ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00500

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 207 del 08/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 08/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLAI LORENZO PER L'ITALIA 08/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 08/04/2014
Stato iter:
11/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/04/2014
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 11/04/2014
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 11/04/2014
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/04/2014

SVOLTO IL 11/04/2014

CONCLUSO IL 11/04/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00500
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo presentato
Martedì 8 aprile 2014
modificato
Venerdì 11 aprile 2014, seduta n. 210

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   è stata autorizzata la commercializzazione su tutto il territorio nazionale di farmaci per la cosiddetta contraccezione di emergenza. Nel foglietto illustrativo che accompagnava la vendita di uno di tali farmaci, il Levonorgestrel (Norlevo), il farmaco stesso era definito «contraccettivo orale di emergenza», mentre la contraccezione di emergenza veniva definita come «un metodo di emergenza che ha lo scopo di prevenire la gravidanza dopo rapporto sessuale non protetto o in caso di mancato funzionamento di un metodo anticoncezionale»; la stessa informazione è riportata sostanzialmente nel foglietto illustrativo dell'altro farmaco, EllaOne (ulpristal acetato). Norlevo, per essere efficace, può essere utilizzato fino a 72 ore (3 giorni) dopo un rapporto sessuale, cioè nel periodo in cui lo spermatozoo, ancora vitale, può dar luogo al concepimento, se si verifica l'ovulazione; per EllaOne il periodo di efficacia arriva, invece, fino a coprire 120 ore (5 giorni); nel foglietto illustrativo, a proposito del meccanismo d'azione del Norlevo, si riportava che, oltre all'azione antiovulatoria, «è probabile che siano coinvolti anche altri meccanismi come impedire l'impianto nell'utero dell'ovulo fecondato», mentre esso «non è efficace una volta che il processo di annidamento è iniziato», potendo dedursene che il farmaco può agire come antinidatorio, oltre che antiovulatorio; per quanto riguarda EllaOne, il foglietto illustrativo riporta, invece, solo che «si ritiene che EllaOne agisca bloccando l'ovulazione». Tuttavia, nel «Riassunto delle caratteristiche del prodotto», si riporta che l'inibizione o il ritardo dell'ovulazione sia da considerarsi il meccanismo d'azione «primario» del farmaco, lasciando intendere che possano esserci anche altri meccanismi. Tale interpretazione sembra essere avvalorata dal fatto che in altra parte dello stesso allegato I, riportando i dati preclinici di sicurezza, l'azienda produttrice riferisce testualmente che «dato il suo meccanismo d'azione, ulipristal acetato ha un effetto embrioletale in ratti, conigli e scimmie»; nella sezione «informazioni nazionali» del foglietto illustrativo del Norlevo, a proposito dei fini dei metodi contraccettivi, si riportava anche quello di prevenire «l'impianto di un ovulo fecondato», aggiungendo poco oltre che la contraccezione di emergenza agisce «bloccando l'ovulazione o impedendo rimpianto dell'ovulo» (da intendersi, ovviamente, come ovulo fecondato). Niente di quanto sopra è riportato, invece, nel foglietto illustrativo di EllaOne;
   è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 febbraio 2014 la revisione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco della scheda del Norlevo, adeguandola a quello di EllaOne ed eliminando ogni riferimento a possibili effetti di tipo antinidatorio;
   con tale determinazione è stata cancellata la vecchia dicitura «il farmaco potrebbe anche prevenire l'impianto», sostituendola con «inibisce o ritarda l'ovulazione». Il farmaco è stato, dunque, tout court classificato come farmaco antiovulatorio;
   malgrado le forti pressioni in favore di tale riconoscimento, numerose sono le evidenze scientifiche sui meccanismi antinidatori delle pillole del/i giorno/i dopo;
   per brevità si rimanda a tre pubblicazioni di revisione critica apparsi su riviste internazionali:
    a) Ulipristal Acetate: Critical review about endometrial and ovulatory effects in emergency contraception. Mozzanega B., Gizzo S., Di Gangi S., Cosmi E., Nardelli GB., Reprod Sci. 2014 Jan 18;
    b) Ulipristal acetate in emergency contraception: mechanism of action. Mozzanega B., Cosmi E., Nardelli GB. Trends Pharmacol Sci. 2013 Apr;
    c) How do levonorgestrel-only emergency contraceptive pills prevent pregnancy? Some considerations. Mozzanega B., Cosmi E., Gynecol Endocrinol. 2011 Jun;
   il riconoscimento dell'effetto abortivo di un preparato farmaceutico dovrebbe attuarsi sulla base delle evidenze scientifiche e non ha nulla a che fare con le discussioni filosofiche, biotiche, ideologiche o religiose circa il valore da riconoscere alla vita umana ai primi stadi del suo sviluppo, né tocca tantomeno la questione dell'annidamento dell'embrione in utero. Esso, inoltre, non dipende dal dibattito sull'interpretazione delle leggi effettuata dalla giurisprudenza; al riguardo si deve ricordare che la stessa terminologia di preembrione proposta dalla Commissione Warnock fa riferimento a una definizione convenzionale, indipendente dal dato scientifico, ed è comunque sganciata dall'annidamento; paradossalmente, proprio da quando è possibile la fecondazione in vitro è divenuto evidente come l'annidamento in utero costituisca solo una tappa importante dello sviluppo del nuovo essere umano, senza tuttavia che essa permetta di identificare salti tali da compromettere la continuità dello sviluppo stesso, se non attraverso definizioni arbitrarie. Sono, infatti, proprio le tecniche di fecondazione in vitro a smentire l'esistenza di un cosiddetto pre-embrione, da contrapporre all'embrione umano, identificabile già dal concepimento; le conoscenze scientifiche degli ultimi decenni hanno, dunque, confermato che non esiste alcun salto nella continuità dello sviluppo dell'embrione umano; a nessuno stadio di tale sviluppo si determinano mutamenti qualitativi della natura dell'embrione umano stesso; infine, il suo patrimonio genetico è già interamente presente dopo il concepimento e tale rimarrà fino alla morte; la legge n. 40 del 2004 ha stabilito che il consenso della coppia richiedente la fecondazione in vitro non può essere revocato dopo l'avvenuta fecondazione, perché, appunto, con la fecondazione nasce una nuova vita umana; ha riconosciuto questa nuova vita «soggetto di diritto»; ha esplicitamente vietato la soppressione dell'embrione (oltre al suo congelamento), sanzionando penalmente tale condotta;
   del resto la Corte europea di giustizia ha sentenziato, nella controversia Greenpeace vs. Bruestle, che il nuovo essere umano incomincia dal concepimento, cioè dalla penetrazione del gamete maschile nell'ovulo femminile;
   non dovrebbe dunque, a parere degli interpellanti, essere qualitativamente distinto l'effetto di un farmaco che induca chimicamente l'aborto dell'embrione prima dell'annidamento ed uno in grado di farlo dopo l'annidamento stesso –:
   se ritenga opportuno che le cosiddette pillole del/dei giorno/i dopo possano essere definite semplicemente sostanze ad azione contraccettiva o se piuttosto non debba esserne riconosciuto e segnalato al consumatore anche l'effetto (almeno potenziale) di tipo abortivo attraverso l'ostacolo all'annidamento, quando l'azione farmacologica si produca dopo l'avvenuto concepimento;
   sulla base di quali nuove evidenze scientifiche l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) abbia provveduto a modificare il foglietto illustrativo di Norlevo e da chi sia stata avanzata la richiesta di modifica;
   se la passiva accettazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco della modifica proposta dall'Agenzia europea per i medicinali sia rispettosa delle prerogative nazionali garantite dalla direttiva europea 83/2001, che consente di non registrare farmaci abortivi in contrasto con le leggi italiane, e se tale decisione non sia, altresì, in contrasto con la direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.
(2-00500) «Gigli, Dellai».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

prodotto farmaceutico

embrione e feto

autorizzazione di vendita

direttiva comunitaria

contraccezione

consumatore