ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00909

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 398 del 24/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 24/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLAI LORENZO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 24/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 24/03/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 25/03/2015
Stato iter:
27/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/03/2015
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 27/03/2015
Resoconto BUBBICO FILIPPO VICE MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 27/03/2015
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/03/2015

SVOLTO IL 27/03/2015

CONCLUSO IL 27/03/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00909
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo presentato
Martedì 24 marzo 2015
modificato
Venerdì 27 marzo 2015, seduta n. 401

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   la normativa nazionale che non consente la celebrazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e la sua trascrizione nei registri dello stato civile è stata ritenuta costituzionalmente legittima;
   ai sensi del codice civile, la diversità di sesso dei nubendi costituisce un requisito sostanziale necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno, posto che, allo stato, l'istituto del matrimonio si fonda sulla diversità di sesso dei coniugi, come si evince dall'articolo 107 del codice civile;
   con sentenza n. 138 del 2010 la Corte costituzionale ha affermato che l'articolo 29 della Costituzione si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato con interpretazioni «creative» ne, peraltro, con specifico riferimento all'articolo 3, comma 1, della Costituzione, le unioni omosessuali possono essere ritenute tout court omogenee al matrimonio;
   con sentenza 11 giugno 2014, n. 170, la Consulta è intervenuta sulla normativa che prevede l'automatica cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due coniugi, affermando che «la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela l'articolo 29 della Costituzione) è quella stessa definita dal codice civile del 1942 che stabiliva e tuttora stabilisce che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso», segnalando il requisito dell'eterosessualità del matrimonio;
   la Consulta ha stabilito che tra le formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione, in grado di favorire il pieno sviluppo della persona umana nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, rientra anche l'unione omosessuale ma ha evidenziato che spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità politica, individuare con atto di rango legislativo le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni sopraddette, scegliendo, in particolare, se equiparare tout court il matrimonio omosessuale a quello eterosessuale, ovvero introdurre forme diverse di riconoscimento giuridico della stabile convivenza della coppia omosessuale;
   allo stato dell'attuale normativa nazionale italiana, il matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso risulta privo dei requisiti sostanziali necessari per procedere alla sua trascrizione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come confermato dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che l’«intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro esistenza e neppure dalla invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano»;
   la disciplina nazionale non risulta in aperto contrasto con la normativa europea, se si considera quanto stabilito dagli articoli 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta «Carta di Nizza»);
   in particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con pronuncia del 24 giugno 2010, ha affermato che il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di adempiere le formalità richieste per la celebrazione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso non contrasta con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, osservando che il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali radicate che possono differire molto da una società all'altra sicché va rimessa ai legislatori nazionali di ciascuno Stato aderente la decisione di permettere o meno il matrimonio omosessuale e la conseguente decisione in merito alla trascrivibilità o meno dello stesso;
   con la circolare del 7 ottobre 2014 del Ministro dell'interno è stata disposta l'intrascrivibilità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso derivante «dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano», in considerazione del difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in materia di stato e capacità delle persone (la diversità di sesso dei nubendi), che non può essere superato dalla mera circostanza dell'esistenza di una celebrazione valida secondo la lex loci ma priva dei requisiti sostanziali prescritti dalla legge italiana relativamente allo stato e alla capacità delle persone;
   in data 18 ottobre 2014 il sindaco del comune di Roma ha provveduto alla trascrizione nel registro dei matrimoni presso l'ufficio di stato civile del comune di Roma di un matrimonio contratto a Barcellona (Spagna) il 18 settembre 2010;
   con decreto 31 ottobre 2014, protocollo n. 247747/2014, il prefetto della provincia di Roma disponeva l'annullamento delle trascrizioni nel registro dello stato civile di Roma Capitale, dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, ordinando all'ufficiale di stato civile di Roma Capitale di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti materiali nei registri dello stato civile;
   in data 9 marzo 2015 il tar del Lazio accoglieva un ricorso presentato avverso tale decreto ministeriale;
   la giurisprudenza ha più volte affermato che, nelle materie di competenza statale nelle quali il sindaco agisce nella veste di ufficiale del Governo, spetta al prefetto promuovere ogni misura idonea a garantire l'unità di indirizzo e di coordinamento, promuovendo le misure occorrenti e svolgendo, così, una fondamentale funzione di garante dell'unità dell'ordinamento in materia, anche esercitando «il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati dal sindaco quale ufficiale di governo, che risultano essere illegittimi o che comunque minano la menzionata unità di indirizzo»;
   tuttavia, la disciplina dello stato civile prevede che «nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria» (articolo 453 del codice civile);
   il sistema dello stato civile, pertanto, prevedrebbe puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella posta in essere dal prefetto di Roma, per cui in sostanza, un intervento quale quello posto in essere nel caso di specie dall'amministrazione centrale, competerebbe solo all'autorità giudiziaria;
   dal combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera a), e 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, non si prevedono, pertanto, competenze o poteri di annullamento o di autotutela aventi ad oggetto la trascrizione di matrimoni, ma solo la possibilità di disporre l'annotazione di rettificazioni operate dall'autorità giudiziaria;
   in definitiva, una trascrizione nel registro degli atti di matrimonio può essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e non anche adottando un provvedimento amministrativo da parte dell'amministrazione centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dell'interno vanta sul sindaco in tema di stato civile e quindi, in base al principio della riserva di legge vigente in materia (si veda l'articolo 97, comma terzo, della Costituzione), affinché organo amministrativo possa annullare d'ufficio un provvedimento adottato da un altro organo occorre una espressa previsione di legge;
   la sentenza del Tar del Lazio non deve però portare a minimizzare un fatto che, in base alle normative sopracitate, resta incontrovertibile: la nullità del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso risulta privo dei requisiti sostanziali e i relativi atti sono inidonei a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano –:
   se non si ritenga di adottare tempestive ed opportune iniziative anche di tipo normativo, volte a consentire alle autorità giudiziarie competenti, nelle more di un intervento legislativo in tale materia, di intervenire sui registri dello stato civile, al fine di evitare il perpetuarsi di atti contrari alla legge, in quanto trattasi solo di una questione procedurale che non incide assolutamente sulla sostanza della cosa.
(2-00909) «Gigli, Dellai».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

matrimonio

minoranza sessuale

violazione del diritto comunitario