ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00621

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 169 del 07/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: BAZOLI ALFREDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AMODDIO SOFIA PARTITO DEMOCRATICO 07/02/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/02/2014
Stato iter:
27/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/05/2014
Resoconto COSTA ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 27/05/2014
Resoconto BAZOLI ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/05/2014

SVOLTO IL 27/05/2014

CONCLUSO IL 27/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00621
presentato da
BAZOLI Alfredo
testo presentato
Venerdì 7 febbraio 2014
modificato
Martedì 27 maggio 2014, seduta n. 234

   BAZOLI e AMODDIO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile dispone: «L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione»;
   da quanto sopra si evince l'obbligatorietà della rappresentazione fotografica o audiovisiva nell'espropriazione in cui l'ufficiale giudiziario è l'artefice del pignoramento, trattandosi, in conformità con quanto sostenuto dai commentatori della riforma e con le prassi applicative degli uffici ai quali quest'ultima si è manifestamente ispirata, di una modalità esclusiva di formazione di quel particolare atto, consistente nel pignoramento di beni mobili: modalità destinata a conferire certezza al contenuto dell'atto, nonché efficacia del processo esecutivo mobiliare che su quello si fonda, per l'impossibilità di dubbi o di condotte illegittime;
   il coordinatore Unep di Napoli, con nota protocollo 11 gennaio 2014, n. 5, avente ad oggetto rappresentazione fotografica ed audiovisiva dei beni pignorati, ha dato disposizioni ai funzionari Unep e agli ufficiali giudiziari circa il comportamento da assumere nell'esecuzione dei pignoramenti ed ha disposto, tra l'altro, quanto segue: «qualora la parte, benché notiziata ab initio dell'obbligo di fornire il fotografo, non vi provveda bisogna recarsi sul luogo dell'esecuzione (il debitore ben potrebbe onorare il suo debito pagando a mani dell'ufficiale giudiziario) e dare atto dell'impossibilità di descrivere i beni da sottoporre a pignoramento per inattività della parte. Infatti rileva questa dirigenza che la descrizione fotografia e/o audiovisiva è la sola prevista dall'articolo 518 c.p.c. e che, pertanto, non vi sono forme alternative alla stessa che è assolutamente necessaria, come evidenziato in precedenti disposizioni. La riproduzione fotografica e/o audiovisiva, giusti i rilievi dell'ispettorato generale, non deve essere mai fatta personalmente dall'ufficiale giudiziario procedente. Qualora gli utenti non mettano a disposizione il fotografo e/o il cineoperatore, signori Funzionari UNEP ed Ufficiali Giudiziari, recatisi sul posto per eseguire il pignoramento, diano atto di tale mancanza e restituiscano gli atti all'ufficio perché li metta a disposizione dei richiedenti. Qualora questi ultimi, benché reiteratamente notiziati circa le attività di propria competenza, ripresentassero la richiesta di pignoramento senza provvedere a quanto richiesto, i signori Funzionari UNEP ed Ufficiali Giudiziari, secondo quanto indicato dal superiore Ministero, solleveranno incidente di esecuzione perché il G.E. dichiari improcedibile l'esecuzione»;
   il preposto ufficio esecuzione dell'Unep di Napoli, con nota del 13 gennaio 2014, ha disposto, tra l'altro, che «i Funzionari UNEP e/o Ufficiali Giudiziari che non si attengono alle disposizioni date dall'Ufficio in conseguenza delle istruzioni impartite dal superiore Ministero violino, di fatto, le norme del codice disciplinare»;
   il Ministero della giustizia con nota di risposta, prot. VI-DOG/1678/03-1/2012/CA del 24 ottobre 2012 a firma del direttore generale indirizzata al presidente della corte di appello di Campobasso (rif. prot. 13 agosto 2012, n. 3975) e per conoscenza all'Ispettorato generale del Ministero della giustizia ha disposto, per la rappresentazione fotografica di cui all'articolo 518 del codice di procedura civile, tra l'altro, con richiamo all'articolo 610 del codice di procedura civile, che non ha niente a che vedere con l'istituto del pignoramento, in quanto non è una norma dell'espropriazione ma attiene solo ed esclusivamente all'esecuzione per consegna e rilascio di cui all'articolo 605 e seguenti del codice di procedura civile, quanto segue: «Quest'Amministrazione è già intervenuta con le indicazioni contenute nelle circolari DOG prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007 (»Riforma delle esecuzioni mobiliari – Legge 24 febbraio 2006 n. 52, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2006, n. 49 – Modifiche rilevanti aventi riflesso sull'attività dell'ufficiale giudiziario), e prot. n. 6/491/035/2010/CA del 26 marzo 2010 («Esecuzione del pignoramento mobiliare – Modalità della rappresentazione fotografica dei beni pignorati»), consultabili nella sezione intranet del sito web di questo Ministero;
