ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00768

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 212 del 15/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: CERA ANGELO
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 15/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 15/04/2014
Stato iter:
16/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/04/2014
Resoconto CERA ANGELO PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 16/04/2014
Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 16/04/2014
Resoconto CERA ANGELO PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/04/2014

SVOLTO IL 16/04/2014

CONCLUSO IL 16/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00768
presentato da
CERA Angelo
testo presentato
Martedì 15 aprile 2014
modificato
Mercoledì 16 aprile 2014, seduta n. 213

   CERA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il giorno 15 marzo 2013 a Battipaglia, strappati alle cure materne, sono stati portati in una casa famiglia due fratellini, con il divieto per la madre di vedere i suoi figli (l'isolamento totale è durato ben 73 giorni);
   nel decreto del tribunale per i minorenni di Salerno del 15 marzo 2013 tale estrema e forzata soluzione si giustificava con il fatto che le consulenti del tribunale avevano diagnosticato la «pas» (sindrome di alienazione parentale);
   il difensore della signora Cipriani, madre dei due bambini, presentava istanza con la quale chiedeva il ritorno a casa dei due fratellini, dimostrando che la sindrome di alienazione parentale è una sindrome scientificamente inesistente;
   il tribunale per i minorenni di Salerno, con decreto del 16 settembre 2013, respingeva detta istanza, accantonando, di fatto, la diagnosi di sindrome di alienazione parentale, ma giustificando il permanere dei fratellini presso la comunità (vedono la madre una volta la settimana per due ore con incontri protetti ed è stato loro vietato di frequentare amici, parenti e vecchi compagni di scuola), sul presupposto di una generica inadeguatezza delle capacità genitoriali e dell'esercizio del diritto alla bigenitorialità;
   la difesa Cipriani presentava reclamo presso la corte d'appello di Salerno, sostenendo che la diagnosi di sindrome di alienazione parentale era sbagliata e che nella consulenza tecnica d'ufficio e, di conseguenza, nei decreti del tribunale per i minorenni erano stati rimossi gli indicatori di trauma (sintomi da stress post traumatico) e di abuso sessuale (ipersessualizzazione), in un primo tempo, invece, rilevati (i fratellini hanno dichiarato di avere subito abusi sessuali dal padre);
   la corte d'appello di Salerno respingeva il reclamo della difesa Cipriani, scrivendo che l'allontanamento dei minori (una volta caduta l'ipotesi della sindrome di alienazione parentale) si reggeva sulla personalità labile e precaria della signora Cipriani, sul non positivo giudizio sulle capacità genitoriali della stessa e sull'esistenza di una sindrome di obesità di cui avrebbero sofferto i due figli della signora Cipriani;
   nei provvedimenti del tribunale per i minorenni e della corte d'appello non vi è traccia alcuna di una valutazione o risposta alle argomentazioni della difesa Cipriani in tal senso;
   non è accettabile che dei minori vengano drammaticamente e per un periodo di tempo lungo e indefinito tolti alle cure familiari sulla scorta di valutazioni psicologiche vaghe, generiche e prive di alcuna rilevanza psichiatrica e pediatrica (sindrome di obesità, personalità labile e precaria, carenze sulla genitorialità);
   i fratellini sono in casa famiglia da oltre un anno e chiedono incessantemente di tornare a vivere con la loro madre;
   non appare tollerabile per una nazione civile, che ha firmato la Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli, che dei minori vengano tolti drammaticamente alle cure familiari senza motivazioni serie, ma con la superficialità riscontrata in questo caso;
   sarebbe, infine, necessario acquisire comunque direttamente e in maniera indipendente informazioni sullo stato di salute e psicologico dei minori, sui loro bisogni, sui traumi causati dalle drammatiche modalità di allontanamento e sull'isolamento dalla figura materna, anche per valutare il rischio che i minori corrono nella permanenza presso la casa famiglia –:
   se si intenda disporre un'approfondita indagine e un'ispezione ministeriale presso il tribunale per i minorenni di Salerno, al fine di acquisire informazioni sul caso in esame, verificando anche l'esistenza di eventuali casi analoghi.
(3-00768)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

GEO-POLITICO:

SALERNO - Prov,CAMPANIA

EUROVOC :

giurisdizione minorile

diritti del bambino

minore eta' civile