ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01225

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 608 del 18/04/2016
Abbinamenti
Atto 1/01187 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01195 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01218 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01223 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01226 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01227 abbinato in data 18/04/2016
Atto 1/01228 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01230 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01233 abbinato in data 27/04/2016
Atto 1/01248 abbinato in data 04/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: DELLAI LORENZO
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 15/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 15/04/2016
SANTERINI MILENA DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 15/04/2016
FAUTTILLI FEDERICO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 15/04/2016
CAPELLI ROBERTO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 15/04/2016
PIEPOLI GAETANO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 15/04/2016
SBERNA MARIO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 15/04/2016
BARADELLO MAURIZIO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 18/04/2016
CALABRO' RAFFAELE AREA POPOLARE (NCD-UDC) 04/05/2016


Stato iter:
04/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/04/2016
Resoconto GIULIANI FABRIZIA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto BERGONZI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MARZANO MICHELA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/04/2016
Resoconto PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
 
PARERE GOVERNO 04/05/2016
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/05/2016
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto ROCCELLA EUGENIA MISTO-USEI-IDEA
Resoconto FUCCI BENEDETTO FRANCESCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto MARTELLI GIOVANNA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/04/2016

DISCUSSIONE IL 18/04/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/04/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/04/2016

DISCUSSIONE IL 27/04/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/04/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 04/05/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/05/2016

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 04/05/2016

PARERE GOVERNO IL 04/05/2016

DISCUSSIONE IL 04/05/2016

VOTATO PER PARTI IL 04/05/2016

RESPINTO IL 04/05/2016

CONCLUSO IL 04/05/2016

Atto Camera

Mozione 1-01225
presentato da
DELLAI Lorenzo
testo presentato
Lunedì 18 aprile 2016
modificato
Mercoledì 4 maggio 2016, seduta n. 619