   premesso che la prescrizione normativa di cui all'articolo 518, comma 1, del codice di procedura civile richiede, tra le modalità attuative del pignoramento mobiliare, che la descrizione delle cose pignorate avvenga «mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva», nel caso in cui tale rappresentazione sia ritenuta assolutamente necessaria l'ufficiale giudiziario, ove il creditore procedente non abbia assicurato la propria disponibilità a pagare l'operatore fotografico, potrà sollevare incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 610 del codice di procedura civile, chiedendo «i provvedimenti temporanei occorrenti» riguardo al conferimento dell'incarico al professionista (fotografo) e alle modalità dell'immediata liquidazione delle spese della prestazione d'opera all'atto della consegna del referto fotografico da allegare al verbale di pignoramento;
   pertanto, i sopradetti provvedimenti potranno rendersi necessari per l'attuazione in concreto della rappresentazione fotografica dei beni staggiti e, di conseguenza, per il prosieguo della procedura esecutiva, soprattutto in considerazione degli oneri di pagamento della prestazione che devono essere assicurati dalla parte procedente nei termini sopra indicati (anche nei ricorsi di lavoro) ed a prescindere dall'esito (che può essere negativo nel caso in cui in sede di accesso al domicilio della parte esecutata lo si rinvenga chiuso);
   si prega di portare a conoscenza del presidente del tribunale di Larino il contenuto della presente nota, affinché renda edotti del medesimo i dirigenti dell'Ufficio NEP in sede e di quello presso la Sezione distaccata di Termoli;
   l'ufficiale giudiziario, nell'esecuzione dei pignoramenti, può avvalersi, per le foto, di ausiliari (articolo 68 del codice di procedura civile) – se non ricorre allo stimatore ex articolo 518, comma 2, del codice di procedura civile – e le relative spese sono liquidate dal tribunale in base alle disposizioni attuative del codice di procedura civile;
   le note innanzi citate si fondano su interpretazioni del tutto innovative, ma decisamente opinabili e criticabili, della novella del 2006, che potrebbero rallentare notevolmente le operazioni esecutive, danneggiando i creditori oltre che l'immagine dell'amministrazione giudiziaria –:
   quali iniziative intenda adottare per ricondurre nell'ambito della stretta osservanza del dettato della normativa le iniziative di singoli uffici unici notificazioni esecuzioni e protesti, come quelle appena ricordate, ribadendo che è illegittimo vietare all'ufficiale giudiziario procedente di eseguire la riproduzione fotografica ed audiovisiva dei beni pignorati, costituendo essa elemento formale indefettibile del verbale di pignoramento;
   in particolare, se il Ministro interrogato, accertato quanto in premessa, intenda assumere iniziative affinché siano rimossi, a tutela dell'immagine dell'amministrazione della giustizia, con provvedimento immediato e se del caso in via di autotutela o con qualunque mezzo ritenuto opportuno, gli effetti delle note sopra ricordate, al fine di ripristinare la stretta legalità nelle procedure di pignoramento sia nell'Unep di Napoli che su tutto il territorio nazionale;
   se, al fine di evitare il ricorso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice di procedura civile o allo stimatore di cui all'articolo 518, comma 2, del codice di procedura civile, o essere di peso al creditore procedente per le ovvie difficoltà e per ragioni di economia processuale, intenda predisporre un'iniziativa normativa con la quale si riconosca, anche forfettariamente, all'ufficiale giudiziario, un compenso a carico della parte istante per l'espletamento di tale attività, così come avviene, in materia di rimborso dell'indennità di trasferta, ex articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, trasfuso nel testo unico delle spese di giustizia, posto che tale sistema consentirebbe una più celere attività di espropriazione da parte degli ufficiali giudiziari e funzionari dell'Unep, nonché un risparmio notevole per il creditore istante. (3-00621)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

ufficiale giudiziario

liquidazione delle spese

funzionario

debito