ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01044

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 296 del 23/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: LACQUANITI LUIGI
Gruppo: MISTO-LIBERTA' E DIRITTI - SOCIALISTI EUROPEI (LED)
Data firma: 23/09/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI SALVO TITTI MISTO-LIBERTA' E DIRITTI - SOCIALISTI EUROPEI (LED) 23/09/2014
ZAN ALESSANDRO MISTO-LIBERTA' E DIRITTI - SOCIALISTI EUROPEI (LED) 23/09/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 23/09/2014
Stato iter:
24/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/09/2014
Resoconto LACQUANITI LUIGI MISTO-LIBERTA' E DIRITTI - SOCIALISTI EUROPEI (LED)
 
RISPOSTA GOVERNO 24/09/2014
Resoconto ALFANO ANGELINO MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 24/09/2014
Resoconto LACQUANITI LUIGI MISTO-LIBERTA' E DIRITTI - SOCIALISTI EUROPEI (LED)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/09/2014

SVOLTO IL 24/09/2014

CONCLUSO IL 24/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01044
presentato da
LACQUANITI Luigi
testo presentato
Martedì 23 settembre 2014
modificato
Mercoledì 24 settembre 2014, seduta n. 297

   LACQUANITI, DI SALVO e ZAN. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio prevede, tra l'altro, che l'attività di controllo e di vigilanza sul territorio relativamente all'applicazione della medesima legge n. 157 del 1992 possa essere affidata anche alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n. 773 del 1931;
   con la sentenza n. 6454 della Corte di cassazione penale, sezione III, 21 febbraio 2006, la medesima Corte ha confermato che le guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria in quanto: a) la legge n. 157 del 1992 attribuisce espressamente (articolo 27) ad esse un compito di vigilanza venatoria sull'applicazione della legge, compreso l'articolo 30 relativo alle sanzioni penali; b) l'articolo 28 della suddetta legge, nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, ricomprende sia il potere ispettivo, sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata (articolo 28, comma 1) e il potere di accertamento (redazione del verbale) (articolo 28, comma 5); c) nel contenuto degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale «il prendere notizia dei reati» è collegato logicamente in via funzionale al dovere di «impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze», e ciò sembra valere anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate;
   la sentenza n. 28727 del 2011 della Corte di cassazione, che riguardo al sequestro di animali esotici operato dalla polizia zoofila della Lidia (Lega italiana diritti degli animali), ha sottolineato che la Lidia è associazione di volontariato riconosciuta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, «dalla qualità di guardia giurata, discende la legittimazione ad esercitare attività di polizia giudiziaria, così come affermato anche dalla 4a sezione del Consiglio di Stato, con decisione del 24 ottobre 1997, n. 1233»;
   detta sentenza n. 28727 conferma che – al pari delle guardie volontarie venatorie – anche le guardie zoofile sono legittimate a esercitare attività di polizia giudiziaria. Si ricorda in proposito che l'articolo 6, comma 2, della legge 21 luglio 2004, n. 189, recita che: «la vigilanza nel rispetto della predetta legge delle altre norme relative alla protezione degli animali (e, dunque, in ipotesi degli animali oggetto di attività venatoria, come la fauna selvatica) è affidata “anche” con riferimento agli animali da affezioni, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina ai sensi degli articoli 55-57 codice di procedura penale, alle guardia particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute»;
   in contrasto con le suddette sentenze, il 25 settembre 2013 il Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, ha inviato un parere alla prefettura di Brescia, con la quale si esprime un parere circa «l'esclusione del riconoscimento delle qualifiche pubblicistiche di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria nei confronti delle guardie venatorie volontarie»;
   detto orientamento del Ministero dell'interno comporta inevitabilmente un forte indebolimento dell'importante attività che la legge n. 157 del 1992 assegna alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale e alle guardie zoofile volontarie, togliendo loro, di fatto, lo status di agenti di polizia giudiziaria –:
   se, anche sulla base di quanto esposto in premessa, non si intenda rivedere l'orientamento indicato in premessa al fine di garantire lo status di agenti di polizia giudiziaria alle guardie venatorie volontarie e alle guardie zoofile, anche al fine di rafforzare l'importante e spesso decisivo ruolo che le suddette guardie volontarie svolgono sul territorio nel contrasto all'illegalità in ambito venatorio e per garantire loro una maggiore tutela. (3-01044)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

legislazione veterinaria

protezione dell'ambiente

specie protetta