ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01488

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 729 del 24/01/2017
Abbinamenti
Atto 1/01451 abbinato in data 25/01/2017
Atto 1/01481 abbinato in data 25/01/2017
Atto 1/01482 abbinato in data 25/01/2017
Atto 1/01489 abbinato in data 25/01/2017
Atto 1/01490 abbinato in data 25/01/2017
Atto 1/01491 abbinato in data 25/01/2017
Atto 1/01492 abbinato in data 25/01/2017
Atto 1/01493 abbinato in data 25/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2017
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2017
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2017
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2017
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2017
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 24/01/2017


Stato iter:
25/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 25/01/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 25/01/2017
Resoconto PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Resoconto CAPEZZONE DANIELE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto PARISI MASSIMO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI CIVICI E INNOVATORI
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto PIZZOLANTE SERGIO AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'ITALIA
Resoconto AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto SCOTTO ARTURO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto BIANCONI MAURIZIO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto ZACCAGNINI ADRIANO MISTO
 
PARERE GOVERNO 25/01/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/01/2017

DISCUSSIONE IL 25/01/2017

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 25/01/2017

NON ACCOLTO IL 25/01/2017

PARERE GOVERNO IL 25/01/2017

RESPINTO IL 25/01/2017

CONCLUSO IL 25/01/2017

Atto Camera

Mozione 1-01488
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo presentato
Martedì 24 gennaio 2017
modificato
Mercoledì 25 gennaio 2017, seduta n. 730

