Legislatura: 17Seduta di annuncio: 304 del 07/10/2014
Primo firmatario: D'ALIA GIANPIERO
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 07/10/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 07/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 08/10/2014 Resoconto D'ALIA GIANPIERO PER L'ITALIA RISPOSTA GOVERNO 08/10/2014 Resoconto MADIA MARIA ANNA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) REPLICA 08/10/2014 Resoconto D'ALIA GIANPIERO PER L'ITALIA
DISCUSSIONE IL 08/10/2014
SVOLTO IL 08/10/2014
CONCLUSO IL 08/10/2014
D'ALIA. —
Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 101 del 2013, stabilisce che «per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali (...) è subordinata alla verifica (...) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;
all'osservanza di tale regola il dipartimento della funzione pubblica ha richiamato tutte le pubbliche amministrazioni con circolare n. 5 del 21 novembre 2013;
al punto 3.1 della suddetta circolare nella quale sono state indicate anche le risorse finanziarie destinate all'attuazione di tale meccanismo si precisa che «Sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1o gennaio 2007, c’è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali»;
con la sentenza 3 dicembre 2013, n. 10375, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha stabilito che tale disposizione su richiamata è «di applicazione, quanto ad ambito oggettivo, indistintamente a tutte le Amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo», sottolineando come l'esigenza di alta preparazione professionale (richiesta anche nel bando 2014) «non risulta incompatibile con lo scorrimento della graduatoria, alla luce della valutazione di idoneità riportata all'esito di una procedura concorsuale»;
alcune amministrazioni (a titolo esemplificativo il Ministero degli affari esteri in occasione del nuovo concorso per 35 posti di segretario di legazione bandito con DM/5015 n. 164-bis del 4 aprile 2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha bandito un concorso pubblico unico per l'assunzione di 32 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'area funzionale III-profilo professionale «ingegnere-architetto» ed il Ministero della giustizia nel caso del bando per l'assunzione di 96 funzionari giudiziari area III F1 e 48 posti di cancelliere area II F2) si sono sottratte alla previsione di cui alla circolare n. 5 del 21 novembre 2013, che obbliga, nel bandire nuovi concorsi, al preliminare scorrimento delle vigenti graduatorie;
oltre ad una palese violazione del principio di imparzialità e di buona andamento della pubblica amministrazione, alla perdita di professionalità formate, vi è un problema di costi connessi alle procedure di pubblicazione dei bandi in aperto contrasto con le politiche di spending review intraprese dal Governo, senza dimenticare che, qualora la magistratura dovesse dare ragione ai ricorrenti, le amministrazioni incorrerebbero in responsabilità civili e contabili –:
quali iniziative intenda adottare al fine di una corretta applicazione della normativa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, alla luce degli elementi esposti in premessa. (3-01077)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):accesso all'occupazione
assunzione