ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00277

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 110 del 04/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: FOSSATI FILIPPO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
RAMPI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
GREGORI MONICA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
MOLEA BRUNO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 04/11/2013
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
SCHIRO' GEA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 04/11/2013
MANCIULLI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
BINDI ROSY PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
AGOSTINI ROBERTA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
SCUVERA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
BRAGANTINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
AMATO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
BENI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
BIONDELLI FRANCA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
GINOBLE TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
PORTAS GIACOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
PRODANI ARIS MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2013
RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2013
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013
ROSSOMANDO ANNA PARTITO DEMOCRATICO 04/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 04/11/2013
Stato iter:
08/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/11/2013
Resoconto FOSSATI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 08/11/2013
Resoconto FADDA PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 08/11/2013
Resoconto FOSSATI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/11/2013

SVOLTO IL 08/11/2013

CONCLUSO IL 08/11/2013

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00277
presentato da
FOSSATI Filippo
testo presentato
Lunedì 4 novembre 2013
modificato
Venerdì 8 novembre 2013, seduta n. 114

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   in materia di tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche e amatoriali si sono succeduti negli ultimi mesi diversi provvedimenti;
   l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede che «al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo d'idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti»;
   il conseguente decreto ministeriale del 24 aprile 2013 prevedeva la distinzione tra attività:
    a) ludico motoria, con certificazione medica, salvo alcune ipotesi elencate all'articolo 2;
    b) sportiva non agonistica, con certificazione medica ed elettrocardiogramma a riposo (articolo 3);
    c) sportiva non agonistica ad alto impatto cardiovascolare, patrocinata da soggetti riconosciuti dal Coni ma diretta a non tesserati, con certificato medico e particolari accertamenti;
   il decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ha modificato, con l'articolo 42-bis, il decreto del 24 aprile 2013, prevedendo che: «1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. 2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma»;
   sulla materia sono intervenute anche le circolari del Ministero della salute n. 4608 e n. 4609, datate entrambe 11 settembre 2013, che chiariscono come:
    a) rimanga obbligatorio il certificato del medico sportivo per le attività agonistiche (decreto ministeriale del 18 febbraio 1982), che siano svolte da tesserati o da non tesserati. Nulla è, infatti, cambiato in materia;
    b) sia sempre richiesto il certificato medico per le attività sportive non agonistiche organizzate da associazioni e società sportive affiliate ad enti di promozione sportiva, federazioni e discipline sportive associate (articolo 3 del decreto ministeriale 23 aprile 2013). Non è, però, più previsto come obbligatorio l'elettrocardiogramma a riposo, a meno che non sia il medico a ritenerlo opportuno;
    c) le attività caratterizzate da un particolare ed elevato impegno cardiovascolare (a titolo meramente esemplificativo manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 chilometri granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe), realizzate nell'ambito di un'iniziativa patrocinata da federazioni-enti di promozione sportiva o discipline sportive associative ed aperta a non tesserati che non abbia natura agonistica sia subordinata all'acquisizione di un certificato medico che richiede la rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà il necessario per i singoli casi (articolo 4 del decreto ministeriale 23 aprile 2013);
    d) non sia più dovuto il certificato medico per le attività ludico-motorie a seguito di quanto previsto dal decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013;
