ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01231

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 350 del 16/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: ABRIGNANI IGNAZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 16/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 16/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 16/12/2014
Stato iter:
17/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/12/2014
Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2014
Resoconto GUIDI FEDERICA MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 17/12/2014
Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/12/2014

SVOLTO IL 17/12/2014

CONCLUSO IL 17/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01231
presentato da
ABRIGNANI Ignazio
testo presentato
Martedì 16 dicembre 2014
modificato
Mercoledì 17 dicembre 2014, seduta n. 351

   ABRIGNANI e PALESE. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, concernente «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche», si pone l'obiettivo di favorire l'utilizzo della risorsa «rinnovabile» geotermica, in particolare la semplificazione delle procedure in coerenza con gli indirizzi comunitari ed internazionali per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'apertura a un regime concorrenziale che assicuri una trasparente e non discriminatoria assegnazione in concessione delle risorse geotermiche;
   le risorse geotermiche di interesse nazionale sono considerate patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale e l'autorità competente per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale, è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre per quelle locali le autorità competenti sono le regioni o gli enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute;
   il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», ha previsto che, al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale, sono considerati di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione – su tutto il territorio nazionale – di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle e con potenza nominale installata non superiore a 5 megawatt e, per ciascuna centrale, introduce un'incentivazione aggiuntiva per gli impianti geotermici che producono emissioni nulle, che reiniettano tutto il fluido geotermico nelle formazioni di provenienza, concedendo una tariffa incentivante per chi saprà gestire la risorsa, in tutela dell'ambiente, anche in presenza di gas nel fluido, pur essendo questa tecnologia molto onerosa per il soggetto proponente;
   l'ordinamento giuridico italiano ha previsto dal 2011 una normativa speciale per la produzione di energia elettrica da fonte mineraria geotermica, con l'obiettivo di sfruttare le presenti risorse minerarie abbandonate, dopo la ricerca che lo Stato ha fatto spendendo milioni di euro per definirne i campi geotermici e le loro potenzialità termiche, con impianti ad alta tecnologia con l'obbligo di elevati risultati ambientali che rendano le emissioni nulle e obblighino, lo stesso impianto, alla reiniezione totale del fluido estratto. L'autorità competente per il conferimento dei relativi titoli minerari è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata;
   ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante disposizioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, le autorità competenti per le funzioni amministrative, inclusa la valutazione di impatto ambientale, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche e locale sono le regioni o gli enti da esse delegati;
   il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ha disposto l'inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche;
   il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ha disposto che gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale (integrando l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
   ai sensi di tale normativa i progetti geotermici pilota sono, quindi, sottoposti alla valutazione di impatto ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   la normativa sopra citata ha comportato richieste di permessi di ricerca e coltivazione in tutta Italia, riaccendendo un interesse di investimenti privati nel settore, ben distribuito sul territorio nazionale – in particolare nelle regioni Umbria, Lazio, Toscana, Campania, Sicilia e Sardegna – con 10 permessi per impianti pilota sperimentali, in particolare nel settore della media entalpia, con temperature della risorsa geotermica compresa tra 90 e 150 gradi;
   il Ministero dello sviluppo economico-direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche ha ritenuto, inoltre, necessario valutare in via preventiva le autorizzazioni di operazioni tecnologiche che prevedano perforazioni nel sottosuolo, con particolare riferimento alla sismicità indotta ed ha promosso la stesura di «linee guida», a cura dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che suggeriscano alle commissioni di valutazione ambientale di esaminare gli impianti in esercizio presenti in Europa e nel mondo, così da conoscere i reali effetti ambientali dei siti potenzialmente sfruttabili, tenendo conto delle implicazioni che l'attività geotermica comporta relativamente all'abbattimento sostanziale di anidride carbonica nell'atmosfera, di un risparmio energetico nella produzione di calore e raffreddamento e di tutti i vantaggi ambientali che ne derivano; linee guida che, purtroppo, non sono ancora state formulate dai ministeri in oggetto;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ritenuto necessario costituire, in ambito Ispra, dei gruppi di lavoro per definire puntualmente lo stato della sismicità indotta e provocata dall'attività antropica nel nostro Paese;
   l'attività dei suddetti gruppi di lavoro è tuttora in corso, ma a totale garanzia degli effetti ambientali positivi dello sfruttamento geotermico ci sono tutte le pratiche di costruzione mineraria mondiali;
   le commissioni di valutazione di impatto ambientale sono, quindi, in grado di potere esprimere piene valutazioni nell'ambito geologico, idrico ed atmosferico fino all'approvazione di un dettagliato programma lavori per la realizzazione di pozzi in piena sicurezza; per quanto attiene la «zonazione del territorio» si ricorda che la pericolosità sismica del territorio nazionale è da tempo classificata e tenuta aggiornata e le relative mappe sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, mentre per quanto riguarda gli altri potenziali ognuno di questi è puntualmente analizzato dalla valutazione di impatto ambientale e monitorato dalle Arpa regionali;
   il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 38-ter, ha modificato il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, includendo l'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, e nello specifico gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
   gli impianti (cosiddetti pilota che prevedono la reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza di potenza nominale installata non superiore a 5 megawatt) sono finalizzati alla sperimentazione e riguardano tutto il territorio nazionale. Tuttavia, nonostante siano state ricevute istanze sino a coprire la potenza massima prevista (50 megawatt) riguardanti risorse geotermiche già note, ad oggi non sono stati rilasciati né permessi di ricerca né concessioni, per la complessità dell’iter burocratico necessario ad ottenere le varie autorizzazioni;
   è interesse strategico dello Stato sviluppare le risorse energetiche e, in particolare, le nuove tecnologie nel settore geotermico, rendendo certi i tempi per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti e lo sfruttamento di tale risorsa rinnovabile;
   l'obiettivo dovrebbe essere quello di sviluppare impianti a ciclo combinato chiuso, già diffusi in tanti Paesi a partire dall'Islanda, ma ancora inesistenti in Italia (nonostante il monopolio dell’Enel sulla geotermia sia caduto da più di tre anni) proprio per la difficoltà, tutta italiana, nell'ottenere le autorizzazioni, che fino a oggi hanno frenato la realizzazione di questi impianti a zero impatto;
   nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, per gli impianti pilota geotermici si dovrebbe valorizzare l'impegno dei privati nella produzione di energia a basso impatto ambientale e, quindi, in sostituzione di altra energia prodotta con maggiori emissioni di anidride carbonica a danno dell'atmosfera e bisognerebbe rilasciare le autorizzazioni per i progetti di impianti geotermici più velocemente possibile, in modo da dotare il Paese di nuove tecnologie per lo sfruttamento della risorsa geotermica, ad esclusivo onere finanziario dei privati, per potere riportare il settore a competere nel mondo come leader dell'energia rinnovabili –:
   se il Governo intenda avviare le procedure per un concreto e celere sfruttamento delle risorse geotermiche ricercate ed analizzate fino ad oggi nel territorio italiano, per le varie tipologie di impianti geotermici, identificando le aree potenzialmente sfruttabili in coerenza anche con le previsioni degli orientamenti europei relativamente all'utilizzo della risorsa geotermica e in linea con la strategia energetica nazionale. (3-01231)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impatto ambientale

protezione dell'ambiente

lotta contro l'inquinamento