ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01228

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 609 del 19/04/2016
Abbinamenti
Atto 1/01187 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01195 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01218 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01223 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01225 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01226 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01227 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01230 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01233 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01248 abbinato in data 04/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 19/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 19/04/2016
LA RUSSA IGNAZIO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 19/04/2016
MAIETTA PASQUALE FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 19/04/2016
MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 19/04/2016
NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 19/04/2016
PETRENGA GIOVANNA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 19/04/2016
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 19/04/2016
TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 19/04/2016
TOTARO ACHILLE FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 19/04/2016


Stato iter:
04/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/04/2016
Resoconto PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
 
PARERE GOVERNO 04/05/2016
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/05/2016
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto ROCCELLA EUGENIA MISTO-USEI-IDEA
Resoconto FUCCI BENEDETTO FRANCESCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto MARTELLI GIOVANNA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/04/2016

DISCUSSIONE IL 27/04/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/04/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/05/2016

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 04/05/2016

PARERE GOVERNO IL 04/05/2016

DISCUSSIONE IL 04/05/2016

VOTATO PER PARTI IL 04/05/2016

RESPINTO IL 04/05/2016

CONCLUSO IL 04/05/2016

Atto Camera

Mozione 1-01228
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo presentato
Martedì 19 aprile 2016
modificato
Mercoledì 4 maggio 2016, seduta n. 619

