ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01202

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 598 del 30/03/2016
Abbinamenti
Atto 1/01196 abbinato in data 31/03/2016
Atto 1/01197 abbinato in data 31/03/2016
Atto 1/01198 abbinato in data 31/03/2016
Atto 1/01199 abbinato in data 31/03/2016
Atto 1/01200 abbinato in data 31/03/2016
Atto 1/01201 abbinato in data 31/03/2016
Atto 1/01203 abbinato in data 31/03/2016
Atto 1/01204 abbinato in data 31/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: RONDINI MARCO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 30/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
PICCHI GUGLIELMO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/03/2016


Stato iter:
31/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/03/2016
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 31/03/2016
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto GALATI GIUSEPPE MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Resoconto BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Resoconto PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 31/03/2016

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/03/2016

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 31/03/2016

PARERE GOVERNO IL 31/03/2016

DISCUSSIONE IL 31/03/2016

VOTATO PER PARTI IL 31/03/2016

IN PARTE APPROVATO E IN PARTE RESPINTO IL 31/03/2016

CONCLUSO IL 31/03/2016

Atto Camera

Mozione 1-01202
presentato da
RONDINI Marco
testo presentato
Mercoledì 30 marzo 2016
modificato
Giovedì 31 marzo 2016, seduta n. 599

