ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01226

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 608 del 18/04/2016
Abbinamenti
Atto 1/01187 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01195 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01218 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01223 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01225 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01227 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01228 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01230 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01233 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01248 abbinato in data 04/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: RONDINI MARCO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 18/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016
ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016
ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016
BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016
GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016
PICCHI GUGLIELMO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 18/04/2016


Stato iter:
04/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/04/2016
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/04/2016
Resoconto GIULIANI FABRIZIA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto BERGONZI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MARZANO MICHELA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/04/2016
Resoconto PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
 
PARERE GOVERNO 04/05/2016
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/05/2016
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto ROCCELLA EUGENIA MISTO-USEI-IDEA
Resoconto FUCCI BENEDETTO FRANCESCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto MARTELLI GIOVANNA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/04/2016

DISCUSSIONE IL 18/04/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/04/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/04/2016

DISCUSSIONE IL 27/04/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/04/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/05/2016

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 04/05/2016

PARERE GOVERNO IL 04/05/2016

DISCUSSIONE IL 04/05/2016

VOTATO PER PARTI IL 04/05/2016

RESPINTO IL 04/05/2016

CONCLUSO IL 04/05/2016

Atto Camera

Mozione 1-01226
presentato da
RONDINI Marco
testo presentato
Lunedì 18 aprile 2016
modificato
Mercoledì 4 maggio 2016, seduta n. 619

