ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01110

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 314 del 21/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: FORMISANO ANIELLO
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 21/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 21/10/2014
Stato iter:
22/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/10/2014
Resoconto FORMISANO ANIELLO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 22/10/2014
Resoconto ALFANO ANGELINO MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 22/10/2014
Resoconto FORMISANO ANIELLO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/10/2014

SVOLTO IL 22/10/2014

CONCLUSO IL 22/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01110
presentato da
FORMISANO Aniello
testo presentato
Martedì 21 ottobre 2014
modificato
Mercoledì 22 ottobre 2014, seduta n. 315

   FORMISANO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   vari sindaci italiani hanno deciso di trascrivere nel registro di stato civile il matrimonio contratto all'estero tra coppie dello stesso sesso;
   l'atto ha suscitato varie reazioni, tra le quali quelle del prefetto di Roma che ha diffidato, facendo riferimento alla circolare del Ministero dell'interno di inizio ottobre 2014 ed alle attuali norme di legge, il sindaco di Roma a procedere alla trascrizione;
   lo stesso prefetto di Roma ha annunciato «nella sua veste di organo statale di vigilanza sui servizi anagrafici» che, qualora il sindaco non avesse desistito dalla trascrizione, si sarebbe potuto rendere necessario un intervento per cancellare l'atto, annullando, quindi, le eventuali trascrizioni;
   questa presa di posizione del prefetto non sembra, però, sostenuta da norme di legge chiare. Da più parti, infatti, si afferma l'assoluta inesistenza di un potere di procedere all'annullamento delle suddette trascrizioni, tanto in capo agli ufficiali di stato civile quanto, in via gerarchica, in capo al prefetto;
   dunque, è possibile ritenere, ad avviso dell'interrogante, che qualsiasi atto in tal senso potrebbe costituire non solo un atto di dubbia legittimità, ma anche una clamorosa invasione della sfera del potere giurisdizionale;
   il Ministero dell'interno e il prefetto di Roma sostengono, infatti, l'applicabilità dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, applicabilità che è, invece, quantomeno, molto dubbia. In primo luogo, infatti, il citato articolo 21-nonies fa riferimento al «provvedimento amministrativo», mentre è pacifico che le trascrizioni nel registro dei matrimoni in questione non sono provvedimenti amministrativi, bensì atti pubblici con effetto dichiarativo e di certificazione, in quanto la trascrizione del matrimonio non ha «natura costitutiva ma meramente certificativa e di pubblicità» (così Corte di cassazione, sentenza 15 marzo 2012, n. 4184);
   in secondo luogo, la disciplina dello stato civile portata dal codice civile e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 rimette in via esclusiva al tribunale, su impulso del pubblico ministero, qualsiasi decisione circa l'eventuale cancellazione di un atto indebitamente registrato. Ciò è disposto dall'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 in materia di ricorso contro le suddette trascrizioni e dall'articolo 69, comma 1, lettera e), del medesimo testo, ove – fra gli atti di cui è possibile fare annotazione nel registro degli atti di matrimonio – sono indicate solo le «sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio» ed i «provvedimenti di rettificazione», ma non altri atti con il medesimo effetto;
   occorre ricordare, inoltre, che la finalità della trascrizione non è quella di dare effetti, ma solo di fare pubblicità all'atto e consentire la certificazione del matrimonio. Si tratta, quindi, di due funzioni importanti per il funzionamento dell'ordinamento, per i terzi e le coppie che trascrivono;
   gli effetti del matrimonio, invece, sorgono in virtù della valida celebrazione nei Paesi dove ciò è possibile. Per i matrimoni tra persone dello stesso sesso, in Italia gli effetti non sono pieni, ma relativi. Infatti, questi matrimoni – che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4184 del 2012, definisce esistenti e validi – producono effetti limitatamente alle materie di competenza dell'Unione europea e in tutti i Paesi che li riconoscono –:
   quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per chiarire le competenze giuridiche dei prefetti nella situazione esposta in premessa, in modo da dissipare i dubbi, le incertezze e la poca chiarezza nelle competenze dei vari organi dello Stato. (3-01110)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

matrimonio

minoranza sessuale

provvedimento amministrativo