ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00362

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 92 del 08/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: SBERNA MARIO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 08/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIGLI GIAN LUIGI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 08/10/2013
BINETTI PAOLA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 08/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/10/2013
Stato iter:
09/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/10/2013
Resoconto SBERNA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 09/10/2013
Resoconto GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 09/10/2013
Resoconto SBERNA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/10/2013

SVOLTO IL 09/10/2013

CONCLUSO IL 09/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00362
presentato da
SBERNA Mario
testo presentato
Martedì 8 ottobre 2013
modificato
Mercoledì 9 ottobre 2013, seduta n. 93

   SBERNA, GIGLI e BINETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   in un periodo storico di grave difficoltà sono state approvate norme che hanno modificato radicalmente il sistema pensionistico, recando – a parere degli interroganti – discriminazioni che violano il principio di equità di trattamento tra donna e uomo, tra sano e malato, tra pubblico e privato e a discapito di alcune categorie, già sufficientemente svantaggiate;
   si tratta di norme che penalizzano i cosiddetti lavoratori precoci che possono andare in pensione anticipata, ma che vedono allontanarsi il pensionamento a causa dell'aumento del numero massimo di contributi richiesti in corrispondenza dell'aumento della speranza di vita;
   nello specifico, in base all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, se il pensionamento anticipato avviene prima del compimento dei 62 anni di età è applicata, sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011, una riduzione dell'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età, a partire dalla data del pensionamento;
   paradossalmente, questa situazione si è aggravata con l'introduzione di una deroga alla penalità, deroga che vale per chi raggiunge i requisiti entro il 2017 senza avere i 62 anni di età. Infatti, l'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, ha disposto che la sopraddetta riduzione non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da «prestazione effettiva di lavoro», escludendo in tal modo: l'astensione facoltativa per maternità; i periodi di mobilità, di cassa integrazione straordinaria o in deroga, di disoccupazione; i permessi ex lege n. 104 del 1992; l'astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti; le giornate di sciopero; le aspettative senza assegni a qualsiasi titolo;
   escludendo, dunque, dal computo la contribuzione figurativa, si sono aperte evidenti contraddizioni. Per coloro che potranno andare in pensione entro il 2017, le nuove regole dettate dalla riforma prevedono che chi ha usufruito di periodi di maternità facoltativa, di permessi della legge n. 104 del 1992, di periodi di disoccupazione o cassa integrazione straordinaria o in deroga o ha fatto scioperi e goduto di permessi sindacali, se non vuole subire una penalizzazione, deve allungare del corrispondente periodo «perduto» l'attività lavorativa. Perfino le maggiorazioni per invalidità superiore al 75 per cento, non verrebbero considerate utili per evitare le penalizzazioni;
   con queste nuove disposizioni, vengono meno le misure a favore di maternità e lavoro, realtà non sempre conciliabili: lo dimostrano le statistiche, con un abbandono del lavoro femminile al primo figlio che aumenta a dismisura al secondo, in assenza di risorse interne familiari. A parere degli interroganti, con il prolungamento dell'età pensionabile, sarebbe stato opportuno prevedere nuovi strumenti di welfare, sostitutivi del lavoro parentale, come accade in altri Paesi europei;
   inoltre, la legge n. 104 del 1992, istituita per assicurare una corretta tutela ai cittadini portatori di disabilità, prevede alcuni permessi lavorativi, definiti nelle modalità e nei tempi, per il disabile stesso o per il familiare che garantisce assistenza e sostegno. La riforma prevede, limitatamente ai lavoratori del pubblico impiego, il recupero dei permessi usufruiti, introducendo una grave discriminazione fra pubblico e privato;
   in sintesi, vengono escluse, da un adeguato computo dei contributi pensionistici, categorie già sufficientemente vessate dalla crisi e che, contrariamente a quanto avviene, dovrebbero poter contare sul supporto della società;
   in un momento di grave crisi occupazionale, con percentuali di disoccupazione giovanile preoccupanti, è davvero di difficile lettura strategica la scelta di chiedere un prolungamento della permanenza in servizio a lavoratori che già hanno subito – non per loro volontà – situazioni di lavoro insicuro –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte a superare le discriminazioni oggi esistenti in materia di trattamento pensionistico. (3-00362)
(8 ottobre 2013)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0104

EUROVOC :

disabile

pensionato

disoccupazione giovanile

cassa integrazione

pensionamento anticipato

lavoro femminile

trasfusione di sangue