ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01515

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 745 del 21/02/2017
Abbinamenti
Atto 1/01249 abbinato in data 23/02/2017
Atto 1/00239 abbinato in data 23/02/2017
Atto 1/01513 abbinato in data 23/02/2017
Atto 1/01516 abbinato in data 23/02/2017
Atto 1/01517 abbinato in data 23/02/2017
Atto 1/01518 abbinato in data 23/02/2017
Atto 1/01519 abbinato in data 23/02/2017
Atto 1/01520 abbinato in data 23/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: MAROTTA ANTONIO
Gruppo: AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'EUROPA
Data firma: 20/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOSCO ANTONINO AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'EUROPA 20/02/2017


Stato iter:
23/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 23/02/2017
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 23/02/2017
Resoconto PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 23/02/2017
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 23/02/2017
Resoconto TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto DAMBRUOSO STEFANO CIVICI E INNOVATORI
Resoconto SANTERINI MILENA DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Resoconto MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto MAROTTA ANTONIO AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'EUROPA
Resoconto FARINA DANIELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto MATTIELLO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/02/2017

DISCUSSIONE IL 23/02/2017

ACCOLTO IL 23/02/2017

PARERE GOVERNO IL 23/02/2017

APPROVATO IL 23/02/2017

CONCLUSO IL 23/02/2017

Atto Camera

Mozione 1-01515
presentato da
MAROTTA Antonio
testo presentato
Martedì 21 febbraio 2017
modificato
Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

