ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00612

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 256 del 03/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: VIGNALI RAFFAELLO
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 03/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE GIROLAMO NUNZIA NUOVO CENTRODESTRA 03/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 03/07/2014
Stato iter:
01/08/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/08/2014
Resoconto VIGNALI RAFFAELLO NUOVO CENTRODESTRA
 
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2014
Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 01/08/2014
Resoconto VIGNALI RAFFAELLO NUOVO CENTRODESTRA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/08/2014

SVOLTO IL 01/08/2014

CONCLUSO IL 01/08/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00612
presentato da
VIGNALI Raffaello
testo presentato
Giovedì 3 luglio 2014
modificato
Venerdì 1 agosto 2014, seduta n. 277

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, all'articolo 1, prevede che: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento»;
   l'articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che le società e le imprese, nella relativa dichiarazione dei redditi, debbano indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale;
   in seguito all'ennesima ripresa di una massiccia campagna condotta dalla Rai nei confronti delle imprese, iniziata successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 17, la concessionaria pubblica esige il pagamento del canone speciale per la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive al di fuori dall'ambito familiare, indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti, ivi compresi gli impianti di videosorveglianza;
   con nota del 22 febbraio 2012 il dipartimento delle comunicazioni ha precisato che cosa debba intendersi per «apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni», ai fini dell'insorgere dell'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente;
   la cifra da versare, a seconda della tipologia dell'impresa, può variare da un minimo di 200 ad un massimo di 6.000 euro all'anno;
   la martellante campagna di richieste indiscriminate e reiterate più volte nei confronti delle imprese – non riferite alla circostanza oggettiva del possesso di un apparecchio per cui è dovuto il pagamento del canone speciale, ma basate su una mera presunzione – assume secondo gli interpellanti quasi le caratteristiche dello stalking –:
   se non si ritenga opportuno intervenire, anche attraverso la promozione di una specifica modifica legislativa, per stabilire definitivamente ed in modo inequivocabile che non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale, di cui agli articoli 1 e 27 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento, ovvero che non rientra, altresì, nell'obbligo del pagamento l'occasionale fruizione di trasmissioni radiotelevisive attraverso detti apparecchi.
(2-00612) «Vignali, De Girolamo».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

RDL 1938 0246

EUROVOC :

radiotrasmissioni

parafiscalita'