ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01460

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 721 del 10/01/2017
Abbinamenti
Atto 1/01452 abbinato in data 10/01/2017
Atto 1/01456 abbinato in data 10/01/2017
Atto 1/01457 abbinato in data 10/01/2017
Atto 1/01458 abbinato in data 10/01/2017
Atto 1/01459 abbinato in data 10/01/2017
Atto 1/01461 abbinato in data 10/01/2017
Atto 1/01462 abbinato in data 10/01/2017
Atto 6/00280 abbinato in data 10/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2017
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2017
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2017


Stato iter:
10/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 10/01/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 10/01/2017
Resoconto BUTTIGLIONE ROCCO MISTO-UDC
Resoconto CAPEZZONE DANIELE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto TABACCI BRUNO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA CIVICI E INNOVATORI
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto TANCREDI PAOLO AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'ITALIA
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 10/01/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/01/2017

DISCUSSIONE IL 10/01/2017

IN PARTE NON ACCOLTO IL 10/01/2017

PARERE GOVERNO IL 10/01/2017

VOTATO PER PARTI IL 10/01/2017

IN PARTE APPROVATO E IN PARTE RESPINTO IL 10/01/2017

CONCLUSO IL 10/01/2017

Atto Camera

Mozione 1-01460
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Martedì 10 gennaio 2017, seduta n. 721