   La Camera,
   premesso che:
    la problematica relativa al potenziamento del trasferimento dei detenuti nei Paesi di origine è particolarmente complessa e delicata;
    l'obiettivo della riduzione della popolazione carceraria nel nostro Paese può essere perseguito, tenendo presente l'aspetto umanitario, anche attraverso l'applicazione degli strumenti di cooperazione internazionale che consentano alle persone straniere detenute di espiare nei Paesi di origine la pena loro inflitta in Italia. Tra l'altro, la percentuale italiana della componente reclusa immigrata è superiore alla media europea. Mentre per quanto concerne il fenomeno della radicalizzazione dei detenuti nelle carceri questo appare non particolarmente grave rispetto ad altre Nazioni anche se la situazione va costantemente monitorata e tenuta sotto debito controllo;
    si parla di trasferimento di persone condannate per indicare la procedura in base alla quale un condannato, che sta già scontando la pena in un Paese estero, viene trasferito in quello di origine per ivi proseguire e terminare l'esecuzione della pena;
    la Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 ha un ambito applicativo esteso a 45 Paesi, ma richiede il consenso del condannato. Al contrario, la decisione quadro 2008/909/ GAI ha un ambito di applicazione più ristretto (i soli Paesi europei) ma non richiede il consenso. Tale decisione prevede una procedura di trasferimento semplificata basata sulla presunzione che il luogo di origine del condannato sia, salva prova di radicamento altrove, quello ove egli intrattiene legami sociali, familiari, culturali e linguistici e quindi più favorevole alla sua rieducazione;
    la relazione della Commissione europea del 2014 sull'attuazione da parte dei Paesi dell'Unione europea delle decisioni quadro del 2008 sottolinea come, malgrado gli sforzi di alcuni Paesi dell'Unione europea (si veda l'Italia) l'attuazione di questi atti non risulti soddisfacente;
    è dunque necessario attivarsi per richiedere ai Paesi dell'Unione europea che non hanno già attuato le decisioni di farlo al più presto. Ogni anno alcune migliaia di cittadini dell'Unione europea sono perseguiti per reati presunti o vengono condannati in un Paese dell'Unione europea diverso da quello in cui risiedono;
    il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie rappresenta la pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale all'interno dell'Unione europea;
    la disciplina codicistica è stata completata con il decreto legislativo 7 settembre 2010, no 161, che nel recepire la citata decisione quadro consente l'esecuzione in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di emissione di sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale;
    l'ambito applicativo dell'istituto del riconoscimento presenta alcuni punti di contatto con la procedura dettata dalla Convenzione di Strasburgo e con quella del mandato di arresto europeo;
    allo stato attuale sono in vigore accordi per il trasferimento dei condannati con Cuba, Hong Kong, Perù, Thailandia, India, Kazakhstan, Repubblica Dominicana ed Egitto;
    la Convenzione citata ha lo scopo principale di favorire il reinserimento sociale dei condannati, permettendo ad uno straniero detenuto di scontare la pena nel Paese di origine. Tra l'altro, ciò consente di superare le difficoltà derivanti dalle differenze sociali, culturali e linguistiche del detenuto e di riavvicinare lo stesso ai familiari. In base alla Convenzione, il trasferimento del detenuto straniero può essere richiesto sia dallo Stato (cosiddetto Stato di condanna) che ha condannato il soggetto in questione e nelle cui prigioni egli sconta la pena, sia dallo Stato di origine (cosiddetto Stato di esecuzione) della persona interessata. L'esecuzione del trasferimento è condizionata al consenso dei due Stati, come anche a quello del detenuto. La Convenzione inoltre definisce le procedure di esecuzione della pena successivamente al trasferimento: in ogni caso a prescindere dall'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione, una pena detentiva non potrà mai essere commutata in sanzione pecuniaria. Inoltre, il periodo di pena già scontato nello Stato di condanna dovrà essere considerato nelle determinazioni dello Stato di esecuzione. Infine, in nessun caso la pena dovrà essere, quanto alla natura ed alla durata, più severa di quella inflitta dallo Stato di condanna;
    il Protocollo addizionale del 1997 stabilisce altresì le regole per il trasferimento dei detenuti oggetto di una misura di espulsione o di ri-accompagnamento alla frontiera in ragione della condanna riportata stabilendo che il trasferimento nello Stato di cittadinanza possa avvenire anche senza il consenso del detenuto interessato, purché venga sentito;
    è da sottolineare come il Ministero della giustizia proprio al fine di semplificare e rendere più veloci le procedure di trasferimento ha avviato un'azione strategica articolata su più punti diretti: a) alla promozione ed alla conoscenza dello strumento del trasferimento; b) alla organizzazione di una serie di incontri con gli organi giudiziari competenti nazionali e dei Paesi in cui i cittadini hanno il più elevato tasso di presenza negli istituti penitenziari, ovvero con l'Albania e la Romania;
    infatti con tali Paesi sono stati stipulati anche accordi aggiuntivi in modo da consentire il trasferimento, pur in assenza del consenso del condannato, ove sussistano determinati presupposti. Con l'Albania è stato inoltre firmato un accordo secondo il quale lo Stato italiano potrà chiedere l'esecuzione nel Paese delle condanne emesse dai giudici italiani nei confronti dei cittadini albanesi localizzati in tale Nazione. Da ultimo, è stata prevista la riapertura della procedura per la destinazione di un magistrato di collegamento italiano;
    è da rilevare come negli anni 2014-2015 si sia registrata una seppur contenuta crescita del numero complessivo dei detenuti trasferiti nei Paesi di origine, in un numero di 133 per l'anno 2014 e 149 per il 2015. La Romania è il Paese che ha registrato il maggior incremento nelle consegne passando dalle 70 unità del 2014 alle 110 censite nel 2015;
    tuttavia, occorre considerare che diverse migliaia di detenuti provengono da Paesi con i quali l'Italia non ha stabilito rapporti di cooperazione giudiziaria in materia penale. Tra questi diversi Paesi dell'area mediterranea estranei sia alla Convenzione di Strasburgo del 1983 che alla decisione quadro del 2008 (ad esempio, Tunisia ed Algeria);
    è necessario, pertanto, rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale in materia di esecuzione dei giudicati penali che è fondamentale, perché, oltre ad affiancarsi alle tradizionali forme ed agli strumenti di cooperazione giudiziaria tra Stati in campo penale, quali le rogatorie e l'estradizione, costituisce un elemento fondamentale di gestione comune delle giurisdizioni tra gli Stati più direttamente interessati ad un singolo episodio criminoso,

impegna il Governo:

1) a rafforzare gli accordi bilaterali con i Paesi di origine dei detenuti in modo da superare le problematiche inerenti alla grande presenza di detenuti immigrati nelle carceri italiane;
2) a valutare la possibilità di rendere più veloci e snelle le procedure di trasferimento dei detenuti nei loro Paesi di origine;
3) a valutare l'opportunità di monitorare tale fenomeno anche attraverso un costante confronto con le competenti istituzioni straniere e con i Paesi i cui cittadini hanno il più alto tasso di presenza nelle carceri italiane.
(1-01515) «Marotta, Bosco».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

decisione quadro

trasferimento di detenuti

detenuto