ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01290

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 374 del 10/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: PANNARALE ANNALISA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 10/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 10/02/2015
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 10/02/2015
MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 10/02/2015
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 10/02/2015
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 10/02/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 10/02/2015
Stato iter:
11/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/02/2015
Resoconto PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 11/02/2015
Resoconto MADIA MARIA ANNA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
 
REPLICA 11/02/2015
Resoconto PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/02/2015

SVOLTO IL 11/02/2015

CONCLUSO IL 11/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01290
presentato da
PANNARALE Annalisa
testo presentato
Martedì 10 febbraio 2015
modificato
Mercoledì 11 febbraio 2015, seduta n. 375

   PANNARALE, GIANCARLO GIORDANO, FRATOIANNI, MARCON, AIRAUDO e PLACIDO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   sulla pagina Facebook «quota 96» compare un post pubblicato il 21 agosto 2014 dal Ministro interrogato e dalla stessa mai disconosciuto, con il quale risponde ad un docente di scuola profondamente amareggiato per il dietrofront compiuto dal Governo nell'estate 2014, in occasione dell'esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, («decreto Madia» sulla pubblica amministrazione), sulla norma che sanava la vicenda dei cosiddetti «quota 96» e con il quale dichiara che: «L'aver escluso dal decreto sulla pubblica amministrazione tali pensionamenti non deve tuttavia essere visto come una rinuncia del Governo a dare adeguata soluzione al problema: infatti, il Presidente Renzi si riserva di valutare la questione nel quadro del pacchetto scuola che sarà varato a breve. È appena il caso di sottolineare che all'effettiva entrata in quiescenza del personale interessato corrisponde l'avvio del processo di ricambio generazionale con giovani insegnanti, tema, quello della «staffetta», che mi sta particolarmente a cuore e al quale continuo ad assicurare tutto il mio impegno. Cordiali saluti, Marianna Madia»;
   ed invero, quella dei cosiddetti «quota 96» sembra una vexata quaestio ancora lontana dalla definizione, che ha radici lontane che affondano negli effetti a parere degli interroganti nefasti e paradossali della «riforma Fornero», che, pur contemplando una norma di salvaguardia a tutela dei diritti pensionistici maturati prima della sua entrata in vigore, non tiene però conto della specificità del comparto scuola che ha da sempre usufruito di una sola finestra di uscita in coincidenza con la fine dell'anno scolastico;
   l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto salva Italia), nell'indicare quale limite tra i vecchi ed i nuovi criteri per l'accesso al trattamento pensionistico il 31 dicembre 2011, data di conclusione dell'anno solare, senza specificare che per il comparto scuola tale limite dovesse coincidere con il 31 agosto 2012, data di conclusione dell'anno scolastico, ha penalizzato tutti quei docenti, all'epoca 4.000, nati nel biennio 1951-1952, che, nonostante a fine anno avessero maturato i requisiti (61 anni di età e 35 di contributi oppure 60 anni e 36 di contributi) e presentato relativa domanda di accesso al pensionamento, sono rimasti bloccati in servizio;
   la suddetta sfasatura discende dal combinato disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola»), che, al fine di evitare un disservizio e garantire la continuità didattica, impone al docente di continuare a lavorare fino alla conclusione dell'anno scolastico, e cioè fino al 31 agosto di ogni anno, vincolando così la cessazione del suo servizio «all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata», e dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per l'anno 1998), secondo il quale «per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione del servizio ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico e accademico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno»;
   nonostante l'esistenza di questa normativa speciale per i lavoratori della scuola, la «riforma Fornero», emanata nel mese di dicembre del 2011, cioè nel bel mezzo dell'anno scolastico, ha prodotto sugli stessi un effetto retroattivo in forza del quale non hanno potuto far valere, ai fini pensionistici, i requisiti maturati nell'anno scolastico 2011-2012, escludendo, in tal modo, tutti coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento al 31 dicembre 2011, avrebbero però potuto accedere al trattamento pensionistico al 31 agosto 2012, spostando, così, di fatto ed improvvisamente di ben 4 anni il loro esodo dalla scuola;