   La Camera,
   premesso che:
    recentemente la Corte costituzionale si è espressa sull'ammissibilità di tre quesiti referendari in materia di lavoro e jobs act dichiarando ammissibili i quesiti concernenti rispettivamente l'abolizione dei voucher, e l'abrogazione delle disposizioni che limitano la responsabilità solidale delle imprese in caso di appalti;
    relativamente al terzo quesito referendario sull'articolo 18, la Consulta si è espressa negativamente sulla sua ammissibilità. In specie, il predetto quesito si proponeva di abrogare le modifiche apportate dal jobs act allo statuto dei lavoratori reintrodurre i limiti per i licenziamenti senza giusta causa;
    in particolare, il quesito referendario chiedeva il ripristino e l'ampliamento della «tutela reintegratoria nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo», estendendola però a tutte le aziende con oltre cinque dipendenti, a fronte del tetto massimo di 15 dipendenti, previsti dalla versione originaria dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori;
    il jobs act ha superato l'articolo 18, sostituendo il diritto al reintegro con un indennizzo economico in caso di licenziamento senza giusta causa;
   il quesito è stato elaborato dai proponenti in maniera un po’ complessa, investendo due diversi provvedimenti: il decreto legislativo n. 23 del 2015 («Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti») e numerose parti dell'articolo 18, nella versione modificata dalla «legge Fornero» del 2012;
    nel caso del decreto legislativo n. 23 del 2015 si proponeva l'abrogazione integrale del provvedimento, e dunque della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti applicabile ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 (cioè dall'entrata in vigore dello stesso decreto);
    nel caso dell'articolo 18, invece, le relative abrogazioni erano finalizzate a modificare la norma, con due principali conseguenze: a) da un lato la semplificazione dei regimi sanzionatori del licenziamento invalido, che sarebbero divenuti soltanto due (e non più quattro, come nella «legge Fornero»), entrambi basati sulla reintegrazione nel posto di lavoro; b) dall'altro, la semplificazione e l'estensione del campo di applicazione della reintegrazione: questa, come già avviene oggi, si sarebbe applicata a tutti i datori di lavoro e a tutti i rapporti di lavoro (compresi i dirigenti) in caso di licenziamento discriminatorio o nullo, mentre in caso di licenziamento illegittimo, perché non giustificato, si sarebbe applicata, in caso di approvazione del referendum, ai lavoratori (non dirigenti) dipendenti da datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
    tale carattere ha inciso, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo; sulla decisione della Corte Costituzionale; l'Avvocatura dello Stato si è così espressa: «proponendosi di abrogare parzialmente la normativa in materia di licenziamento illegittimo, di fatto la sostituisce con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo di riferimento, “disciplina che il quesito ed il corpo elettorale non possono creare ex novo, né direttamente costruire”. Il quesito punta a estendere i vincoli al licenziamento “previsti dall'articolo 18 a tutte le aziende con più di 5 dipendenti”. Nell'articolo 18 l'ambito di applicazione della tutela reale viene stabilito differenziando a seconda che il datore di lavoro occupi più di 15 o più di 5 dipendenti: la disposizione contiene due regole speciali, la prima vale per le organizzazioni diverse dalle imprese agricole, la seconda per le imprese agricole»;
    secondo l'Avvocatura dello Stato, «l'intento dei promotori del referendum era quello di produrre una norma (la tutela reale per tutti i datori di lavoro con più di 5 dipendenti) che chiaramente estrae il limite dei 5 dipendenti, previsto per le sole imprese agricole, per applicarlo a tutti i datori di lavoro, a prescindere dal tipo di attività svolta»; tuttavia, considerando che, secondo costante giurisprudenza costituzionale in tema di referendum abrogativo, non sono ammesse tecniche di ritaglio dei quesiti che utilizzino il testo di una legge come serbatoio di parole cui attingere per costruire nuove disposizioni, l'Avvocatura dello Stato sostiene che l'eventuale esito positivo della consultazione avrebbe condotto ad una condizione di incertezza normativa, col rischio di incidere sulla regolamentazione delle vicende negoziali in essere al momento della modifica normativa;
    già nel 2003 la Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi su un quesito referendario non molto dissimile da quello in parola, che allora era stato ritenuto ammissibile. In quell'occasione, la proposta di abrogazione riguardava alcuni commi o patti di commi dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970 nel testo allora vigente); l'articolo 2, comma primo, e l'articolo 4, comma primo, della legge n. 108 del 1990; l'articolo 8 della legge n. 604 del 1996, con la finalità complessiva di estendere a tutti i rapporti di lavoro il regime della reintegrazione nel posto di lavoro. Il referendum non raggiunse il quorum di validità, e nell'ambito dei voti espressi la grande maggioranza degli elettori si pronunciò a favore dell'abrogazione;
    in assenza del referendum, in primis i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, e dunque assoggettati alla disciplina del contratto a tutele crescenti, restano in una condizione di grave sotto protezione nei confronti di un licenziamento illegittimo;
    da un punto di vista formale la legge delega n. 183 del 2014 (cosiddetto jobs act) non sostituisce o corregge l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, ma lo lascia sopravvivere ad esaurimento per i lavoratori già assunti, ponendo un regime autonomo per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato all'indomani della sua entrata in vigore. Non è stato ripresentato il testo del precitato articolo 18, debitamente emendato, ma ne è stato proposto uno nuovo, che solo con riguardo al licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale, riprende quello precedente. La riscrittura dell'articolo 18 dello statuto prefigurata dalla legge delega, sostituisce le limitazioni precedenti «per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra fra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi» (legge n. 92 del 2012, articolo 1, comma 42), che assegnava alla disciplina collettiva una parte essenziale nell'individuazione delle ipotesi di tutela reale;
    il doppio regime («tutele crescenti» per i neo assunti e tradizionali tutele per i lavoratori già dipendenti) ha indotto molti interpreti ad evidenziare la disparità di trattamento tra lavoratori all'interno della stessa azienda, i quali, di fronte a un medesimo provvedimento datoriale potranno ottenere differenti rimedi Una disparità di trattamento non già tra diverse categorie di lavoratori, indotta da ragioni oggettive, bensì tra colleghi di lavoro della stessa azienda, indotta da ragioni puramente soggettive (la data di assunzione). Con l'evidente possibilità che i giudici investiti di tali situazioni possano, a richiesta della parte ricorrente o meno, sollevare questione di incostituzionalità per violazione dell'articolo 3 della Costituzione;
    la mancata individuazione delle «specifiche fattispecie» di licenziamenti disciplinari ancora meritevoli di tutela reintegratoria non rappresenta soltanto violazione della delega ricevuta, anche ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ma dà luogo anche ad un profilo aggiuntivo e autonomo di incostituzionalità; secondo molti interpreti, se per dimostrare l'insussistenza del «fatto materiale» il lavoratore licenziato dovesse essere costretto a fornire davvero una prova diretta, allora si tramuterebbe nel dovere di fornire una prova negativa, vietata in generale perché impossibile, con conseguente violazione dell'articolo 24 della Costituzione;
    il divieto per il giudice, sempre in tema di licenziamento disciplinare, di valutare la proporzionalità tra condotta effettivamente tenuta dal lavoratore incolpato e pena espulsiva inflittagli dal datore di lavoro, contrasta – secondo gli stessi interpreti – con l'esistenza stessa di una funzione giurisdizionale autonoma e indipendente dal potere legislativo/esecutivo, garante del principio di legalità: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»; principio contenuto nell'articolo 25 della Costituzione, che a sua volta è contenuto nella Parte prima, «Diritti e doveri dei cittadini», e più esattamente nel relativo Titolo I, «Rapporti civili»; tale divieto si pone, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo anche in violazione dell'articolo 39 della Costituzione laddove smentisce tutto il lavoro svolto dalla contrattazione collettiva in tema di individuazione delle singole mancanze e delle singole sanzioni corrispondentemente applicabili;
    il Governo Renzi, con la riforma del lavoro, di americana memoria ha modificato la disciplina giuridica del rapporto e del mercato del lavoro, sotto l'occhio vigile di Bruxelles, resosi disponibile ad allentare la pressione finanziaria, purché, sull'onda della celeberrima «riforma Fornero», si continuasse ad effettuare ulteriori riforme strutturali, a cominciare proprio da una traduzione della formula comunitaria di gran moda della flexsecurity,

impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative di competenza al fine di fissare la data per il voto referendario entro i primi giorni utili previsti per legge in particolare il 23 aprile 2017;

2) ad adottare tutte le iniziative utili a tutelare i diritti della persona del lavoratore della sua libertà e dignità, della sua capacità e forza contrattuale, partendo da quelle volte all'abrogazione della legge n. 183 del 2014, cosiddetta «riforma del jobs act», anche alla luce delle criticità segnalate in premessa con riferimento al rispetto delle norme costituzionali, e specificamente dell'articolo 76 della Costituzione.
(1-01488) «Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Tripiedi, Cecconi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenziamento abusivo

diritto del lavoro

contratto di lavoro