   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2014/59/UE Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La direttiva BRRD è stata recepita dal decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180 e dal decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 181;
    la comunicazione della Commissione europea dell'agosto 2013 sugli aiuti di Stato al settore bancario dispone che (i) qualsiasi aiuto pubblico ad una banca sia esaminato ed approvato dalla Commissione medesima in base alle regole procedurali vigenti e che (ii) azionisti e creditori subordinati sopportino parte degli oneri per il risanamento della banca in crisi mediante la riduzione del valore nominale dei loro titoli o la loro conversione in capitale (il cosiddetto burden sharing). La direttiva BRRD ha esteso tale regime anche alle obbligazioni ordinarie ed ai depositi superiori a 100.000 euro (il cosiddetto bail-in);
    secondo i dati forniti dalla Banca centrale europea (BCE) di settembre 2016, gli aiuti pubblici al sistema bancario disposti dal 2008 al 2014 sono stati pari a 800 miliardi di euro, di cui solo 330 miliardi di euro sono stati recuperati. Il principale Stato membro ad aver predisposto interventi pubblici a favore del sistema bancario è la Germania, la stessa che oggi chiede allo Stato italiano di rispettare la normativa BRRD nella gestione della crisi degli istituti di credito italiani. Il volume complessivo degli «aiuti di stato» tedeschi è stato pari a 238 miliardi di euro, pari all'8,2 per cento del proprio Pil. La Spagna ha predisposto un intervento pubblico pari a 52 miliardi di euro (5 per cento del Pil), l'Irlanda un intervento di 42 miliardi di euro (22,6 per cento del Pil), la Grecia un intervento di 40 miliardi di euro (22,2 per cento del Pil), mentre l'Italia «solo» 4 miliardi di euro. Per Italia, Francia e Lussemburgo le entrate derivanti dagli aiuti alle banche sono state addirittura superiori alle uscite pari allo 0,1 per cento del Pil;
    da un'indagine di Mediobanca concentrata nel periodo 2008-2011 risulta evidente il divario tra i vari Paesi dell'Unione europea: Regno Unito 593,9; Belgio 125,4; Germania 122,5; Irlanda 116,8; Olanda 83,1; Francia 69; Italia 4,6 (interventi pubblici a sostegno delle banche dati in miliardi di euro, al netto degli imponi restituiti e dette operazioni terminate) (fonte: Mediobanca);
    l'Italia, dopo la crisi del 2008, nonostante fosse al corrente della debolezza del proprio sistema bancario, sovraccaricato da consistenti volumi di non performing loans (NPL), non ha assunto nessun genere di rimedio per salvaguardare i risparmi dei cittadini italiani;
    i non performing loans (NPL) non sono altro che crediti di «difficile rientro», ovvero quando il debitore non rispetta il piano di ammortamento del finanziamento che ha ricevuto, in alcune circostanze perché in reale difficoltà e, in altre, perché vengono erogati finanziamenti ad «amici» o membri del consiglio di amministrazione senza una reale valutazione del rischio;
   nel quotidiano La Nazione del 17 dicembre 2016 si legge: «Se è vera l'ipotesi d'accusa del pool Etruria della procura, è stata la più colossale dissipazione o spoliazione che si ricordi da queste parti: 180 milioni (grossomodo) andati in fumo in una manciata di operazioni di finanziamento che per i Pm non avevano senso alcuno se non quello della dissennatezza.
  Il posto d'onore non poteva non meritarselo l'operazione più colorita e discussa, quella del cosiddetto Yacht Etruria, il mega-panfilo di Civitavecchia, almeno 30 milioni di perdite per la vecchia Bpel.
  La più grossa delle sofferenze è tuttavia quella generata da Sacci, il gruppo cementiero che faceva capo a uno dei consiglieri d'amministrazione, Augusto Federici: 62 milioni persi per sempre.
  Paradossale, invece, il caso di Isoldi: dieci milioni concessi al discusso immobiliarista forlivese, con un'istruttoria da record di appena due giorni. E siccome chi non restituisce i suoi prestiti va premiato, la Isoldi fu destinataria di un ulteriore credito da un milione.
  Che dire, poi, dei 6,9 milioni alla società Hevea, anche questi mai rientrati in banca, garantiti da terreni supervalutati e il cui valore è stato poi abbattuto dai periti ?
  Tra le situazioni più clamorose, ricostruite stavolta in autonomia dalla Finanza e dai Pm, senza l'ausilio della relazione Santoni, c’è quella del finanziere trentino Alberto Rigotti, perquisito a luglio e già allora accusato di bancarotta (ora è fra gli «avvisati»). Nel 2009, «su istigazione e sollecitazione di Fornasari, Bronchi e Rigotti», viene concesso alla società Pegasus un mutuo di 4,8 milioni, che dovrebbe andare a un comparto immobiliare di Bergamo in realtà già costruito e che invece finisce alla Cib 95 srl, dalla quale 1,5 milioni transitano alla Abm Network di Rigotti e servono a sanare uno sconfinamento con Bpel del finanziere.»;
    anche nel caso del Monte dei Paschi di Siena, non sono i piccoli creditori come famiglie o piccole e medie imprese a creare i «buchi neri» nei bilanci. Da un'analisi dei documenti contabili si desume che i crediti deteriorati del Monte dei Paschi di Siena al 31 dicembre 2015 sono:
     totale crediti deteriorati: 35,9 miliardi di euro;
     totale crediti deteriorati netti: 17,9 miliardi di euro;
    i crediti deteriorati al maggio 2016 sono:
     totale crediti deteriorati: 47 miliardi di euro;
     totale crediti deteriorati netti: 24 miliardi di euro;
    da un'attenta disamina dei crediti deteriorati del Monte dei Paschi di Siena si evince quindi che:
     a) i crediti in sofferenza concessi a famiglie, micro, piccole e medie imprese rappresentano circa il 30 per cento del totale delle sofferenze complessive;
     b) più della metà delle sofferenze nette è relativa ad attività oltre 1 milione di euro, quindi operazioni effettuate da gruppi o enti di grandi dimensioni;

