ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01200

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 597 del 29/03/2016
Abbinamenti
Atto 1/01196 abbinato in data 29/03/2016
Atto 1/01197 abbinato in data 29/03/2016
Atto 1/01198 abbinato in data 29/03/2016
Atto 1/01199 abbinato in data 29/03/2016
Atto 1/01201 abbinato in data 31/03/2016
Atto 1/01202 abbinato in data 31/03/2016
Atto 1/01203 abbinato in data 31/03/2016
Atto 1/01204 abbinato in data 31/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 29/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 29/03/2016
RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 29/03/2016
CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 29/03/2016
LA RUSSA IGNAZIO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 29/03/2016
MAIETTA PASQUALE FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 29/03/2016
NASTRI GAETANO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 29/03/2016
PETRENGA GIOVANNA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 29/03/2016
TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 29/03/2016
TOTARO ACHILLE FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 29/03/2016


Stato iter:
31/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/03/2016
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/03/2016
Resoconto MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 31/03/2016
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 31/03/2016
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto GALATI GIUSEPPE MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Resoconto BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Resoconto PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/03/2016

DISCUSSIONE IL 29/03/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/03/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 31/03/2016

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/03/2016

ACCOLTO IL 31/03/2016

PARERE GOVERNO IL 31/03/2016

DISCUSSIONE IL 31/03/2016

APPROVATO IL 31/03/2016

CONCLUSO IL 31/03/2016

Atto Camera

Mozione 1-01200
presentato da
RIZZETTO Walter
testo presentato
Martedì 29 marzo 2016
modificato
Giovedì 31 marzo 2016, seduta n. 599