   La Camera,
   premesso che:
    in concomitanza con la discussione sul riconoscimento dei matrimoni omosessuali, (presumibilmente anche con finalità strumentali volte a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dal tema principale, ossia la violazione manifesta del riconoscimento della famiglia quale nucleo fondamentale della società ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione), è tornata di estrema attualità la questione della pratica disumana della maternità surrogata;
    il legislatore già nel 2004 con l'approvazione della legge n. 40 aveva fissato il divieto della pratica della maternità surrogata. L'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 ha sancito che chiunque in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizzata la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;
    la legge n. 40 che, di fatto, è stata depotenziata a «colpi» di sentenze, anche in relazione al divieto di maternità surrogata non trova piena applicazione. Il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente non sono applicate né alle coppie italiane che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero né a chi organizza e pubblicizza in Italia la maternità surrogata, predisponendo il ricorso alla pratica fuori dal nostro Paese;
    fa riflettere ad esempio come personaggi pubblici, noti anche per i loro incarichi di responsabilità politica istituzionale, abbiano reso palese, attraverso i canali mediatici, di aver violato la legge, avallando, così, la tesi di una impunità di fatto;
    appare irragionevole ai firmatari del presente atto di indirizzo come il Parlamento e il Governo, al fine di chiarire l'appartenenza della materia alla sfera tipica della discrezionalità legislativa, non abbiano mai sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti di sentenze dove l'autorità giudiziaria ha proceduto all'auto-produzione della disposizione normativa introducendo, di fatto, il riconoscimento della step child adoption anche in casi di ricorso alla maternità surrogata;
    il business della maternità surrogata si è rapidamente esteso ed organizzato. Le aree principali dove opera questa rete sono il Canada, gli Stati Uniti, l'India e l'Ucraina. Negli USA si spendono in media 89 mila euro, in Ucraina 43 mila euro, in India 42 mila euro. In Ucraina può scendere anche a 5-8 mila euro. Alcuni «cataloghi» permettono di scegliere il corredo genetico – colore degli occhi, capelli, e altro – del nascituro. Il punto non è solo la gestational surrogacy, ma anche la cosiddetta third-party reproduction, dove madre e padre legalmente riconosciuti non entrano mai in gioco coi loro corpi e il loro corredo genetico e l'alterità del figlio è integrale. Ogni anno si stima che circa 4.000 coppie italiane si rivolgano a centri ucraini;
    si avverte che sta accadendo qualcosa di poco chiaro, si percepisce che ci sono forze che utilizzano strategie articolate per giungere al proprio obiettivo. L'obbiettivo è quello antico, di scardinare le tradizioni, l'identità culturale, sociale e religiosa del nostro Popolo;
    si tratta di una strategia più volte collaudata che si fonda ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo sulla reiterazione della menzogna, sullo sfruttamento di singoli casi che non possono non colpire la sensibilità umana, sul bombardamento mediatico, sulla imposizione di uno standard culturale;
    questo metodo apologetico, già sperimentato tante volte in passato, ha l'obbiettivo di ottenere una crescente adesione alle tesi di un gruppo inizialmente piccolo usando la leva della emotività anziché quella della ragione;
    l'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazione sfocia, oggi giorno, in un vero e proprio allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffonde un pensiero unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, irragionevoli; alcune amministrazioni comunali, ad esempio, hanno approvato proposte finalizzate a cancellare dai documenti ufficiali la definizione di padre e madre per sostituirla con espressioni quali genitore 1 e genitore 2, oppure genitore richiedente o altro genitore;
    Chesterton scriveva: «La grande marcia della distruzione culturale proseguirà. Tutto verrà negato. Tutto diventerà un credo. Accenderemo fuochi per testimoniare che due più due fa quattro». Con queste parole Chesterton intendeva dire che ciò che fino ad allora era stata un'affermazione di buon senso e di razionalità – per esempio che tutti nasciamo da un uomo e da una donna – in futuro sarebbe diventata una tesi da bigotti, un dogmatismo da condannare e sanzionare. Sosteneva che ci si doveva preparare alla grande battaglia in difesa del buon senso;
    fa riflettere pensare che coloro che sostengono che sia giusto anteporre la libertà di scelta della donna rispetto alla tutela della vita nascente siano gli stessi che da un lato, si impegnano affinché, ad esempio, si preveda anche per legge che i cuccioli di animale non debbano essere separati dalle proprie madri e, dall'altro lato, vogliono che il desiderio alla genitorialità sia riconosciuto senza alcun limite e che si possa realizzare anche attraverso la compravendita dell'utero di donne disperate;
    alla luce delle considerazioni esposte, fa riflettere come in questi giorni il Consiglio d'Europa abbia accolto un ricorso della Cgil per la mancata applicazione della norma sull'interruzione volontaria di gravidanza e stabilito che nel nostro Paese le pazienti continuano a incontrare «notevoli difficoltà» nell'accesso ai servizi, nonostante quanto previsto dalla legge n. 194. La sentenza ha inoltre sancito che l'Italia discrimina medici e personale sanitario che non hanno optato per l'obiezione di coscienza. Questa decisione del Consiglio d'Europa potrebbe mettere a rischio il diritto all'obiezione di coscienza;
    con l'ampliamento – determinato dal trattato di Maastricht – delle competenze e degli obiettivi comunitari anche al di là di quelli strettamente mercantilistici, sono però apparse evidenti e non più trascurabili le interferenze tra la realizzazione del mercato unico e la disciplina dello status delle persone e dei rapporti di famiglia. Così, pur sempre difettando di una diretta competenza comunitaria a regolare, sul piano sostanziale, tale tipo di rapporti, l'azione delle istituzioni ha assunto una crescente incidenza sul diritto di famiglia, fino a condizionare pesantemente la disciplina al riguardo vigente nei singoli Stati membri;
    ad una prima fase, contrassegnata dall'emanazione di atti non vincolanti, specialmente del Parlamento europeo, quali ad esempio le numerose risoluzioni in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, tra cui quelle sulla parità dei diritti per gli omosessuali nell'Unione europea, è seguita una seconda fase in cui l'impatto del processo di integrazione europea è andato facendosi sempre più pregnante, sia per la natura degli atti che hanno assunto la forma di strumenti comunitari vincolanti, sia per le finalità perseguite;
    l'incidenza del diritto dell'Unione europea sulla disciplina nazionale si è realizzata anche attraverso la tutela dei diritti fondamentali di cui la Corte del Lussemburgo si è resa principale promotrice;
    oggi, a seguito dell'entrata in vigore della riforma di Lisbona, una codificazione dei diritti fondamentali, per di più con forza giuridica pari a quella dei trattati, esiste anche a livello dell'Unione europea e si identifica, come noto, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
    in questa Europa, dove prevale esclusivamente la ragione economica, una politica interna occasionale e una politica estera ondivaga, la difesa della sovranità nazionale su temi di tale rilevanza politica deve essere considerata una priorità;
    le decisioni prese in Europa non possono condizionare in alcun modo il diritto alla sovranità nazionale di ogni Stato membro di legiferare in piena autonomia in ambiti etici di tale importanza. Notizie che apparentemente possono essere colte come segnali positivi; si pensi al voto contrario espresso dalla Commissione affari sociali del Consiglio d'Europa sul rapporto «Diritti umani ed i problemi etici legati alla surrogacy», presentato dalla deputata belga Petra de Sutter, ginecologa, favorevole da sempre alla regolamentazione della gpa, vanno considerate sempre, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, nel loro complesso, come vere e proprie ingerenze su tematiche che non devono essere affrontate da questa Europa, incapace, ad oggi, di riconoscere le sue stesse radici;
    la pratica disumana della maternità surrogata o utero in affitto che rappresenta la mercificazione dei bambini e lo sfruttamento del corpo delle donne deve essere condannata come un crimine nei confronti dell'umanità;
    in questa occasione bisogna, con coerenza, ricordare che qualsiasi intervento legislativo volto a garantire il rispetto della donne nell'esercizio dei loro diritti, al fine di raggiungere una piena pari opportunità, non è nulla se si contrappone, nei fatti, ad un totale disinteresse delle istituzioni dinnanzi a casi di recrudescenza di una violenza sistematica nei confronti delle donne, umiliate e sfruttate attraverso pratiche orribili come il ricorso alla maternità surrogata;
    è necessario quindi che si promuova a livello internazionale una moratoria per bandire questo crimine,

impegna il Governo:

   a farsi promotore, in tutte le sedi competenti, di una moratoria internazionale della pratica, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo disumana, della maternità surrogata;
   ad assumere tutte le iniziative di competenza per far sì che possano essere applicate le sanzioni previste dalla legge n. 40 del 2004 per la surrogazione di maternità;
   a promuovere una maggiore consapevolezza sul tema e ad adottare ogni iniziativa di competenza, in sede europea, affinché si possa diffondere una cultura di tutela dei diritti del nascituro e del minore che sarebbero lesi dal ricorso a pratiche di maternità surrogata.
(1-01226) «Rondini, Saltamartini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Picchi, Gianluca Pini, Simonetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

diritti umani

competenza comunitaria