Attività classificata come
sofferenza netta
Importo %

0-150000

1142212000

11,2

150000-250000

809708000

8,4

250000-500000

1041436000

10,7

500000-1000000

1257528000

12,9

1000000-3000000

2332577000

24,3

Oltre 3000000

3120668000

32,4

    molti contratti di finanziamento del Monte dei Paschi di Siena sono oggetto di indagine della magistratura e del giornalismo d'inchiesta. In particolar modo si distinguono i seguenti casi:
     600 milioni di euro di finanziamento concesso a Sorgenia (Debenedetti) per un'operazione complessiva di 2 miliardi di euro con altri 21 istituti;
     1 miliardo di euro di credito «perso» con il pastificio «Amato»;
    9 milioni di euro di fideiussione per Silvio Berlusconi mai escussi nonostante il finanziamento di cui era garante non risulti esser stato pagato;
    l'eccessivo liberismo introdotto nel 1992 con l'emanazione del Testo unico bancario e la contestuale abrogazione di una legge ben fatta che ha resistito e fatto crescere l'economia nazionale per ben 56 anni, la «legge bancaria del 1936», ha portato il sistema bancario italiano sull'orlo di un burrone come ha «denunciato» « L'Economist» nel luglio 2016 e tutto ciò a causa dell'incontrollata possibilità concessa alle banche di creare denaro, erogando spesso prestiti senza nessuna regola o limite (come risulta dalle ultime indagini) a soggetti senza merito creditizio e/o in conflitto di interessi; solo negli ultimi anni si è pensato di introdurre limiti all'espansione della «moneta virtuale» come il parametro «CET1» che limita l'espansione del credito cedibile a una determinata percentuale del «capitale primario di classe 1» della banca;
    dopo il 2008, Paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno provveduto a nazionalizzare grandi gruppi bancari come Royal bank of Scotland, e Lloyd bank nel Regno Unito, e Bear Stearn, Lehman Brothers, Freddie Mac, Fannie Mae. Entrambi i Paesi hanno provveduto ad introdurre sistemi prototipi di « Glass steagall act»; il Regno Unito con la « Vickers reform» e gli Stati Uniti con la « Volcker rules»; da ottobre 2008 gli stessi hanno altresì iniziato un processo per limitare al massimo l'azione degli hedge fund, avviando un contenzioso legale per un valore di 500 miliardi di dollari al fine di acquisirne le quote, inibendo con la regola del Tick Up, le vendite allo scoperto su azioni di società statunitensi quotate negli Stati Uniti;
    gli hedge fund sono obbligati dal regolamento dell'Unione europea del 1o novembre 2012 ad auto-segnalare alla Consob ossia all'ente di vigilanza sulla borsa di Milano, soltanto le vendite allo scoperto di tipo « naked» e « naked nette», ovverosia gli hedge fund sono obbligati ad auto-segnalare vendite allo scoperto eseguite su azioni inesistenti di società italiane (banche o altre società quotate italiane) o sull'Eft italiano (il Mercato italiano di borsa o su altri Eft contenenti titoli italiani (Eurostock 50). Si evince quindi che gli hegde fund sono obbligati dal regolamento dell'Unione europea a segnalare alla Consob soltanto le vendite allo scoperto eseguite su azioni italiane, di cui l’hedge fund in realtà non ha disponibilità, non avendole nemmeno prese effettivamente in prestito da altre banche, essendo in realtà titoli la cui esistenza sarebbe stata inventata, ma che l’hedge fund ha però venduto in una notte per provocarne il crollo la mattina seguente. Gli hegde fund non sono invece obbligati dal regolamento dell'Unione europea a segnalare alla Consob tutte le altre vendite allo scoperto ossia quelle eseguite prendendo in prestito, da altre banche, azioni società italiane, pertanto non sono obbligati a segnalare alla CONSOB le vendite allo scoperto eseguite su azioni italiane realmente esistenti che rappresentano circa il 90 per cento delle vendite allo scoperto. Su queste vendite allo scoperto su titoli italiani, che costituiscono quindi circa il 90 per cento delle vendite allo scoperto eseguite dagli hedge fund, non esiste nemmeno un obbligo da parte degli hedge fund, di auto-segnalarsi alla Consob;
    altri Stati come la Svezia, che aveva già nazionalizzato le proprie banche nei primi anni 90, oggi ha ben 4 banche tra le prime 10 – in relazione ad un campione di 51 istituti di credito partecipanti agli ultimi stress test europei. Mentre altri Stati provvedevano con diverse misure a mettere in sicurezza il proprio sistema bancario, il Governo italiano pro tempore rimaneva immobile evitando ogni genere di iniziativa volta a garantire la stabilità del sistema finanziario; questo immobilismo ha portato le principali banche italiane, tra le più grandi d'Europa, agli ultimi posti della stessa classifica della Bce;
