ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00856

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 238 del 03/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAPELLI ROBERTO
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 03/06/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/06/2014
Stato iter:
04/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/06/2014
Resoconto CAPELLI ROBERTO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 04/06/2014
Resoconto GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 04/06/2014
Resoconto CAPELLI ROBERTO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/06/2014

SVOLTO IL 04/06/2014

CONCLUSO IL 04/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00856
presentato da
CAPELLI Roberto
testo presentato
Martedì 3 giugno 2014
modificato
Mercoledì 4 giugno 2014, seduta n. 239

   CAPELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2012 prevede testualmente: «Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento»;
   in materia sono necessarie delle precisazioni relative alla differenza tra invalidità civile e la situazione di handicap, poiché si tratta di due riconoscimenti diversi;
   la valutazione dell'invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale, ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;
   in altre parole, la riduzione della capacità lavorativa è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d'invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua. Tale riduzione non comporta l'impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo;
   nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap – sempre come definito dalla legge n. 104 del 1992 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che di quella condizione ne è la causa;
   in altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una persona è affetta;
   ai sensi del decreto citato sopra si prevede l'esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari per quegli studenti che sono in possesso della certificazione di handicap, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, oppure per gli studenti che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 66 per cento;
   da una prima lettura del comma 2 sembrerebbe che il legislatore abbia stabilito di dover esonerare dal pagamento delle tasse anzidette, in maniera disgiunta, i soggetti in possesso della certificazione di handicap, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, «oppure» quelli in possesso di un riconoscimento di invalidità civile pari o superiore al 66 per cento. Parrebbe, infatti, che con l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva «o» si siano volute indicare due condizioni alternative l'una all'altra (handicap o invalidità pari o superiore al 66 per cento) e per niente concorrenti tra loro;
   la maggior parte delle università italiane (verificabile nei loro siti internet) esonerano dal pagamento delle tasse universitarie solo gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66 per cento e non quegli studenti che magari possiedono il riconoscimento di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, ma non una percentuale di invalidità superiore al 66 per cento –:
   quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro interrogato abbia intenzione di porre in essere al fine di dare un'interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2012, in modo che in tutti gli atenei italiani vi sia parità di trattamento tra studenti portatori delle problematiche di cui in premessa. (3-00856)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0104

EUROVOC :

spese scolastiche

disabile fisico

interpretazione del diritto

pagamento

universita'