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», il cosiddetto «Salva Italia», prevede, all'articolo 5, la delega al Governo per la nuova regolamentazione del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
    dall'interpretazione letterale della disposizione risulta che, ai fini del computo reddituale, vengano inserite anche le provvidenze assistenziali erogate, che vengono quindi considerate alla stregua di un reddito da lavoro da pensione o da rendite finanziarie;
    sembra dunque essere irrazionale e illogico un intervento statale che, in luogo di compensare situazioni di indigenza e di inabilità, computa questi interventi all'interno dell'indicatore della situazione reddituale, base per il computo dell'ISEE;
    nonostante la stesura del regolamento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si sia protratta per più di due anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è riuscito a trovare una soluzione adeguata che incontrasse il consenso delle varie associazioni rappresentanti delle persone con disabilità;
    la norma inserita nel decreto «Salva Italia», ed ora entrata definitivamente a regime con il regolamento, svantaggia dunque i nuclei familiari in cui è presente una persona con disabilità rispetto ad altri nuclei di pari reddito, che è sfociata naturalmente nel contenzioso giudiziale e fa ancora – giustamente – presagire la possibilità di sollevamento della questione di legittimità costituzionale;
    a tutela dei diritti di queste persone è quindi intervenuta la magistratura amministrativa che, attraverso tre sentenze del TAR Lazio (n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15 dell'11 febbraio 2015), ha invalidato l'impianto di base sul quale viene calcolato l'ISEE dei disabili: le tre sentenze, infatti, hanno escluso dal reddito le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento, innalzando inoltre la soglia delle franchigie spettanti ai portatori di gravi handicap;
    in particolare, nella sentenza n. 2459, il TAR del Lazio ha accolto il secondo motivo dei ricorrenti, annullando «l'articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nella parte in cui ha incluso, tra i dati da considerare ai fini ISEE per la situazione reddituale i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti dai soggetti portatori di disabilità»;
    ugualmente, il TAR ha accolto poi il terzo motivo, annullando così anche l'articolo 4, comma 4, lettera d), dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui, nel fissare le franchigie da detrarre dai redditi, aveva introdotto «un'indistinta differenziazione tra disabili maggiorenni e minorenni, consentendo un incremento di franchigia solo per quest'ultimi, senza considerare l'effettiva situazione familiare del disabile maggiorenne»;
    successivamente, il Consiglio di Stato, il 17 settembre 2015, ha negato la sospensiva delle tre sentenze e si è pronunciato, il 29 febbraio 2016, contro il ricorso presentato dallo Stato, non accogliendo, tra gli altri, il motivo dell'appellante principale riguardante il temuto vuoto normativo che si sarebbe potuto creare conseguentemente all'annullamento in parte qua del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione;
    il Consiglio di Stato reputa, infatti, che «non occorre certo una novella all'articolo 5 del decreto-legge 201 del 2011 per tornare ad una definizione più realistica ed al contempo più precisa di “reddito disponibile”»; ed inoltre continua: «All'uopo basta correggere l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e fare opera di coordinamento testuale, giacché non il predetto articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 (dunque, sotto tal profilo immune da ogni dubbio di costituzionalità), ma solo quest'ultimo ha scelto di trattare le citate indennità come redditi»;
    il collegio ha quindi condiviso l'affermazione degli appellanti incidentali, secondo i quali la ricomprensione, nel computo dei redditi, dei trattamenti indennitari percepiti dai disabili equivale a «considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una “remunerazione” del suo stato di invalidità», pregiudicando in maniera oltremodo irragionevole ed illogica la tutela ad essi spettanti in base all'articolo 3 della Costituzione;
    la sentenza rimane però ad oggi ancora inattuata, perché i caf si trovano nell'incertezza più totale a causa della grave mancanza da parte dell'INPS che non ha ancora provveduto ad aggiornare gli indicatori nel rispetto delle sentenze del giudice amministrativo;
    le associazioni delle persone con disabilità hanno chiesto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di convocare subito un tavolo di confronto per modificare la normativa, ma non hanno ancora ricevuto risposta e denunciano la possibilità che l'espunzione dall'ISEE delle provvidenze possa trasformarsi in una occasione «per peggiorare, anziché agevolare l'accesso alle prestazioni, scaricare ulteriormente il carico dell'assistenza sulle famiglie e innalzare ulteriormente la compartecipazione ai servizi»;
    inoltre, a ben vedere, dovrebbero essere regolate anche le posizioni degli ISEE rilasciati dopo le sentenze del TAR del Lazio risalenti allo scorso anno, perché, avendo la sentenza efficacia erga omnes, sono a questo punto da ritenersi illegittime, facendo sorgere il diritto di risarcimento per coloro che non hanno avuto accesso a determinate prestazioni o per coloro che hanno contribuito con una compartecipazione più alta;
    il nostro Paese è agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione europea per la spesa per la famiglia;
    l'introduzione del federalismo fiscale, che nella sua applicazione reale fa registrare ancora un ritardo ingiustificabile, segna una netta inversione di rotta in merito alle politiche a tutela della famiglia. Questa nuova autonomia regionale e locale dovrà, infatti, essere guidata in base ai principi di coordinamento che sono elencati nella legge delega. Tra questi principi di delega vi è, infatti, quello del favor familiae: «individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti»;
    per l'ordinamento italiano si conferma quindi l'inopportunità di rivisitare, dentro un quadro complessivo, il favor familiae previsto dalla Costituzione;
    le formule da questo punto di vista possono essere diverse. L'imposizione a livello familiare può essere realizzata con diverse metodologie: lo splitting, il quoziente familiare o il più recente sistema denominato fattore famiglia. Il metodo che si deciderà di adottare poco conta, se la volontà sarà quella di sostenere economicamente la famiglia dando finalmente piena attuazione al disposto costituzionale,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per novellare, all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, il comma 2, lettera f), e il comma 4, lettera d), nel senso di escludere le provvidenze assistenziali di qualsiasi natura dal computo reddituale ai fini ISEE così come stabilito dalla sentenza n. 2459/15 del TAR del Lazio e così come confermato dalla successiva sentenza del 29 febbraio 2016 del Consiglio di Stato;
   nelle more di un intervento di riforma della normativa vigente in conformità alla sentenza citata del Consiglio di Stato, a valutare l'adozione di idonee iniziative per definire il valore dell'ISEE indicanti le modalità transitorie di calcolo da effettuarsi in base alle disposizioni normative antecedenti alla riforma intervenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 3 dicembre 2013.
(1-01202)
(Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate)  «Rondini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Picchi, Gianluca Pini, Saltamartini, Simonetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

revisione della legge

disabile

autonomia