    nonostante la consapevolezza ormai diffusa che le reali cause dell'attuale «crisi di sistema» siano attribuibili al sistema stesso e non alle famiglie o alle piccole e medie imprese, il Governo pro tempore il 16 novembre 2015, ha ugualmente deciso introdurre, con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, con il parere favorevole della maggioranza parlamentare, le nuove regole dettate dalla direttiva BRRD senza alcuna esitazione. Trattasi di norme volte a prevenire le crisi trasformando la Banca d'Italia e la Bce, secondo i presentatori del presente atto di indirizzo in due «indovini» e contemporaneamente giudici, che possono predire e prevenire le crisi causate dagli amministratori, risanando i «buchi di bilancio» con i fondi degli azionisti, obbligazionisti di fatto, subordinati e correntisti con attivo superiore ai 100.000 euro, compresi i conti correnti delle imprese, mettendo in serio rischio la stabilità e posti di lavoro;
    dopo soli 6 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo che recepisce la direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie, il 22 novembre 2015, è stata messa in atto, per la prima volta in Italia, una delle procedure previste dalla BRRD; il Governo pro tempore ha deciso di disporre la procedura del « burden sharing», usando i risparmi di azionisti e obbligazionisti subordinati di Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cariferrara e Carichieti per ripianare i buchi di bilancio creati da crediti «tossici» concessi dagli amministratori. La procedura messa in atto colpì circa 12.000 piccoli risparmiatori, molti dei quali senza le credenziali per poter acquistare quei prodotti finanziari, spinti e consigliati ad acquisti incauti dalle stesse banche coinvolte. La procedura ha previsto anche la creazione di un fondo per la gestione degli NPL e la creazione di 4 nuove banche che, attualmente, non trovano acquirenti nel mercato, anche a causa della mancanza di fiducia arrecata dal provvedimento del Governo. Il fallimento della BRRD è arrivato dopo poco più di un anno, il 19 dicembre 2016; il Governo che ha rifiutato qualsiasi intervento pubblico in favore delle 4 banche messe in risoluzione nel 2015, comunicava al Parlamento la volontà di mettere a disposizione 20 miliardi di euro a favore delle banche private che ne faranno richiesta;
    la denunciata gestione incontrollata sta inoltre mettendo a rischio numerosi posti di lavoro in molte banche; durante l'assemblea di MPS del 24 novembre 2016 si è aperta la procedura prevista dal contratto nazionale per il confronto tra sindacati e azienda sull'implementazione del piano industriale approvato dalla banca il 24 ottobre 2016. Il primo incontro tra le parti, ha spiegato a margine dell'assemblea Antonio Damiani della Fisac Cgil, è in calendario domani e si focalizzerà sull'attivazione del «fondo di solidarietà» per gli esuberi previsti dal piano (2.900 a fronte di 300 assunzioni), con «i primi 600 esuberi che lasceranno la banca entro aprile 2017»;
    una crisi del credito simile a quella che stiamo vivendo oggi si è già verificata nel 29; la crisi fu mondiale, virale, l'Italia capì come difendersi dalla stagnazione economica nel 1936 anno in cui venne ridisegnato l'intero sistema creditizio nel segno della separazione fra banca e industria e della separazione tra credito a breve e a lungo termine. In particolar modo, si sancì che l'attività bancari doveva essere ritenuta funzione di interesse pubblico, fu costituito il nucleo delle Bin (Banche di interesse nazionale) costituito da: Banca Commerciale Italiana, Credito italiano e Banco di Roma a capitale pubblico; si concentrò l'azione di vigilanza nell'ispettorato – organo pubblico di nuova creazione presieduto dal Governatore e operante anche con mezzi e personale della Banca d'Italia, ma diretto da un comitato di ministri presieduto dal capo del Governo – per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;
    la legge Bancaria del 1936, rimasta in vigore fino al 1992, venne sostituita dal testo unico bancario con il decreto legislativo n. 481 del 14 dicembre 1992; negli stessi anni in antitesi, il sistema bancario svedese come quello norvegese, dopo 20 anni, uscendo dalla cosiddetta «liberalizzazione finanziaria» del 1973 passò alla nazionalizzazione del sistema bancario. La storia bancaria italiana sembra ricalcare quella svedese e norvegese che dopo aver liberalizzato le banche si accorsero dei danni che erano in grado di fare se non opportunamente controllate e l'epilogo fu la nazionalizzazione. Le banche in Italia dopo il 1992 non sarebbero state più banche ma industrie a scopo di lucro prede degli speculatori;
