ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00124

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 35 del 18/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 18/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MIGLIORE GENNARO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/06/2013
FARINA DANIELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/06/2013
PIAZZONI ILEANA CATHIA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/06/2013
AIELLO FERDINANDO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/06/2013
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/06/2013
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 18/06/2013
Stato iter:
19/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/06/2013
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 19/06/2013
Resoconto CANCELLIERI ANNA MARIA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 19/06/2013
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/06/2013

SVOLTO IL 19/06/2013

CONCLUSO IL 19/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00124
presentato da
NICCHI Marisa
testo presentato
Martedì 18 giugno 2013
modificato
Mercoledì 19 giugno 2013, seduta n. 36

   NICCHI, MIGLIORE, DANIELE FARINA, PIAZZONI, AIELLO, SANNICANDRO e COSTANTINO. — Al Ministro della giustizia.— Per sapere – premesso che:
   secondo gli ultimi dati del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al 31 dicembre 2012 (ultimo dato disponibile), negli istituti di pena italiani sono presenti 40 detenute madri e 41 bambini di età inferiore a tre anni;
   il Parlamento, in considerazione del delicato rapporto tra detenute madri e figli minori e al fine di limitare la presenza nelle carceri di bambini in tenera età, è intervenuto sulla questione approvando la legge 21 aprile 2011, n. 62;
   tale legge, come disposto nella disciplina transitoria, con riferimento alle previsioni relative alle misure cautelari produrrà i propri effetti solo dopo l'attuazione del piano straordinario penitenziario e, in ogni caso, a decorrere dal 1o gennaio 2014, scadenza ormai prossima;
   gli istituti a custodia attenuata per madri (i.c.a.m.), previsti all'articolo 3 della legge n. 62 del 2011, non sono stati ancora regolamentati;
   nonostante in alcune realtà, ad esempio in Toscana, si sia proceduto alla firma di protocolli d'intesa per la creazione di sezioni a custodia attenuata per detenute madri, gli istituti a custodia attenuata per madri risultano avviati soltanto in forma sperimentale e in una sola città, Milano. Trattasi, in particolare, di un modello realizzato in una sede esterna agli istituti penitenziari, dotata di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini;
   conseguentemente, i tribunali si trovano spesso nella condizione di non poter accordare un'alternativa alla custodia cautelare in carcere per le detenute madri con figli piccoli in ragione del fatto che la funzione degli istituti a custodia attenuata per madri non è ancora regolamentata da alcuna fonte di rango normativo;
   la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11714 del 2012, ha ritenuto che la previsione di favore prevista all'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale possa prevalere sulla previsione di sfavore del comma 3 e relativa ai casi nei quali può essere disposta la custodia cautelare in carcere;
   tale previsione di favore viene spesso disattesa per la mancanza delle strutture «alternative»;
   la Corte di cassazione nella sentenza citata ha sottolineato che «sarebbe davvero paradossale ed in contrasto con più parametri di costituzionalità, far dipendere l'applicazione di un regime carcerario di indubbio favore dalla semplice esistenza e disponibilità di «posti» presso una struttura sperimentale dell'amministrazione penitenziaria»;
   all'emanazione del decreto legislativo, cui il Governo avrebbe dovuto procedere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2011, per determinare le caratteristiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale, nonché dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, si è provveduto solo il 26 luglio 2012;
   a parere degli interroganti, già da tempo si sarebbe dovuto intervenire per la completa attuazione del piano straordinario penitenziario, prevedendo un'apposita regolamentazione degli istituti a custodia attenuata per madri, con particolare riguardo agli aspetti igienico-sanitari e alla sorveglianza, come pure per la stipula delle convenzioni con gli enti locali per l'individuazione delle strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge n. 62 del 2011;
   forte è la preoccupazione che alla data del 1o gennaio 2014 poco possa cambiare rispetto all'applicabilità delle nuove norme sulle detenute madri, considerato che, nonostante lo stanziamento economico disposto in relazione alla costruzione degli istituti a custodia attenuata per madri, nulla è stato fatto e, rispetto alle case famiglia protette, l'onere viene accollato agli enti locali, senza previsione di alcuno stanziamento ad hoc –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire con urgenza per dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 62 del 2011 sulle detenute madri, tanto più che è fissata alla data del 1o gennaio 2014 la decorrenza del termine per la sua applicazione. (3-00124)
(18 giugno 2013)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

detenuto

maternita'

carcerazione

applicazione della legge

stabilimento penitenziario