   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione del cosiddetto turismo procreativo, vale a dire di quel fenomeno per cui coppie italiane che non possono avere figli si avvalgono della tecnica della surrogazione di maternità in un Paese estero in cui la stessa è consentita;
    questa pratica è, infatti, illegale nel nostro e nella maggior parte dei Paesi europei, con eccezione di Regno Unito, Grecia, Paesi Bassi, Romania, Russia e Ucraina;
    la surrogazione di maternità può assumere due forme distinte: nella prima si tratta specificamente di una surrogazione di concepimento e gestazione, ossia la situazione in cui l'aspirante madre demanda ad un'altra donna sia la produzione di ovociti, sia la gestazione, non fornendo alcun apporto biologico;
    nella seconda si dà corso, invece, a una surrogazione di gestazione, comunemente detta «affitto di utero» o «surrogazione di utero», nella quale l'aspirante madre produce l'ovocita il quale, una volta fecondato dallo spermatozoo dell'aspirante padre, viene impiantato nell'utero di un'altra donna che fungerà esclusivamente da gestante;
    la diffusione del turismo procreativo discende dal divieto di surrogazione di maternità previsto nel nostro ordinamento dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che all'articolo 12 stabilisce che «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
    il ricorso a pratiche di surrogazione di maternità effettuato all'estero, tuttavia, non è in Italia penalmente sanzionabile per effetto di tale norma;
    di conseguenza, sotto il profilo della responsabilità penale afferente alla surrogazione di utero effettuata all'estero la giurisprudenza ha utilizzato approcci diversi, concentrandosi prevalentemente, almeno in una prima fase, sull'analisi della configurabilità del reato di alterazione di stato, di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice penale, che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni «chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità»;
    in dottrina si è ampiamente discusso se l'indicazione della madre biologica nel certificato di nascita rilasciato nel Paese estero sia circostanza idonea ad integrare la fattispecie di cui al citato articolo, posto che nel certificato di nascita rilasciato dall'autorità straniera appare il nome della madre biologica, anziché quello della donna che ha partorito, e la parte maggioritaria ha ritenuto applicabile tale fattispecie di reato alla surrogazione di utero;
    in via generale, la dottrina italiana maggioritaria si è, infatti, mostrata restia ad accettare un'attribuzione della qualifica di madre alla donna non gestante, adottando come parametro fondante il concetto giuridico di madre l'esperienza della maternità e non il mero dato biologico, come anche sembra discendere dal citato articolo 269 c.c.;
    si è quindi ritenuto che per integrare il concetto giuridico di madre non sia sufficiente il mero dato biologico, ma sia necessario non solo considerare lo strettissimo legame che intercorre durante la gravidanza, ma anche che l'apporto biologico sia accompagnato dalla decisione responsabile di giungere alla generazione di una nuova vita;
    la giurisprudenza, sinora, si è pronunciata in rare occasione sul tema generale della surrogazione di maternità e, solo recentemente, si è trovata a far fronte alle conseguenze giuridiche del cosiddetto turismo procreativo;
    con riferimento all'applicabilità del reato di cui al citato articolo 567 del codice penale, una interpretazione diversa è stata fornita nell'aprile dal 2014 con una sentenza del tribunale di Milano, nella quale si è affermato che la trascrizione del certificato di nascita estero non avrebbe effetto costitutivo dello status filiationis, ma solamente un mero effetto di pubblicità del registro di stato civile dell'atto formatosi all'estero, negando, di conseguenza, la configurabilità del delitto di alterazione di stato nella mera richiesta di trascrizione del certificato di nascita estero;
    di contro, la sentenza del tribunale di Milano ha, invece, riconosciuto i due coniugi indagati colpevoli del reato di cui all'articolo 495 del codice penale, «Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri», il quale punisce con la reclusione da uno a sei anni «chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o le altre qualità della propria o dell'altrui persona» a causa della falsa dichiarazione resa dal marito in ordine alla qualifica di madre biologica della moglie;
    in base alla sentenza, la falsa dichiarazione che si effettua nei casi di surrogazione di maternità sarebbe diretta a sottrarre al patrimonio conoscitivo dell'ufficiale d'anagrafe un elemento potenzialmente valutabile ai fini del rifiuto della trascrizione, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in forza del quale gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico;
    il giudice di Milano nella sentenza ha, inoltre, rilevato come seppure sia vero che il desiderio di genitorialità è pregevole e che la famiglia, intesa in senso lato, sia oggetto di specifica tutela costituzionale, tanto non vale «allorché tale desiderio sia soddisfatto ad ogni costo, anche a probabile discapito del nascituro»;
    la legislazione nazionale sul tema della filiazione, dalla Costituzione in poi, e quella sulle adozioni, dedicano grandissima attenzione a che il desiderio di genitorialità non urti contro i diritti del minore e non travalichi il dato materiale, cioè, per dirla con il giudice di Milano, «le condizioni per mezzo delle quali due soggetti possono naturalmente generare»;
    la maternità surrogata sta diventando un vero e proprio business, basato sullo sfruttamento del corpo delle donne e realizzato in spregio dei diritti più elementari dei bambini che sono trasformati in merci sul mercato internazionale della riproduzione;
    in India il business della maternità surrogata vale oltre due miliardi di dollari l'anno: le «volontarie» sono reclutate nelle zone più povere e producono più di millecinquecento bambini all'anno; la maggior parte della domanda viene dall'estero, spinta dai prezzi bassi: tra i venticinquemila e i trentamila dollari, rispetto ai cinquantamila dollari del trattamento in Usa;
    le «volontarie» che entrano nel circuito legale delle cliniche per la maternità surrogata guadagnano tra gli ottomila e i novemila dollari a gestazione, una cifra che in India corrisponde a dieci anni di lavoro di un operaio non specializzato, mentre quelle che ne rimangono al di fuori sono reclutate da veri e propri « scout», attivi nelle zone più povere, sono pagate molto meno – tra tre e cinquemila dollari – e sono costrette a firmare dei contratti che non prevedono alcun supporto medico post-parto;
    anche negli Stati Uniti il business della maternità surrogata aumenta a ritmo esponenziale, con un numero di nascite di oltre duemila bambini ogni anno, ma i costi complessivi sono molto più elevati e si assestano tra centotrentamila e duecentomila dollari;
    le madri surrogate non hanno alcun diritto sui bambini che pure portano in grembo, e tantomeno sono tutelati in alcun modo quelli dei neonati, costretti a separarsi dalla madre biologica subito dopo il parto, evento assolutamente traumatico;
    il 17 dicembre 2015, nel corso dell'assemblea plenaria del Parlamento europeo, è stato approvato il «Rapporto annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo riguardo il 2014 e le politiche dell'Unione europea in materia»;
    nel Rapporto è stato recepito un emendamento con il quale si afferma che il Parlamento europeo «condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce; considera che la pratica della maternità surrogata, che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba esser vietato e trattato come questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani» a disposizione dell'Unione europea nel dialogo con i Paesi terzi;
    il 18 marzo 2016, il Comitato nazionale per la bioetica, organo di consulenza al Governo, al Parlamento e alle altre istituzioni, ha approvato una mozione con la quale definisce la maternità surrogata come «un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione», ritenendo che «l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i princìpi bioetici fondamentali»;
    la legge sulla procreazione medicalmente assistita ha lasciato un vuoto normativo, nulla prevedendo in ordine alla liceità o meno della surrogazione di utero, e più in generale di maternità, attuata all'estero da cittadini italiani;
    appare doveroso affermare dei princìpi chiari e ideare strumenti legali in ambito nazionale e internazionale allo scopo di prevenire l'abuso di diritti umani come lo sfruttamento delle donne e il traffico di essere umani, con messi alla pratica della maternità surrogata e realizzare, al contrario, la protezione dei diritti e il benessere dei bambini,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che il reato di surrogazione di maternità, di cui alla legge n. 40 del 2004, sia in ogni caso punibile anche se commesso all'estero da cittadini italiani;
   a sostenere ogni iniziativa in ambito europeo e internazionale volta a prevenire e contrastare il ricorso a pratiche di surrogazione di maternità, e a riaffermare in ogni sede la tutela e il rispetto per i diritti delle donne e dei bambini;
   nel rispetto dell'autonomia scolastica, a favorire la realizzazione nelle scuole superiori di iniziative di informazione e comunicazione sulla maternità e paternità come scelta consapevole e responsabile, anche attraverso il coinvolgimento degli alunni e delle famiglie.
(1-01228) «Rampelli, Cirielli, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti del bambino

diritti umani

diritti della donna