    con la legge 29 gennaio 1992, n. 35 vennero privatizzate le banche dell'Iri azioniste di Banca d'Italia; nove giorni dopo, venne modificato l'articolo 25 dello statuto della Banca d'Italia con cui vennero accolte le disposizioni della legge 7 febbraio 1992 n. 82, firmata dal Carli che conferisce al Governatore della Banca d'Italia Ciampi, il potere esclusivo di variare il tasso ufficiale di sconto di sua libera iniziativa. La norma risulterebbe ininfluente se le banche azioniste di Banca d'Italia fossero rimaste pubbliche – ossia di proprietà dell'Iri – ma nove giorni prima furono privatizzate divenendo, in seguito a varie operazioni di mercato, le attuali Banca Intesa, Unicredit, Carisbo e Carige. La norma avrà una portata devastante sulle generazioni future: il Governatore della neo «Bankitalia spa» varierà il tasso ufficiale di sconto (a decorrere dal 1o gennaio 1999, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) sostituisce il tasso ufficiale di sconto (TUS), fissato dalla Banca d'Italia ed applicato nelle sue operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario) sempre al ribasso portandolo dal 15 per cento di settembre 1992 ad oggi che è lo 0,05 per cento. Contestualmente 21 banche d'affari straniere fanno contrarre, a partire dal 1992, al Tesoro dello Stato italiano circa 120 miliardi di euro di derivati sul tasso con clausola « killer» «banca vince se tasso cala»; queste contrattazioni arrecano allo Stato italiano una perdita addebitata sul conto corrente del Tesoro quantificata ad oggi in non meno di 220 miliardi di euro. L'esistenza della clausola « killer» nei contratti derivati sottoscritti dal Tesoro è certa, diversamente il mark to market ad oggi non sarebbe negativo per il Tesoro per 42 miliardi di euro;
    il 18 febbraio 1992 venne firmato il decreto del Tesoro n. 44 con cui si autorizzò la possibilità di piazzare derivati (autorizzati in Italia dall'articolo 23 della legge n. 1 del 2 gennaio 1991) al Tesoro dello Stato italiano anche da parte di banche straniere aventi filiale in Italia;
    il Governatore della controllata Bankitalia SPA che dal 1992 variava il tasso al ribasso, apparentemente mostrando di non sapere che contestualmente una ventina di banche d'affari straniere piazzavano al Tesoro dello Stato italiano e 900 enti locali italiani contratti derivati, difficili da reperire, con clausola cosiddetta killer, «banca vince se tasso cala» ha provocato, a conti fatti, un addebito sul conto corrente del Tesoro di aggiuntivi interessi, oltre a quelli già pagati sui titoli di Stato e sui prestiti sottostanti di 500 miliardi di euro dal 1992 ad oggi. Tali oneri sono stati pagati dai cittadini italiani con ad esempio le accise su carburante auto, luce, gas da riscaldamento (spese quotidiane), che sono più che raddoppiate,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative, nelle opportune sedi, volte a:
   a) abrogare la direttiva sul bail in o eventualmente modificarne o sospenderne l'efficacia;
   b) introdurre misure volte a garantire ai clienti degli istituti di credito e delle imprese di investimento l'accesso ad informazioni quali identità del richiedente, importo del finanziamento e garanzie prestate delle operazioni di importo superiore a cinquecentomila euro, al fine di consentire loro un'adeguata valutazione patrimoniale e di solvibilità;
   c) far sì che i finanziamenti della Banca centrale europea alle banche con sede legale e amministrazione centrale nei singoli Stati membri siano prioritariamente destinati al credito per lo sviluppo delle piccole e medie imprese ed al finanziamento dell'economia reale;
   d) introdurre un regolamento in base al quale, un titolo non può essere venduto allo «scoperto» mediante cosiddette operazioni di «short selling»;
   e) disporre la nazionalizzazione di Banca d'Italia in modo tale da evitare ogni possibile conflitto di interesse tra soggetti vigilati ed organo vigilante e da porre rimedio al carente esercizio del potere di vigilanza che indurrebbe ad aumentare la portata degli effetti pregiudizievoli delle crisi bancarie;
   f) predisporre strumenti volti a fornire un'informazione piena e consapevole ai consumatori in merito agli investimenti effettuati in prodotti finanziari, prevedendo in particolare «prospetti informativi» chiari, leggibili e scritti in maniera semplice e comprensibile come ad esempio l'indicazione degli «scenari probabilistici»;
   g) introdurre la separazione delle banche commerciali che investono in economia reale dalle banche di investimento;
   h) valutare la possibilità di introdurre nuovi strumenti, quali i warrant che concedono la facoltà di acquistare una determinata quantità di titoli ad una certa scadenza e ad un prezzo determinato, per gli azionisti non istituzionali delle banche oggetto di risoluzione della crisi e di liquidazione;