   La Camera,
   premesso che:
    la discussione sul tema delle unioni civili e i recenti fatti di cronaca che hanno riguardato note figure politiche hanno riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica la pratica aberrante della maternità surrogata;
    la maternità surrogata rappresenta indubbiamente un tema complesso e delicato e con numerose zone d'ombra;
    oggi, infatti, mediante la surrogazione di maternità, risulta concepibile che una donna esterna alla coppia possa portare nel proprio grembo un bimbo che sarà poi, a tutti gli effetti legali, figlio della coppia committente, sulla base di un «contratto» che può essere a titolo gratuito oppure oneroso. Dunque, la madre surrogata si obbliga a provvedere alla gestazione e al parto di un bambino che sarà poi «consegnato» alla coppia committente, rinunciando così a ogni diritto sul nascituro. Quali che siano le ragioni che spingono coppie e singoli a rivolgersi a questa pratica, resta il fatto che alla base vi è una sovrapposizione non condivisibile tra aspirazioni e diritti, che annulla ogni riferimento alla dimensione comunitaria e confina la maternità ad una prospettiva totalmente individualistica;
    nella maternità surrogata si chiede a una donna di portare in grembo un bambino, per poi darlo via appena nato. Le si chiede anche di mutare il suo comportamento e di rischiare di diventare poi sterile; di accettare le eventuali patologie legate allo stato di gravidanza, potenzialmente anche molto pericolose e talora mortali. La donna deve mettere a disposizione il suo metabolismo per il desiderio di genitorialità di altre persone, dalle quali è usata come un contenitore e un'incubatrice;
    in un mondo occidentale in cui, anche per le difficoltà economiche che gravano sulle famiglie, è sempre più difficile fare figli, la madre perde il diritto anche a essere chiamata mamma, costretta a sottoporsi totalmente alle esigenze del mercato, mentre, per chi può permetterselo, la «produzione» dei figli è appaltata in outsourcing, secondo criteri di convenienza industriale;
    la maternità surrogata o «gestazione per altri» o «utero in affitto» istituisce un contratto che stabilisce la proprietà del bambino come oggetto, di cui risulta molto difficile evitare la mercificazione, anche nel caso si dichiari la scelta libera della madre naturale; la natura commerciale del contratto è provata, in particolare, dall'obbligo di distinguere tra la donna che dona l'ovocita e la donna che effettivamente conduce la gravidanza;
    nella maternità surrogata il bambino, oltre ad essere sottratto alla propria madre biologica, viene espropriato del diritto a conoscere le proprie origini;
    è tempo dunque che i Paesi occidentali, dai quali partono i ricchi compratori, si assumano le loro responsabilità ponendo in atto iniziative e leggi per scoraggiare la domanda;
    la pratica della maternità surrogata si sta infatti diffondendo nel mondo, creando una pericolosa deriva verso quello che potremmo definire «diritto al figlio», senza alcun rispetto per i diritti umani e i principi etici fondamentali. L'Europa, in particolare, deve assumere un ruolo guida nella difesa dei diritti umani, anche e soprattutto in virtù dei suoi motivi fondanti;
    la maternità surrogata o «gestazione per altri» o «utero in affitto» risulta essere in contraddizione con i principi delle stesse istituzioni europee, contro lo sfruttamento del corpo umano, il diritto del bambino ad avere una madre, nonché con la Convenzione su diritti umani e biomedicina (Convenzione d'Oviedo) che prevede: «Il corpo umano e le sue parti non devono essere in quanto tali fonte di profitto» (articolo 21), con il diritto a conoscere le proprie origini o con la Convenzione sulle adozioni che stabilisce che le madri abbiano tempo dopo il parto prima del consenso all'adozione;
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla quale l'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, ha attribuito lo stesso valore giuridico vincolante dei trattati, è sicuramente il punto di riferimento in questo contesto;
    si segnala a questo proposito la condanna da parte del Parlamento europeo della pratica della surrogazione senza distinzione tra «altruistica» e «per profitto», e la richiesta, nella risoluzione adottata il 5 aprile 2011, agli Stati membri di riconoscere il grave problema della surrogazione della maternità, quale sfruttamento del corpo e degli organi produttivi, rilevando, allo stesso tempo, come nella surrogazione di maternità si ravvisi chiaramente il pericolo di considerare donne e bambini quali merci sul mercato internazionale della riproduzione sino a produrre l'effetto di incrementare la tratta di tali soggetti, nonché le adozioni illegali transnazionali;
    il 30 novembre 2015, la «Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia» del Parlamento europeo, al comma 114, nella parte sui diritti delle donne e delle ragazze ha condannato «la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani»;
    il 15 marzo 2016 la Commissione questioni sociali e salute del Consiglio d'Europa ha respinto l'adozione di un progetto di risoluzione e di un progetto di raccomandazione su «Diritti umani e questioni etiche relative alla gestazione per altri», in cui si chiedeva di regolare la gestazione per altri, evitando lo sfruttamento a scopo di lucro ma senza incoraggiare gli Stati membri del Consiglio a evitare tale pratica;
    il 2 febbraio 2016 si è costituita presso il Parlamento francese, su iniziativa tra le altre della filosofa Sylvaine Agacinski l'assise mondiale contro la pratica della maternità surrogata, ed è stata firmata la Carta per l'abolizione universale della maternità surrogata che esplicitamente chiede il bando dal mondo intero;
    anche l'Italia, dove la surrogazione di maternità è vietata, è chiamata a fare la sua parte, essendo ipocrita e inaccettabile per i presentatori del presente atto di indirizzo che il divieto di questa pratica sul suolo nazionale possa essere aggirato grazie all'impossibilità di sanzionarlo se la maternità surrogata è eseguita all'estero;
    sta accadendo in questo campo quanto accade già per la vendita di gameti per la fecondazione eterologa – un'altra modalità di commercializzazione del corpo umano e di sfruttamento del corpo delle donne – per la quale il divieto previsto dalla legge italiana è aggirato da alcune regioni con l'acquisto da altri Paesi, nei quali stranamente a differenza dell'Italia le donatrici sembrano abbondare;
    in realtà, nella surrogazione della maternità, come e più che nella «donazione» di gameti, si concretizza una crudele forma di sfruttamento della donna e del suo corpo (e non solo di esso); tali donne risultano vittime, in massima parte inconsapevoli, di un vero e proprio «turismo procreativo» e come tale da condannare e da perseguire al pari secondo i firmatari del presente atto del cosiddetto «turismo sessuale», perpetrato a danno di minori;
