ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00556

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 151 del 14/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: TAGLIALATELA MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 14/01/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/01/2014
Stato iter:
15/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/01/2014
Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 15/01/2014
Resoconto GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 15/01/2014
Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/01/2014

SVOLTO IL 15/01/2014

CONCLUSO IL 15/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00556
presentato da
TAGLIALATELA Marcello
testo presentato
Martedì 14 gennaio 2014
modificato
Mercoledì 15 gennaio 2014, seduta n. 152

   TAGLIALATELA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'amianto è stato utilizzato fino agli anni ’80 prioritariamente nella coibentazione di edifici, tetti, navi e treni e come materiale da costruzione per l'edilizia, utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici o canne fumarie;
   in seguito all'accertamento della sua natura altamente nociva e cancerogena si sono costituite numerose imprese impegnate nella bonifica dall'amianto e nello smaltimento dello stesso;
   in Italia la produzione e la lavorazione dell'amianto sono state dichiarate fuori legge all'inizio degli anni ’90, quando la legge 27 marzo 1992, n. 257, ha stabilito le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
   la legge 27 marzo 1992, n. 257, oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti all'estrazione e alla lavorazione dell'asbesto, ha previsto le prime disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto, introducendo diversi benefici per essi, consistenti sostanzialmente in una rivalutazione contributiva del 50 per cento ai fini pensionistici dei periodi lavorativi comportanti un'esposizione al minerale nocivo;
   in particolare, tale beneficio è stato previsto: per i lavoratori di cave e miniere di amianto, a prescindere dalla durata dell'esposizione, per i lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale asbesto-correlata in riferimento al periodo di comprovata esposizione e per tutti i lavoratori che siano stati esposti per un periodo superiore ai 10 anni;
   i danni derivanti dall'esposizione all'amianto, tuttavia, hanno colpito anche lavoratori molto giovani, che non avevano ancora maturato il citato requisito di dieci anni di esposizione, ma sui quali i danni sono ancora peggior, perché sono in parte stati resi inabili al lavoro, rimanendo al contempo esclusi dai benefici per l'accesso pensionistico previsti dalla citata legge;
   sarebbe opportuno valutare l'introduzione di un criterio che permetta di calcolare il requisito temporale dell'esposizione all'amianto differentemente a seconda dell'età del lavoratore –:
   quali iniziative intenda assumere rispetto alle tematiche esposte in premessa e se non ritenga opportuno valutare una modifica normativa al fine di introdurre un criterio di riequilibrio rispetto al mero requisito temporale, prevedendo che esso sia legato all'età anagrafica del lavoratore.
(3-00556)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0257

EUROVOC :

sanita' del lavoro

sicurezza del lavoro

amianto

cessazione d'impiego

malattia professionale

nocivita'