   i) disporre un tempestivo ristoro degli obbligazionisti subordinati che hanno perso i propri risparmi, per il valore di investimento delle rispettive posizioni, a seguito dell'applicazione delle nuove norme sul bail-in ed introdurre una specifica normativa che consenta il ricorso allo strumento della « class action», in linea con quanto previsto nell'A.C. 1335 approvato dalla Camera dei deputati;
   l) per i risparmiatori di Banca popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti oggetto di risoluzione e liquidazione, estendere il rimborso del Fondo di solidarietà:
    a) ai detentori di «obbligazioni subordinate» acquistate presso le sedi di Banca popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti il cui contratto non sia stato concluso in contropartita diretta con la banca a causa della discrezionalità dell'istituto di credito il quale ha provveduto a selezionare obbligazioni dal mercato secondario non inserite nel portafoglio della medesima banca, rendendo in tal modo la stessa banca «intermediaria» invece che «controparte diretta»;
    b) ai detentori di «obbligazioni subordinate» che soddisfano i requisiti previsti dal medesimo decreto ma che abbiano provveduto ad acquistarle nelle sedi di istituti di credito diversi da Banca popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti;
    c) ai detentori di «obbligazioni subordinate» che soddisfano i requisiti previsti dal medesimo decreto che abbiano provveduto ad acquistarle successivamente al 12 giugno 2014;
    d) ai detentori di «obbligazioni subordinate» che dal 2013 al 2015 abbiano una media del reddito rilevante ai fini Irpef inferiore a 35 mila euro;
   m) qualora l'importo del risarcimento degli obbligazionisti, in ordine alle risorse disponibili, risulti parziale, predisporre sull'integrazione anche mediante la trasferibilità agli obbligazionisti delle deferred tax asset di TIPO 2 in possesso delle banche in crisi attraverso la relativa trasformazione in crediti d'imposta;
   n) predisporre adeguate misure per le banche in crisi ed oggetto di liquidazione finalizzate ad una gestione interna delle sofferenze, in modo tale da evitare ogni genere di dismissione dei portafogli di crediti per un valore esiguo e pregiudizievole per la stabilità finanziaria delle medesime banche e conseguentemente, da salvaguardare il personale evitando l'assunzione di misure penalizzanti per lo stesso;
   o) aumentare il limite di 8 miliardi di euro di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, oltre il quale le banche popolari devono trasformarsi in società per azioni, adottando la soglia dei 30 miliardi di euro, in coerenza con la quantificazione operata dall'articolo 6 (4) del regolamento (UE) n. 1024/2013 in riferimento alle banche «significative», nonché introdurre una proroga, per un congruo periodo, del termine per la trasformazione;
   p) modificare la normativa di settore della centrale dei rischi (CR) predisponendo criteri oggettivi ed inderogabili ai sensi dei quali vengono effettuate le segnalazioni, evitando possibili casi di conflitto di interesse e personalizzazioni, così come si è evinto per diversi istituti di credito in crisi finanziaria ed oggetto di risoluzione e liquidazione, con particolare riguardo ai grandi imprenditori presumibilmente esclusi dalle segnalazioni;
   q) individuare criteri oggettivi di erogazione del credito a fronte della prestazione di specifiche garanzie e favorire l'introduzione di misure più rigide al fine di far emergere con chiarezza i crediti deteriorati dai documenti contabili degli istituti di credito;
   r) modificare il codice penale rafforzando le pene disposte per i reati di truffa, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta ed ostacolo alla vigilanza e, in particolar modo a rafforzare le misure cautelari e di sequestro preventivo per i membri degli organi di amministrazione e controllo degli istituti di credito e delle imprese finanziarie, nonché a estendere tali nuove previsioni anche alle società di revisione contabile;
   s) disporre per gli organi di amministrazione e controllo, per i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali degli istituti di credito e delle imprese di investimento una cauzione speciale vincolata presso la Banca d'Italia e pari ad una percentuale non inferiore al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi;
   t) favorire da parte degli istituti di credito e delle imprese di investimenti la predisposizione di principi contabili chiari al fine di monitorare il volume di «moneta bancaria» creata;

  impegna se stessa e i propri organi, ciascuno per le proprie competenze, a deliberare in ordine all'istituzione di una Commissione d'inchiesta sullo stato del sistema bancario e finanziario negli ultimi trent'anni.
(1-01460) «Villarosa, Pesco, Alberti, D'Uva».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

banca

regolamento CE

risoluzione