   La Camera,
   premesso che:
    l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) è in vigore dal 1998, anno in cui fu ideato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari, al fine di regolarne l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate dai diversi livelli territoriali di Governo;
    la situazione economica è determinata tenendo conto del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare, del loro patrimonio e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione dello stesso nucleo;
    la revisione dell'ISEE è stata adottata con l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici; tali disposizioni hanno ricevuto applicazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – e il nuovo modello è entrato in vigore dal 1o gennaio 2015;
    il nuovo calcolo ha previsto l'inclusione nell'indicatore di tutti i redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare del richiedente, compresi quelli soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta e quelli esenti da Irpef, tra i quali le pensioni di invalidità, le indennità di accompagnamento e le borse di studio percepite dagli studenti universitari;
    alle nuove modalità di calcolo dei parametri per l'ISEE non ha fatto seguito il necessario adeguamento delle soglie di reddito, che danno diritto ad accedere alle prestazioni da parte degli enti locali. Pertanto, l'applicazione dei nuovi parametri ha determinato l'esclusione di migliaia di famiglie dall'accesso alle prestazioni sociali agevolate, costringendole a sostenere spese anche ingenti per ottenere servizi indispensabili;
    i soggetti maggiormente penalizzati sono stati quelli affetti da disabilità, che si sono trovati esclusi dall'accesso ai presidi sanitari e a numerose prestazioni assistenziali, e gli studenti universitari, il dieci per cento dei quali è decaduto dal diritto a percepire una borsa di studio;
    sicché, sono stati sollevati dubbi sulla legittimità costituzionale del sistema di calcolo Isee così come riformato, ritenendo che lo stesso fosse evidentemente in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. In particolare, è stato contestato il conteggio nel reddito dei contributi ricevuti a fine assistenziale, poiché, come predetto, il modello approvato comprende le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento;
    già con precedenti atti di sindacato ispettivo, tra i quali l'interrogazione del 27 gennaio 2015 n. 4-07683, è stato denunciato che l'ISEE, come modificato, sfavorisce i disabili più gravi. Pertanto, è stato richiesto specificamente al Ministro dell'economia e delle finanze di «adottare immediati provvedimenti per escludere dal calcolo dell'ISEE le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento, nonché innalzare le soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate». Inoltre, sono molteplici i provvedimenti rispetto ai quali sono state presentate proposte emendative, poi non approvate, affinché «le indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità siano escluse dal calcolo dell'Isee»;
    è inammissibile, anche da un punto di vista giuridico, che tali entrate siano state equiparate al reddito da lavoro, posto che disabilità e lavoro non sono di certo equiparabili. L'ingiustizia di tali disposizioni ha, dunque, costretto alcune associazioni per la difesa dei diritti dei disabili ad intervenire con la presentazione di ben tre ricorsi al Tar Lazio, per eccepire l'illegittimità del nuovo ISEE, impugnando il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
    il Tar del Lazio con le sentenze n. 2454, n. 2458 e n. 2459 del 21 febbraio 2015 ha in parte accolto i ricorsi e ha dichiarato l'illegittimità del regolamento dell'ISEE nella parte in cui considera come reddito disponibile anche i proventi legati alla disabilità; inoltre, ha ritenuto illegittima la franchigia prevista per i maggiorenni con disabilità e quella più alta per i minorenni con disabilità;
    il tribunale amministrativo ha così fatto valere i fondamentali principi della Carta Costituzionale stabiliti negli articoli 3, 32 e 38, affermando che la pensione di invalidità e le indennità di accompagnamento non devono essere inseriti tra i redditi disponibili, poiché la loro previsione penalizza gravemente le fasce sociali più deboli;
    il Governo, nonostante l'immediata esecutività delle sentenze, avverso le stesse, ha proposto ricorso. La formulazione del nuovo ISEE ha quindi dato luogo ad una battaglia giudiziaria che, il 29 febbraio 2016, ha visto la pronuncia del Consiglio di Stato con le sentenze n. 838, 841 e 842 del 2016, che hanno confermato l'illegittimità dell'ISEE, sancendo che le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito. Il Collegio ha infatti respinto il ricorso del Governo argomentando che «l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva e ontologica situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa». Inoltre, i giudici amministrativi hanno evidenziato che: «... ricomprendere tra i redditi i trattamenti... indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una “remunerazione” del suo stato di invalidità... (dato) ... oltremodo irragionevole ... (oltre che) ... in contrasto con l'articolo 3 Cost. ...»;
    è, dunque, assurdo che per stabilire un principio di semplice buon senso a tutela delle fasce sociali più deboli le associazioni dei disabili siano state costrette a rivolgersi al giudice amministrativo. È chiaro che il Governo deve adesso adottare urgenti iniziative per conformare il regolamento dell'ISEE alle sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo, quindi, l'esclusione dal calcolo delle provvidenze assistenziali. Inoltre, vanno adottati i dovuti provvedimenti a tutela di coloro che hanno ricevuto un danno conseguente all'applicazione delle norme dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato sul calcolo ISEE;
    resta, invece, ancora insoluta la situazione in cui versano centinaia di studenti universitari, i quali, in base ad un meccanismo perverso, dovendo includere nel reddito le borse di studio percepite nel precedente anno e in considerazione del fatto che solo tre regioni hanno sinora provveduto ad aumentare le soglie di reddito per l'accesso alle prestazioni, si sono visti negare la borsa di studio per il successivo anno accademico;
    in un momento storico nel quale gli indici di povertà hanno registrato continui aumenti non possono essere in alcun modo sacrificate le prestazioni sociali di sostegno al reddito in nome di una solo «sbandierata» e distorta spending review,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per adeguare le disposizioni relative al calcolo delle ISEE alle recenti sentenze del Consiglio di Stato, n. 838, n. 841 e n. 842 del 29 febbraio 2016, prevedendo un sistema che non ricomprenda gli emolumenti assistenziali nel reddito al fine di tutelare i disabili e le persone non autosufficienti;
   a valutare iniziative atte a rendere effettiva l'esclusione dal calcolo del reddito delle borse di studio percepite dagli studenti universitari al fine dell'accesso alle medesime.
(1-01200)
(Testo modificato nel corso della seduta)  «Rizzetto, Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, La Russa, Maietta, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disabile

prestazione sociale

situazione economica