ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00749

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 207 del 08/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 08/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/04/2014
PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/04/2014
CENTEMERO ELENA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/04/2014
Stato iter:
09/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/04/2014
Resoconto PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 09/04/2014
Resoconto POLETTI GIULIANO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 09/04/2014
Resoconto PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/04/2014

SVOLTO IL 09/04/2014

CONCLUSO IL 09/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00749
presentato da
BRUNETTA Renato
testo presentato
Martedì 8 aprile 2014
modificato
Mercoledì 9 aprile 2014, seduta n. 208

   BRUNETTA, BALDELLI, PALMIERI e CENTEMERO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legislativo intitolato «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile» (decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39);
   il decreto legislativo, che è entrato in vigore il 6 aprile 2014, stabilisce l'obbligo, per chi dirige le strutture frequentate da bambini, di chiedere il certificato penale dei propri collaboratori: «il certificato penale deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale»;
   la sopra citata direttiva europea dispone che i Paesi sono vincolati a fare in modo che i datori di lavoro «abbiano il diritto di chiedere informazioni» sui propri collaboratori, ma in Italia tale diritto è diventato un obbligo che contrasta con un'altra norma: quello del divieto, per i datori di lavoro, di acquisire questo genere di informazioni sui dipendenti;
   sulla vicenda si è ingenerata una sostanziale, rilevante e delicata questione interpretativa in relazione a quali e quante siano le categorie di lavoratori, dagli insegnanti di scuole pubbliche o private alle baby sitter, e di volontari, dalle associazioni sportive a quelle religiose, a dover adempiere agli obblighi previsti entro la data del 6 aprile 2014;
   molti dei diretti interessati, o di coloro che ritengono di esserlo, giacché non vi è alcuna chiarezza sulla definizione esatta di tale platea, che comunque potrebbe consistere in diverse decine di migliaia di persone, si sono recati personalmente a richiedere i certificati presso gli uffici giudiziari, con conseguente disagio degli uffici stessi;
   il costo economico per la richiesta della suddetta documentazione si quantifica in oltre 27 euro a persona;
   i tempi ristretti e il costo della certificazione da richiedere hanno creato disagi tra i presidi e i dirigenti scolastici, ai quali soprattutto sembrava diretta la disposizione, ma hanno anche messo in allarme i responsabili di molte organizzazioni del terzo settore che temono di andare incontro a spese eccessive o alle sanzioni previste dal decreto legislativo;
   il Ministro della giustizia è intervenuto solo nei giorni immediatamente precedenti all'entrata in vigore della norma, per chiarire intanto che i tanti volontari che operano a titolo gratuito presso parrocchie, onlus o associazioni sportive, e dunque non sono titolari di un vero e proprio contratto di lavoro, non sono tenuti all'accertamento previsto dal decreto legislativo;
   altra precisazione riguarda la non retroattività della disposizione: l'obbligo del certificato sembrerebbe riguardare solo i nuovi assunti e non il personale già dipendente;
   quanto ai tempi ed alle modalità di presentazione dei certificati del casellario giudiziale, il Ministero della giustizia ha precisato che «saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta», che a fare la richiesta possono essere i lavoratori interessati e i loro datori di lavoro su delega del dipendente e che i moduli per la domanda sono disponibili sul sito del ministero. In attesa del documento, i datori di lavoro potranno accettare un'autocertificazione sostitutiva in cui il lavoratore dichiara di non essere stato condannato per i reati contro i minori;
   sul tema, erano scese in campo anche la Cei, il Coni e le associazioni dei datori di lavoro domestico. La Conferenza dei vescovi italiani aveva sottolineando le «incertezze interpretative» della norma e l'opportunità di richiedere ugualmente la certificazione antipedofili anche ai soggetti non obbligati;
   secondo il presidente del Coni, Giovanni Malagò, la norma rischia di bloccare l'attività di centomila associazioni sportive. L'Assindatcolf, organizzazione di datori di lavoro domestico, aveva espresso simili preoccupazioni riguardo a colf e baby sitter, che, invece, sono escluse dall'obbligo;
   dalla scuola, soprattutto, si sono levate proteste; Massimo Di Menna, leader della Uil scuola, ha riportato la necessità di una sua specifica regolamentazione proprio per le istituzioni scolastiche, per eliminare il rischio di una situazione di incertezza che rischia di creare tensioni tra il personale;
   l'Associazione nazionale presidi ha, invece, ricordato che il certificato in questione è già prodotto obbligatoriamente da tutti i pubblici dipendenti (fra cui anche i docenti) all'atto della assunzione e che non deve essere ulteriormente ripresentato fino a quando non si verifichino variazioni suscettibili di incidere sullo status; in sostanza, i presidi non dovranno preoccuparsi del personale in ruolo, a cui il certificato viene richiesto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al momento dell'assunzione, ma dovranno, invece, ricordarsi di rinnovare i certificati tutte le volte che vengono aggiornate le graduatorie dei supplenti. Vale lo stesso discorso per gli ausiliari tecnici e amministrativi, tra cui i bidelli, che vengono assunti a tempo determinato nelle scuole. Tale affermazione non risolve, però, la questione per quanto riguarda l'incidenza e l'applicabilità alle scuole private;
   anche diversi parlamentari, in particolare del gruppo Forza Italia, sono intervenuti per richiedere chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 –:
   quale sia la valutazione del Governo in merito alla caotica situazione descritta nella premessa e quali siano le iniziative che intenda immediatamente adottare per risolvere la gravissima situazione di cortocircuito informativo e procedurale che riguarda platea, adempimenti e termini prodotti dall'emanazione del decreto legislativo citato in premessa. (3-00749)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

fanciullo

tutela

lavoro temporaneo

direttiva comunitaria

informazione dei lavoratori

assunzione