   il dipartimento della funzione pubblica, intervenendo successivamente all'entrata in vigore della «riforma Fornero» con la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, nell'affermare espressamente che rimane ferma, per le esigenze di servizio, la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all'inizio dell'anno scolastico, non sembra che abbia voluto, invece, preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) ed il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa);
   da quel giorno, nonostante in questi ultimi tre anni siano intervenute a sostegno delle ragioni dei cosiddetti «quota 96» varie iniziative parlamentari da una parte, peraltro approvate, e numerose sentenze che riconoscono il diritto dei ricorrenti dall'altra, il Governo, avanzando sempre e solo l'assurdo pretesto della mancanza di risorse economiche adeguate per sanare la situazione, temporeggia oltremodo, assoggettando la scuola alle esigenze del mercato, mostrando così una sorta di accanimento contro chi ha dedicato la propria esistenza professionale alle nuove generazioni a fronte di alcun riconoscimento;
   tra le iniziative parlamentari merita una menzione l'emendamento, firmato da tutti i capigruppo delle Commissioni bilancio e lavoro ed approvato dalla Camera dei deputati, nell'estate del 2014, in occasione dell'esame del cosiddetto decreto Madia sulla pubblica amministrazione (decreto-legge n. 90 del 2014), ma successivamente stralciato al Senato della Repubblica dallo stesso Governo per l'intervenuto diniego della Ragioneria dello Stato, che ha espresso forti perplessità sul costo dell'operazione che risultava «scoperta in termini di fabbisogno e indebitamento netto ai sensi delle norme sulla contabilità», nonostante lo stesso rimandasse la liquidazione del trattamento di fine rapporto. Già precedentemente, il 27 marzo 2014, le Commissioni bilancio e lavoro si erano misurate sulla vicenda approvando all'unanimità una risoluzione conclusiva, la n. 8-00042, che impegnava il Governo a riferire alle commissioni, prima della presentazione del documento di economia e finanze 2014, in merito al reperimento delle risorse necessarie per l'adozione di urgenti iniziative normative volte a risolvere la questione degli insegnanti «quota 96». Altra iniziativa, peraltro ultima in ordine di tempo, è l'ordine del giorno n. 9/2679-bis-A/28 Pannarale ed altri, la cui approvazione all'unanimità è avvenuta in occasione dell'esame della legge di stabilità per l'anno 2015, che impegnava il Governo a trasmettere al Parlamento una relazione contenente la verifica del numero complessivo effettivo dei lavoratori coinvolti nella vicenda e a risolvere definitivamente la questione emanando una norma ad hoc che colmi la lacuna normativa e metta fine all'enorme disparità di trattamento tra lavoratori che vantano gli stessi diritti al pensionamento, impegni, peraltro, ai quali il Governo non ha ancora ottemperato;
   che la vicenda sia ancora lungi dall'essere risolta lo dimostra la recentissima decisione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di opporsi, ricorrendo in appello, alla sentenza del tribunale di Salerno che nel mese di novembre 2014 aveva riconosciuto, ridando speranza, ai 42 docenti ricorrenti di accedere al trattamento pensionistico, in deroga alla «riforma Fornero», con il vecchio regime alla data del 1o settembre 2012. D'altra parte lo stesso Governo prende tempo, nella consapevolezza che la platea dei cosiddetti «quota 96» è destinata a ridursi ulteriormente: alcuni, infatti, nel frattempo raggiungeranno i requisiti ex «riforma Fornero», altri sfrutteranno le norme di salvaguardia previste dalla legge n. 104 del 1992, altri ricorreranno ai regimi opzionali che prevedono l'esodo a fronte di una decurtazione della pensione;
   sul fronte dei numeri, ove esiste da sempre una discrepanza tra i dati riferiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quelli riferiti dall'Inps, stando alle recenti valutazioni fornite dai rappresentati del «comitato quota 96», frutto di un incontro tra gli stessi ed i vertici dell'Inps, l'iniziale platea che comprendeva 4.000 lavoratori, con i suddetti esodi, si sarebbe significativamente ridotta di oltre 1.300 unità. Se questi numeri fossero confermati diminuirebbe drasticamente l'importo delle risorse economiche necessarie a sanare la posizione delle 2.700 posizioni rimanenti, operazione che, tra l'altro, consentirebbe l'immediata stabilizzazione di altrettanti giovani precari in attesa di poter ricoprire le cattedre con supplenze annuali –:
   quale risulti a tutt'oggi l'esatta platea dei cosiddetti «quota 96» e come il Governo intenda dare adeguata e definitiva soluzione alle aspettative di tutti quei lavoratori della scuola che, in procinto di accedere al trattamento previdenziale, sono stati sostanzialmente beffati da una norma che ha negato loro il meritato diritto alla pensione, anche superando e risolvendo tutte le problematiche interpretative ed applicative sorte a causa dell'intervenuta «riforma Fornero», al fine di consentire a tutti coloro che lo desidereranno di esercitarlo a partire già dal 1o settembre 2015. (3-01290)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

impiegato dei servizi pubblici

risorsa economica