ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01313

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 590 del 15/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: MOLEA BRUNO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 15/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 15/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 15/03/2016
Stato iter:
01/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/04/2016
Resoconto MOLEA BRUNO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 01/04/2016
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 01/04/2016
Resoconto MOLEA BRUNO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/04/2016

SVOLTO IL 01/04/2016

CONCLUSO IL 01/04/2016

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01313
presentato da
MOLEA Bruno
testo presentato
Martedì 15 marzo 2016
modificato
Venerdì 1 aprile 2016, seduta n. 600

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza sono attualmente regolate dal decreto del Presidente del Consiglio del 29 novembre 2001. Il decreto legislativo n. 502 del 1992, all'articolo 1, definisce i LEA come l'insieme delle prestazioni che vengono garantite dal servizio sanitario nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, perché presentano, per specifiche condizioni cliniche, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, individuale o collettiva, a fronte delle risorse impiegate;
   il decreto del Presidente del Consiglio del 29 novembre 2001 specifica le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale e riconducibili, ai livelli essenziali di assistenza, tra i quali l'assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all'assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, SERT, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili e altro) alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli anziani, Allegato 1 C);
   alcuni gestori di servizi sociosanitari accreditati nel territorio regionale dell'Emilia Romagna stanno affrontando il problema relativo agli effetti della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, n. 4558 del 12 dicembre 2011, (depositata in segreteria il 22 marzo 2012) ma quale si è espressa in merito a persone affette da sindromi di demenza, accolte nelle strutture sociosanitarie, stabilendo nel caso concreto che non fosse dovuta la quota di compartecipazione a carico dell'utente;
   se si affermasse il principio sopra esposto, che in particolar modo alcune associazioni di tutela dei consumatori ritengono avere valenza generale, esso impatterebbe gravemente sulla sostenibilità delle gestioni di strutture socio sanitarie accreditate;
   prendendo le mosse dalla citata sentenza, in altri territori italiani (Veneto, Lombardia, Piemonte) alcuni tribunali affermano che la quota di compartecipazione al pagamento della retta in strutture residenziali socio-sanitarie, non sia dovuta dagli interessati (utenti comuni), ritenendo che invece sia da porre totalmente a carico del servizio sanitario nazionale;
   è in procinto di essere adottato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, trascorsi oramai 15 anni dalla sua prima emanazione, il quale ridefinisce i nuovi Lea e dalle bozze di decreto circolate e, in particolare, dalla lettura della relazione illustrativa allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, risulta tra l'altro al punto 4): «...Per l'area socio-sanitaria, in particolare, si è ritenuto necessario individuare e descrivere le diverse tipologie di assistenza caratterizzate da diversi livelli di complessità ed impegno assistenziale. Così, l'assistenza domiciliare integrata ai malati cronici non autosufficienti è stata declinata in 4 livelli di progressiva intensità, (dalle cure domiciliari di “livello base” alle cure domiciliari ad elevata intensità, che sostituiscono la cd. “Ospedalizzazione domiciliare”) e, analogamente, l'assistenza residenziale ai medesimi pazienti è stata articolata in 3 tipologie in funzione delle caratteristiche delle strutture e della disponibilità del personale necessario per fornire: trattamenti specialistici “di supporto alle funzioni vitali”, trattamenti “estensivi” di cura, recupero e mantenimento funzionale, trattamenti estensivi riabilitativi ai soggetti con demenza senile, trattamenti di lungoassistenza. Per ciascuna area dell'assistenza socio sanitaria, sono state riportate, senza alcuna modifica, le previsioni dell'Allegato 1C al dPCM (e dell'Atto di indirizzo e coordinamento del 14 febbraio 2001) relative alla ripartizione degli oneri tra il Ssn e il Comune/utente»;
   si può quindi desumere che con l'applicazione dei nuovi lea ormai prossimi alla adozione, relativamente alle patologie e sindromi di demenza, il quadro di compartecipazione degli utenti/comuni al pagamento della tariffa resti fissato nel limite massimo del 50 per cento del costo del servizio (cfr. allegato 1, lettera C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001) –:
   se alla luce di quanto sopra premesso ed esposto, fatti salvi i tempi ed i contenuti dei procedimenti avviati nei tribunali di Parma e Forlì, siano stati adottati o siano in fase di avanzata elaborazione, iniziative normative o orientamenti vincolanti del Ministero della salute, considerata anche la legislazione concorrente Stato-regioni:
    a) idonei a tutelare il sistema socio sanitario nel suo complesso e, più in particolare, a garantire gli equilibri di finanza pubblica, nell'eventualità che i giudizi in Corso confermino l'attribuzione dei costi dei servizi sociosanitari, ex allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 novembre 2001, riferiti a persone affette da demenza senile, ponendo tali oneri integralmente a carico del servizio sanitario nazionale;
    b) idonei a confermare e chiarire, come anche nel caso di trattamenti estensivi riabilitativi ai soggetti con demenza senile, la compartecipazione agli oneri tra servizio sanitario nazionale e utente/comune permanga nelle misura indicata nella premessa.
(2-01313) «Molea, Monchiero».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

Capo di governo

trattamento sanitario