ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00393

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 166 del 04/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: MIGLIORE GENNARO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 04/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/02/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 04/02/2014
Stato iter:
13/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/02/2014
Resoconto KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 13/02/2014
Resoconto GIRLANDA ROCCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 13/02/2014
Resoconto KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/02/2014

SVOLTO IL 13/02/2014

CONCLUSO IL 13/02/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00393
presentato da
MIGLIORE Gennaro
testo presentato
Martedì 4 febbraio 2014
modificato
Giovedì 13 febbraio 2014, seduta n. 173

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   l'Italia, da ultima dei Paesi interessati, con la legge 9 novembre 2012, n. 196, ha ratificato il Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;
   in sede di approvazione del disegno di legge di ratifica del sopradetto protocollo, il Governo, accogliendo il 17 ottobre 2012 l'ordine del giorno n. 9/05465/001, ha di fatto aperto la strada, ad avviso dell'interpellante, ad una cosiddetta «dichiarazione interpretativa», il cui obiettivo è sostanzialmente quello di esautorare il sopradetto protocollo del suo contenuto centrale, ossia: di ignorare, per quanto al territorio italiano, il divieto della realizzazione della ormai famigerata autostrada Alemagna;
   il sopradetto ordine del giorno approvato testualmente chiedeva di «chiarire, all'atto del deposito dello strumento di ratifica del Protocollo in oggetto, eventualmente anche attraverso la formulazione di una dichiarazione interpretativa, che le disposizioni dell'articolo 11 non pregiudicano la possibilità di realizzare progetti stradali di grande comunicazione sul territorio italiano, comprese le infrastrutture necessarie per lo sviluppo degli scambi con i Paesi situati a nord dell'arco alpino, e che le disposizioni relative all'internalizzazione dei costi esterni, di cui agli articoli 3, comma 1, 7, comma 1, e 14 sono da riferirsi all'acquis comunitario»;
   è evidente secondo l'interpellante, quindi, l'obiettivo dell'atto di indirizzo accolto, sostenuto in modo per niente velato dalla rappresentanza di categoria degli autotrasportatori: non ostacolare la realizzazione del progetto di collegare il Veneto, con «strada di grande comunicazione», con l'area economica a nord delle Alpi, nota sotto il nome di «Auto – o Superstrada Alemagna»;
   detta autostrada, se anche realizzata solo su territorio italiano, avrebbe come effetto un massiccio indotto di traffico, di merci e di persone, sulle reti stradali all'interno dell'arco alpino e oltre;
   ad avviso dell'interpellante, una simile «dichiarazione interpretativa» è da qualificare una riserva indebita. Non si può voler far parte di un accordo internazionale e sostenere contemporaneamente, di «interpretare» lo stesso nel senso di non applicare un punto centrale dell'accordo medesimo;
   è, peraltro, noto che il Governo austriaco nel frattempo sta sondando la disponibilità del Governo italiano per far chiarezza su questo specifico punto. A Vienna pare si rafforzi la convinzione che la Repubblica austriaca debba intraprendere un passo ufficiale nei confronti del suo Stato partner Italia per proporre ricorso formale contro tale «interpretazione»;
   in base alla normativa internazionale tale ricorso va proposto entro un anno dal relativo atto che, appunto, risale al 7 febbraio 2013. Di conseguenza, il termine scadrà il 6 febbraio 2014 –:
   se non ritenga indispensabile fornire le opportune e necessarie assicurazioni circa la volontà di garantire il pieno e completo rispetto del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, ratificato dalla legge n. 196 del 2012, con particolare riferimento al diniego circa la realizzazione del progetto di «Auto – o Superstrada Alemagna».
(2-00393) «Migliore, Kronbichler».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI

EUROVOC :

regione alpina

trasporto merci

costruzione stradale

rete stradale

accordo internazionale

norma internazionale