Legislatura: 17Seduta di annuncio: 151 del 14/01/2014
Primo firmatario: TAGLIALATELA MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 14/01/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 15/01/2014 Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA RISPOSTA GOVERNO 15/01/2014 Resoconto GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 15/01/2014 Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA
DISCUSSIONE IL 15/01/2014
SVOLTO IL 15/01/2014
CONCLUSO IL 15/01/2014
TAGLIALATELA. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l'amianto è stato utilizzato fino agli anni ’80 prioritariamente nella coibentazione di edifici, tetti, navi e treni e come materiale da costruzione per l'edilizia, utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici o canne fumarie;
in seguito all'accertamento della sua natura altamente nociva e cancerogena si sono costituite numerose imprese impegnate nella bonifica dall'amianto e nello smaltimento dello stesso;
in Italia la produzione e la lavorazione dell'amianto sono state dichiarate fuori legge all'inizio degli anni ’90, quando la legge 27 marzo 1992, n. 257, ha stabilito le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
la legge 27 marzo 1992, n. 257, oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti all'estrazione e alla lavorazione dell'asbesto, ha previsto le prime disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto, introducendo diversi benefici per essi, consistenti sostanzialmente in una rivalutazione contributiva del 50 per cento ai fini pensionistici dei periodi lavorativi comportanti un'esposizione al minerale nocivo;
in particolare, tale beneficio è stato previsto: per i lavoratori di cave e miniere di amianto, a prescindere dalla durata dell'esposizione, per i lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale asbesto-correlata in riferimento al periodo di comprovata esposizione e per tutti i lavoratori che siano stati esposti per un periodo superiore ai 10 anni;
i danni derivanti dall'esposizione all'amianto, tuttavia, hanno colpito anche lavoratori molto giovani, che non avevano ancora maturato il citato requisito di dieci anni di esposizione, ma sui quali i danni sono ancora peggior, perché sono in parte stati resi inabili al lavoro, rimanendo al contempo esclusi dai benefici per l'accesso pensionistico previsti dalla citata legge;
sarebbe opportuno valutare l'introduzione di un criterio che permetta di calcolare il requisito temporale dell'esposizione all'amianto differentemente a seconda dell'età del lavoratore –:
quali iniziative intenda assumere rispetto alle tematiche esposte in premessa e se non ritenga opportuno valutare una modifica normativa al fine di introdurre un criterio di riequilibrio rispetto al mero requisito temporale, prevedendo che esso sia legato all'età anagrafica del lavoratore.
(3-00556)
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1992 0257
EUROVOC :sanita' del lavoro
sicurezza del lavoro
amianto
cessazione d'impiego
malattia professionale
nocivita'