ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00899

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLAI LORENZO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 18/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18/03/2015
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 20/03/2015
Stato iter:
27/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/03/2015
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 27/03/2015
Resoconto BUBBICO FILIPPO VICE MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 27/03/2015
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/03/2015

SVOLTO IL 27/03/2015

CONCLUSO IL 27/03/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00899
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo presentato
Mercoledì 18 marzo 2015
modificato
Venerdì 27 marzo 2015, seduta n. 401

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:
   la legge della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4 del 2015, pubblicata sul Burc del 18 marzo 2015, prevede l'istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (dat) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti;
   il testo manifesta secondo gli interpellanti evidenti profili di illegittimità costituzionale in quanto interviene in una materia correlata a diritti fondamentali quali il diritto alla salute, il rispetto della dignità umana nei trattamenti sanitari e i diritti del paziente nei trattamenti sanitari (articoli 3, 13 e 32 della Costituzione), introducendo disposizioni di livello regionale che riguardano diritti personalissimi in deroga a quanto stabilito dalle leggi statali, e comunque in deroga ai principi fondamentali sanciti dalla legge in materia nonché dalle norme del codice di deontologia medica;
   la legge regionale eccede i limiti di competenza previsti dall'articolo 117 della Costituzione in quanto concerne la materia «ordinamento civile» affidata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
   sotto tale profilo la legge regionale n. 4 del 2013, con l'istituzione del registro, questione solo apparentemente amministrativa, disciplina con legge un'espressione di volontà del paziente «libera dichiarazione anticipata di trattamento DAT» che non ha un riscontro nella normativa nazionale, peraltro qualificandola giuridicamente. La fattispecie contemplata dalla norma viene poi regolamentata entrando in materia oggetto di specifica disciplina statale e relativa a procedure di volontaria giurisdizione (amministratore di sostegno), stabilendo forme e modalità di espressione della volontà della persona di competenza esclusiva statale già regolate con legge (designazioni da fare con atto pubblico o scrittura privata autenticata, soggette all'apprezzamento del giudice) volte ad assicurare ad un soggetto, con l'intervento del giudice tutelare, la presenza di un amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità;
   la legge regionale introduce altresì una nuova figura giuridica, «il fiduciario», che dovrebbe «controllare il rispetto della volontà» del paziente rispetto ai futuri trattamenti sanitari, disciplinando anche i requisiti soggettivi che dovrebbe avere il fiduciario in evidente sovrapposizione con quanto disciplinato dal codice civile (articolo 408). La legge regionale stabilisce infatti (articolo 3, comma 2) che il fiduciario, individuato dall'interessato, debba essere «persona maggiorenne capace di intendere e di volere»;
   l'articolo 4 della legge regionale si spinge altresì a dettare disposizioni sulla validità, revoca e modifica, nonché sulla «riconferma» delle dichiarazioni anticipate di trattamento, anche in questo caso introducendo elementi relativi al consenso libero attuale e informato al trattamento sanitario che il medico acquisisce nell'azione di tutela della salute del paziente;
   peraltro, la legge regionale non chiarisce in che maniera il paziente venga messo al corrente della sua situazione clinica e delle conseguenze del contenuto delle sue dichiarazioni, impedendo così alle istituzioni sanitarie di avere certezza del livello di consapevolezza raggiunto dal paziente nell'espressione di quello che dovrebbe essere un consenso informato;
   la disposizione interferisce inoltre con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «Politica estera e rapporti internazionali dello Stato», nello specifico interviene in materia trattata nell'ambito della partecipazione dell'Italia al Consiglio d'Europa con la firma della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina;
   la legge regionale, infatti, si propone espressamente di dare attuazione alla Convenzione di Oviedo sulla biomedicina che presenta come «ratificata» dall'Italia e quindi, a norma della stessa Convenzione, in vigore internazionale. Invero la Convenzione non è stata ratificata dall'Italia e non è in vigore per l'Italia. La legge 28 marzo 2001, n. 145, che autorizza il Presidente della Repubblica a depositare lo strumento di ratifica, prevede la necessità di introdurre una legislazione statale per l'attuazione previa dei principi della Convenzione. Rimane quindi l'esigenza per lo Stato di completare il processo con scelte legislative di sua esclusiva competenza;
   il testo proposto, tra l'altro, non risulta nemmeno coerente con la Convenzione internazionale negoziata dal Governo italiano cui vorrebbe dare attuazione. In particolare, l'articolo 9 della Convenzione, dopo un lungo e difficoltoso percorso di trattative, da rilevanza a «desideri» di trattamento e non a «libere dichiarazioni», espressione impropriamente utilizzata dalla legge regionale. La conferma è data dalla lettura dei testi ufficiali approvati dal Consiglio d'Europa nelle lingue che fanno fede (inglese e francese);
   utilizzare una diversa terminologia con l'espressione «dichiarazioni» al posto di «desideri», accompagnata dall'aggettivo «libere», espressione usata nel contesto più stringente del consenso del paziente al trattamento sanitario «attuale, libero e informato», non appare in linea con l'equilibrio della Convenzione stessa ed evidenzia la necessità di un intervento legislativo nazionale che definisca la delicata materia con una disciplina di livello nazionale –:
   se il Governo abbia intenzione di assumere iniziative per impugnare innanzi alla Corte costituzionale la nuova legge regionale del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
(2-00899) «Gigli, Dellai».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica sanitaria

trattamento sanitario

diritto alla salute