ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01192

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 533 del 01/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 01/12/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORGETTI ALBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/12/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 01/12/2015
Stato iter:
04/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/12/2015
Resoconto GIORGETTI ALBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2015
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 04/12/2015
Resoconto GIORGETTI ALBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/12/2015

DISCUSSIONE IL 04/12/2015

SVOLTO IL 04/12/2015

CONCLUSO IL 04/12/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01192
presentato da
BRUNETTA Renato
testo presentato
Martedì 1 dicembre 2015
modificato
Venerdì 4 dicembre 2015, seduta n. 536

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   l'articolo 111 della Costituzione, così come modificato con legge costituzionale 23 novembre 1999. n. 2, sancendo i principi del «giusto processo», stabilisce che ogni processo debba svolgersi di fronte ad un giudice indipendente, terzo e imparziale;
   l'articolo 24 della Costituzione, garantendo la possibilità per tutti di agire in giudizio e sancendo quindi l'inviolabilità del diritto di difesa, pone le basi essenziali della tutela giudiziaria e di conseguenza del diritto ad un giudizio imparziale;
   l'articolo 6 della Carta europea dei diritti dell'uomo, sancisce il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata equamente e da un tribunale terzo e imparziale;
   i requisiti di imparzialità e terzietà del giudice sono definiti in modo pressoché unanime da giurisprudenza e autorevole dottrina come caratteristica di neutralità del giudice, che deve agire libero da ogni tipo di interesse, pregiudizio e preconcetto;
   la Corte di cassazione, con sentenza n. 32619/2014, ha stabilito che il giudice d'appello deve rinnovare l'istruttoria se vuole dare una diversa valutazione della prova testimoniale, sia nel caso egli voglia riformare in peius la sentenza di assoluzione di primo grado, che nel caso in cui vi sia già stata condanna;
   la Corte europea dei diritti dell'uomo, interpretando l'articolo 6 della Carta, con sentenza del 5 luglio 2011 (Dan c. Moldavia), ha sancito l'obbligo del giudice d'appello di riesaminare il testimone, qualora intenda utilizzare in modo difforme dal giudice di primo grado la sua dichiarazione, per «ascoltarlo personalmente e così valutarne l'attendibilità intrinseca»;
   alla luce del differente giudizio della Corte di appello, in contrasto con quanto affermato dalla Corte di cassazione con la citata sentenza n. 326 19/2014, il Ministro della giustizia dovrebbe chiarire come possa essere assicurato il rispetto dei principi affermati dalla Corte di cassazione medesima, e dovrebbe provocare una maggiore e più approfondita riflessione sul tema del ribaltamento delle sentenze ed in particolare sul ribaltamento dell'assoluzione, soprattutto laddove questo venga fatto dipendere da una diversa valutazione dei fatti;
   il 27 ottobre 2014, la terza Corte d'appello di Roma ha condannato a 2 anni e 6 mesi per peculato (dopo che i pubblici ministeri avevano chiesto 2 anni di reclusione) il senatore in carica Augusto Minzolini, parlamentare di Forza Italia, dopo che era stato assolto in primo grado, nel febbraio 2013, il giudice ha fissato anche per lo stesso periodo l'interdizione dai pubblici uffici;
   il 12 novembre 2015, la VI sezione penale della Corte di cassazione ha poi confermato la condanna a due anni e mezzo e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena, come stabilito dalla Corte d'Appello di Roma il 27 ottobre 2014;
   giova, inoltre, evidenziare la grave circostanza che ha visto la presenza, all'interno del collegio giudicante in appello, del magistrato Giannicola Sinisi, ex parlamentare dell'Ulivo, nonché sottosegretario per l'interno durante il primo governo Prodi, e nel primo Governo D'Alema;
   risulta inoltre all'interpellante che, a tre giorni dalla data fissata per l'udienza presso la Corte di cassazione, sia stata modificata la composizione del collegio giudicante, sostituendone il Presidente –:
   se il Governo intenda assumere ogni iniziativa di competenza, anche di tipo normativo, al fine di chiarire e comunque escludere che un esponente politico, seduto in Parlamento dal 1996 al 2008, sottosegretario all'interno durante il primo Governo Prodi e D'Alema, quando a capo del Ministero dell'interno vi erano prima Giorgio Napolitano e poi Rosa Russo Iervolino, possa far parte di un collegio di Corte d'Appello che giudica un esponente politico eletto in un partito avversario. Un collegio che, infliggendo una pena superiore a quella richiesta dal pubblico ministero, nei fatti decreta la decadenza dell'avversario politico imputato dalla carica di parlamentare;
   se il Governo intenda assumere ogni iniziativa di competenza, anche di tipo normativo, al fine di chiarire e comunque escludere che lo stesso collegio di Corte d'appello, composto fra gli altri dal giudice avente le caratteristiche sopra citate, nel giudicare lo stesso imputato, capovolga la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di primo grado, emettendo una condanna senza prima procedere alla riapertura dell'istruttoria, riascoltando i testimoni o assumendo nuove prove, come invece previsto dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
   se il Ministro della giustizia titolare dell'azione disciplinare, non intenda aprire un procedimento nei confronti di questo magistrato che, ad avviso degli interpellanti, ricorrendone le condizioni, non si è astenuto dal partecipare al collegio di Corte di appello.
(2-01192) «Brunetta, Alberto Giorgetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

Carta dei diritti dell'uomo

diritti umani