ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00231

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 86 del 27/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: ZANIN GIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 27/09/2013
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 27/09/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 02/10/2013
Stato iter:
11/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/10/2013
Resoconto ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 11/10/2013
Resoconto CALENDA CARLO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 11/10/2013
Resoconto ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/10/2013

SVOLTO IL 11/10/2013

CONCLUSO IL 11/10/2013

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00231
presentato da
ZANIN Giorgio
testo presentato
Venerdì 27 settembre 2013
modificato
Venerdì 11 ottobre 2013, seduta n. 95

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   il diffondersi del mutuo soccorso, sviluppatosi nel periodo dell'Italia postunitaria (legge n. 3818 del 1886), principalmente come strumento di solidarietà tra i ceti sociali meno abbienti, si è progressivamente modulato alle trasformazioni economiche e sociali del nostro Paese, delineando, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, nuovi e diversi profili di mutualità;
   l'articolo 32 della Costituzione, introducendo il principio della tutela della salute da parte dello Stato, quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e stabilendo la gratuità delle cure per gli indigenti, ha, di fatto, posto le premesse per una trasformazione degli istituti di tutela sociale, con un passaggio progressivo da una gestione di natura largamente privatistica (tra cui le società di mutuo soccorso) a una gestione prevalentemente pubblica. Ciò ha comportato, per la maggior parte delle società di mutuo soccorso, la necessità di rimodulare le proprie attività da un ambito prettamente mutualistico a un campo più marcatamente associativo, culturale, educativo e formativo;
   l'articolo n. 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha novellato la legge n. 3818 del 1886, ha proposto, come sostenuto dalla Fiminv – Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria – la costituzione di un sistema di mutue sanitarie integrative a sostegno dell'attuale impianto pubblico (passaggio da un welfare di Stato ad un welfare di comunità). Dunque, un rilancio del ruolo della mutualità integrativa volontaria, tra cui appunto le società di mutuo soccorso, quale antidoto alle difficoltà sempre più diffuse correlate alla precarietà del lavoro, al depauperamento dei redditi e alla dequalificazione dei servizi pubblici;
   ciò potrebbe costituire un fattore positivo se non fosse che la norma postula regole così selettive e stringenti da produrre un effetto opposto e insidioso per la sopravvivenza stessa di moltissime società di mutuo soccorso. L'obbligo esclusivo, infatti, di circoscrivere la loro attività alle sole prestazioni di mutualità integrativa, escludendole da ogni altra attività di carattere sociale e culturale, sottoponendole a severi controlli e penalizzandole in caso di inadempienza, non solo mette seriamente a repentaglio la loro esistenza, ma rischia di depauperarle irrimediabilmente. Inaccettabile, in particolare, appare la fattispecie della perdita del patrimonio sociale in caso di decadenza della personalità giuridica;
   come osservato nel documento conclusivo dei lavori dell'Assemblea nazionale delle società di mutuo soccorso d'Italia, svoltasi ad Ancona il 17 novembre 2012, «a causa della misura dei salari e degli stipendi oggi erogati in Italia e con i contributi fiscali molto onerosi per dipendenti e imprese, è molto difficile convincere i lavoratori del ceto sociale medio-basso, verso i quali la mutualità è prevalentemente indirizzata, a destinare parte delle proprie rendite mensili per costituire i fondi cuscinetto di cui le società di mutuo soccorso hanno bisogno per poter operare» –:
   se non si ritenga di considerare necessaria un'iniziativa normativa diretta alla correzione delle forme esecutive delle norme prescritte all'articolo 23 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, superando la stretta correlazione tra natura giuridica delle società di mutuo soccorso e obbligo esclusivo, in capo alle stesse, di svolgimento di attività correlate alla mutualità volontaria integrativa e prevedendo, conseguentemente, due diverse fattispecie: le società di mutuo soccorso che, disponendo di adeguati mezzi e patrimoni o per libera decisione dei loro corpi associativi, intendano aderire alla mutualità integrativa volontaria e le società di mutuo soccorso che, per scelte e motivazioni diverse, dimensioni e consistenza dei loro assetti sociali, intendano rinunciarvi, senza che ciò comporti la perdita della loro personalità giuridica;
   se non si ritenga opportuno – per il rilievo e anche per la strategicità del tema trattato, tenuto conto della diffusione e dell'importanza delle forme di mutuo soccorso – promuovere una dilazione dei termini di applicazione della norma, anche al fine di verificare quali correlazioni intercorrano tra legislazione statale e legislazioni regionali in materia di controllo e sostegno alle attività cooperativistiche e specificare quale ruolo possa essere svolto, in tale ambito, dalle amministrazioni regionali;
   se non si valuti, infine, necessario assumere un'iniziativa normativa ad hoc che sia oggetto di una discussione quanto più ampia ed approfondita (cosa ben difficile se si tratta di un articolo inserito nell'ambito di un decreto-legge recante misure urgenti per la crescita del Paese), tesa ad allargare la possibilità per le società di mutuo soccorso, che aderiscano o meno alla mutualità volontaria, di promuovere attività di carattere educativo e culturale nell'accezione più ampia del termine e non solo finalizzandole alla prevenzione sanitaria e alla diffusione dei valori mutualistici.
(2-00231) «Zanin, De Maria».
(27 settembre 2013)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

poverta'

applicazione della legge

diritto alla salute

diritto dell'individuo

mutualita' sociale

salario