    e) sia soppresso l'intero disposto contenuto nell'articolo 2 e, quindi, anche la definizione di attività ludico-motorie;
   in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, è stata rovesciata l'impostazione del Senato della Repubblica e si è inciso sulla portata del decreto ministeriale 24 aprile 2013 nei seguenti termini: «2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico degli accertamenti incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
   queste disposizioni, incidendo sulla portata del già controverso decreto 24 aprile 2013, in modo secondo gli interpellanti parziale e contraddittorio, hanno ingenerato gravi dubbi interpretativi negli operatori sanitari e dello sport. In particolare, hanno creato:
    a) disparità di trattamento per attività identiche tra soggetti riconosciuti o meno come sportivi dal Coni: ad oggi un'attività ad alto impatto cardiovascolare, se organizzata da un soggetto non riconosciuto dal Coni, non è subordinata ad alcuna valutazione da parte del medico, se organizzata da un'associazione sportiva necessita, invece, per il praticante una certificazione corredata da accertamenti diagnostici vari e approfonditi; ciò vale anche per le attività a basso impatto cardiovascolare, come i gruppi di cammino e la ginnastica per anziani, che sono libere da ogni preventivo controllo medico se organizzate da soggetti non riconosciuti mentre diventano subordinate all'acquisizione del certificato medico per attività non agonistica quando organizzate da soggetti riconosciuti dal Coni;
    b) incertezze rispetto al rilascio dei certificati medici. Pediatri e medici di medicina generale, soprattutto nelle regioni che hanno normato la materia, non rilasciano il certificato medico per la partecipazione ad attività sportive non (agonistiche) continuative anche se organizzate da soggetti riconosciuti dal Coni, ritenendo di poter qualificare l'attività come attività ludico-motoria o amatoriale o ricreativa;
    c) incertezza rispetto all'obbligatorietà dell'elettrocardiogramma a riposo a corredo delle certificazioni, della validità di quelle che non lo hanno previsto e delle condizioni per la sua eventuale entrata in vigore definitiva;
    d) ulteriori difficoltà per le famiglie a causa degli oneri previsti per accertamenti e certificati che stanno allontanando dall'attività sportiva minori e adulti, con grave danno rispetto alla prevenzione sanitaria e alla diffusione di sani stili di vita;
    e) ulteriori difficoltà per i tempi di attesa per gli accertamenti che rimanderebbero a tempi non utili il rilascio dei certificati;
    f) aggravio indiretto per il sistema sanitario per le prevedibili ricadute economiche e organizzative anche su di esso –:
   come intenda procedere per avviare con urgenza una revisione complessiva dei contenuti del decreto ministeriale 24 aprile 2013, in modo da ristabilire chiarezza e coerenza delle norme e rispondere al disagio di operatori e cittadini;
   come intenda procedere nel corso della revisione per affermare i principi di:
    a) pari tutela sanitaria per i praticanti le attività motorie e sportive a prescindere dal soggetto che le organizza;
    b) distinzione tra attività agonistiche e non agonistiche, all'interno delle quali comprendere tutte le attività anche di natura didattica, psico-motoria e ludico-motoria, sulla base della definizione ampia di sport ormai impostasi nella normativa europea di riferimento;
    c) differenziazione delle tutele sanitarie esclusivamente in ragione dell'impatto cardiovascolare delle attività svolte e delle condizioni fisiche del singolo praticante;
    d) massima diffusione della pratica sportiva come fattore di prevenzione sanitaria per tutti i cittadini;
    e) ulteriori difficoltà per i tempi di attesa per gli accertamenti che rimanderebbero a tempi non utili il rilascio dei certificati;
    f) aggravio indiretto per il sistema sanitario per le prevedibili ricadute economiche e organizzative su di esso;
   come intenda assicurare il pieno coinvolgimento dei soggetti dell'ordinamento sportivo – Coni, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva e i sanitari interessati, pediatri di libera scelta e medici di medicina generale – nella definizione di linee guida tese a garantire la tutela sanitaria dei praticanti.
(2-00277) «Fossati, Coccia, Giuditta Pini, Rampi, Lenzi, Gregori, Patriarca, Pelillo, Molea, Murer, Schirò Planeta, Manciulli, Baruffi, Petitti, Miotto, Bindi, Iori, Roberta Agostini, Bossa, Bellanova, Scuvera, Rocchi, Paola Bragantini, Capone, Capozzolo, Amato, Beni, Biondelli, Ginoble, Portas, Prodani, Rizzetto, Paris, Rossomando».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

controllo sanitario

professione sanitaria

organizzazione sportiva

rischio sanitario

giochi olimpici

sport

medico

ordine professionale

esame medico