'altro, deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel nucleo irriducibile alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (...), il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto»;
in una recente pronuncia del 2013 (sentenza n. 36), la Corte costituzionale ha precisato che «l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001». Nella stessa sentenza, la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le «persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri»;
la limitazione delle prestazioni socio-sanitarie alle risorse previste viola, a giudizio dell'interrogante, il principio della tutela della salute espresso dalla Costituzione e dalle leggi vigenti in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
l'assegnazione alle regioni del compito di disciplinare «i principi e gli strumenti per l'integrazione dei servizi e delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e di individuare «standard minimi qualificanti di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie» contrasta con l'esclusiva titolarità dello Stato nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
le suddette disposizioni del Patto per la salute annullano, di fatto, il diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie per milioni di concittadini malati e/o colpiti da handicap gravemente invalidante, introducendo un'inaccettabile discriminazione non solo fra i malati acuti e quelli cronici non autosufficienti, ma anche fra malati autosufficienti e malati non autosufficienti colpiti da analoghe patologie acute;
mediante tali provvedimenti si introduce un elemento di discrezionalità nell'attività del medico che può determinare l'accesso o meno alle cure per un paziente in funzione della sua classificazione come malato necessitante dell'assistenza socio-sanitaria limitata alla disponibilità di risorse, anziché di quella sanitaria non vincolata alla quantità di risorse disponibili;
la risoluzione n. 8-00191 (approvata all'unanimità dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati l'11 luglio 2012) prevedeva di adottare le iniziative necessarie per assicurare la corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza alle persone con handicap invalidanti, agli anziani malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile e ai pazienti psichiatrici, assicurando loro l'erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
la medesima tematica è stata trattata nel corso della XVII legislatura con l'ordine del giorno n. 9/02679-bis-A/088, accolto dal Governo –:
se non ritenga opportuno dare tempestiva attuazione agli impegni presi attraverso gli atti di indirizzo citati in premessa, anche prendendo in considerazione una revisione dell'articolo 6 del «Patto per la salute 2014-2016», che non è più in grado di assicurare livelli essenziali garantiti per tutti su tutto il territorio nazionale, così come previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. (3-01348)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla salute

trattamento sanitario

risoluzione