    in questo quadro fattuale, così articolato, è evidente come non siano poche le problematiche che sorgono sia dal punto di vista etico, che da quello giuridico. Difatti, sono pochi i Paesi in cui tale pratica risulta legale e molti quelli in cui, al contrario, non è consentita o addirittura non considerata affatto dall'ordinamento giuridico, nel senso che non è regolata da nessuna norma;
    una pratica che la legge n. 40 del 2004 vieta già in Italia, ma per la quale l'entità della pena prevista non consente l'automatica perseguibilità del reato quando questo sia commesso all'estero. Taluni Paesi, infatti, considerano tale pratica illecita, mentre altri, al contrario, ritenendola lecita, la regolamentano mediante apposite leggi;
    in generale, la maggior parte dei sistemi giuridici occidentali è orientata ad evitare gli atti dispositivi del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o quando rappresentino forme di possibile sfruttamento di condizioni di bisogno;
    per effetto delle pratiche surrogatorie (in particolar modo di quelle eterologhe), la maternità assume caratteri di sempre più marcata «procedimentalizzazione», che ne intaccano la naturale fisionomia «unitaria», a causa del coinvolgimento di figure diverse (la madre genetica, la madre biologica e la «committente»), tutte potenzialmente idonee a rivendicare un titolo di genitura esclusiva sul nato. Il diritto si muove quindi attualmente in un mare periglioso, essendo chiamato con maggior frequenza a stabilire quale, tra i diversi soggetti che pure hanno dato un contributo causale alla realizzazione di quell'articolato «procedimento medico-legale», in cui si risolve la maternità surrogata, debba essere considerato «genitore» agli effetti legali, con tutto quel che ne deriva in termini di assunzione dei diritti e delle connesse responsabilità sul nato. In particolare, ci si chiede se la prevalenza dovrà essere data in via di principio al fattore naturalistico o a quello volontaristico-sociale e, all'interno dello stesso fattore naturalistico, in caso di conflitto tra la madre genetica e quella uterina, quale sia quella a cui l'ordinamento debba accordare preferenza;
    nel nostro Paese, attualmente, la materia non è disciplinata in modo organico, ovvero con una legge apposita; il quadro di riferimento della normativa vigente è costituito unicamente dalla previsione contenuta al comma 6 dell'articolo 12 delle legge 19 febbraio 2004, n. 40, che punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 ad un milione di euro chi organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità;
    il divieto di maternità surrogata posto dalla legge italiana, disposto ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 delle legge n. 40 del 2004, benché presidiato da una sanzione penale (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 600.000 a un milione di euro) – sanzione applicabile, oltre che alle cliniche e al personale sanitario coinvolto nella procedura, anche ai soggetti che vi ricorrono (coppia committente e madre surrogata) – non risolve i problemi sopra accennati (potendo al massimo contribuire a prevenirli in virtù della forza deterrente della norma incriminante), dato che questi sono destinati a ripresentarsi tutte le volte che la maternità surrogata sia eseguita nonostante e contro il divieto legale;
    la disposizione citata si presta, infatti, ad essere facilmente elusa dal momento che essa non prevede che la surrogazione di maternità realizzata da un cittadino italiano possa essere perseguita anche se effettuata all'estero;
    non risultano infatti casi nel nostro territorio in cui il reato sia stato effettivamente commesso e quindi punito. In vari casi, anzi, i tribunali trascrivono gli atti di nascita di bambini nati all'estero la cui origine non è chiara, nel nome dell'interesse del minore a restare inserito nella coppia che ne ha chiesto l'ingresso in Italia, contestando invece altri tipi di reato come la falsa dichiarazione a pubblico ufficiale;
    né risulta che il Ministro della giustizia sia mai intervenuto per rendere perseguibile il reato commesso all'estero in singoli casi, come pure il codice penale gli avrebbe consentito;
    se, dunque, la legge n. 40 del 2004 ha ritenuto di dover vietare la pratica della surrogazione di maternità commessa in Italia, applicando addirittura ad essa una sanzione penale, è necessario prevedere che, in ossequio ai principi dell'universalità e della personalità della legge penale, tale reato sia punito, altresì, nel momento in cui sia commesso sul suolo estero dal cittadino italiano,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per mettere in atto tutti gli strumenti necessari per evitare la legittimazione della pratica della maternità surrogata in sede europea ed internazionale, intervenendo in particolare in sede di Onu, di Parlamento europeo e di Consiglio d'Europa, con particolare riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, alla Convenzione dei diritti del bambino del 1989, con annesso protocollo sulla vendita dei bambini (2000), alla Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 con la quale viene condannata la pratica della surrogazione, alla Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica della Unione europea in materia, adottata dalla planaria del Parlamento europeo il 30 novembre 2015, valutando anche l'opportunità di promuovere l'adozione, in ambito internazionale, di un protocollo aggiuntivo alla Cedaw (Carta contro lo sfruttamento e la schiavitù delle donne) che condanni la pratica della maternità surrogata;
   ad assumere iniziative normative volte a far sì che i fatti previsti dal comma 6 dell'articolo 12, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alla fattispecie della surrogazione di maternità, siano puniti anche quando commessi all'estero da cittadino italiano;
   a valutare l'opportunità di ricorrere, nel frattempo e per il tramite del Ministro di giustizia, al dispositivo dell'articolo 9 del codice penale, secondo il quale il cittadino che commette in territorio estero un reato per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore ai tre anni (come nel caso della maternità surrogata) può essere punito su richiesta del Ministro della giustizia;
   ad assumere iniziative volte a prevedere – in ogni caso – che la trascrizione in Italia dell'atto di nascita dei bambini nati all'estero attraverso le tecniche di maternità surrogata possa avvenire solo fornendo la copia originale del contratto di surroga, da depositare all'anagrafe del nato, dalla quale si evincano con chiarezza sia l'identità della madre surrogata, sia le generalità di eventuali fornitori di gameti, in moda da garantire al bambino la possibilità di conoscere in ogni momento le proprie origini biologiche.
(1-01225) «Dellai, Gigli, Santerini, Fauttilli, Capelli, Piepoli, Sberna, Baradello, Calabrò».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti umani

politica comunitaria

diritti della donna