ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01198

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 597 del 29/03/2016
Abbinamenti
Atto 1/01196 abbinato in data 29/03/2016
Atto 1/01197 abbinato in data 29/03/2016
Atto 1/01199 abbinato in data 29/03/2016
Atto 1/01200 abbinato in data 29/03/2016
Atto 1/01201 abbinato in data 31/03/2016
Atto 1/01202 abbinato in data 31/03/2016
Atto 1/01203 abbinato in data 31/03/2016
Atto 1/01204 abbinato in data 31/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/03/2016
OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/03/2016


Stato iter:
31/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/03/2016
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/03/2016
Resoconto MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 31/03/2016
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 31/03/2016
Resoconto LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto GALATI GIUSEPPE MISTO-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Resoconto BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Resoconto PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto BINETTI PAOLA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/03/2016

DISCUSSIONE IL 29/03/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/03/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 31/03/2016

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/03/2016

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 31/03/2016

PARERE GOVERNO IL 31/03/2016

DISCUSSIONE IL 31/03/2016

VOTATO PER PARTI IL 31/03/2016

IN PARTE APPROVATO E IN PARTE RESPINTO IL 31/03/2016

CONCLUSO IL 31/03/2016

Atto Camera

Mozione 1-01198
presentato da
SAVINO Sandra
testo presentato
Martedì 29 marzo 2016
modificato
Giovedì 31 marzo 2016, seduta n. 599

   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio di Stato, con sentenza del 29 febbraio 2016, ha respinto il ricorso presentato dal Governo contro le sentenze del Tar del Lazio del febbraio 2015, che avevano, a loro volta, respinto «una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale», disponendo che le provvidenze economiche previste per la disabilità non dovessero essere conteggiate come reddito, al contrario di quanto previsto dal nuovo sistema di calcolo ISEE, adottato con il «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
    nella citata sentenza del Consiglio di Stato si legge: «Deve il Collegio condividere l'affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una “remunerazione” del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione»; e ancora: «Non è allora chi non veda che l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tale situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa»;
    a proposito di eventuali danni provocati nel frattempo ai cittadini disabili, ai quali non siano state concesse le prestazioni richieste, in forza del nuovo calcolo ISEE, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, dopo la citata sentenza del Consiglio di Stato, ha dichiarato che: «Non sono previsti risarcimenti, nel senso che la sentenza richiede di modificare il regolamento e noi lo faremo»;
    alcuni rappresentanti dell'Associazione mutilati e invalidi civili hanno dichiarato che il concetto di reddito, come fissato dal Consiglio di Stato, potrebbe avere un rilievo al di là del semplice indicatore ISEE, portando conseguenze anche in merito ad altre situazioni previste dall'ordinamento in termini di agevolazioni diverse per i disabili;
    in risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 5-07992, presentata dalla prima firmataria della presente mozione in Commissione finanze il 10 marzo 2016, il Governo ha premesso che il Tar del Lazio, con sentenze n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15, in accoglimento parziale dei ricorsi, proposti dalle varie associazioni che tutelano gli interessi delle persone disabili, nonché da alcuni disabili e dai loro familiari, ha annullato l'articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (regolamento che ha introdotto la nuova riforma ISEE), che ricomprende, nella nozione di reddito ai fini ISEE «i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche»;
    a giudizio del Tar, nella nozione di reddito di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 sono stati illegittimamente ricompresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo, indennitario e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico ed altro;
    inoltre, la sentenza n. 2459/15 ha annullato anche l'articolo 4, comma 4, lettera d) nn. 1, 2, 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella parte in cui si prevedono franchigie più alte per i soli minorenni disabili, discriminando, pertanto, i disabili maggiorenni;
    il Governo ha proposto appello al Consiglio di Stato, nella convinzione della legittimità complessiva dell'impianto del nuovo regolamento ISEE, sostenendo che i dati dei monitoraggi trimestrali, predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e relativi all'applicazione della descritta disciplina, risultano senz'altro più favorevoli alle persone con disabilità se paragonati a quelli registrati in applicazione della previgente normativa;
    il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto di confermare le statuizioni dei giudici di prime cure, in relazione, in particolare, all'annullamento dell'articolo 4, comma 2, lettera t), del prefato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, respingendo il predetto appello;
    a seguito della sentenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato come le prestazioni sociali agevolate, a cui si accede tramite ISEE siano molteplici, e tipicamente di competenza di enti erogatori diffusi su tutto il territorio nazionale, ciascuno con una propria potestà regolatoria rispetto alle prestazioni da essi concesse;
    il Governo ha inoltre segnalato che l'ISEE è un mero misuratore della situazione economica e che gli effetti finanziari che produce dipendono prioritariamente dalle determinazioni di ciascun ente erogatore con riferimento alle soglie di accesso alla prestazione ovvero per la graduazione dei costi di compartecipazione e per altro verso, ha confermato che, al fine di dare attuazione alla sentenza, è in corso il processo di modifica dell'articolo 4 predetto, che si snoderà, in particolare attraverso l'individuazione degli specifici trattamenti indennitari/risarcitori, percepiti dai disabili, da escludere dal computo del reddito rilevante ai fini ISEE, come prescritto dal giudice amministrativo, nonché attraverso l'idonea rimodulazione delle franchigie, previste dalla stessa norma, così da consentire di ristabilire l'equilibrio complessivo del sistema;
    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato anche che, in riferimento alle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU), il cui reddito disponibile è stato computato tenendo conto dell'indennità di accompagnamento o di altre indennità, su circa 4,8 milioni di DSU attestate, poco meno di 1,2 milioni presentano trattamenti su cui è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato: ciò significa che per il 25 per cento circa delle DSU si registrerebbe una riduzione del valore dell'indicatore ISEE, la cui entità è comunque dipendente da una serie di ulteriori variabili quali la composizione del nucleo familiare e la presenza di componenti reddituali e patrimoniali più o meno significative,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti sugli enti locali delle modifiche del Regolamento conseguenti alle sentenze del Consiglio di Stato;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative per rafforzare gli strumenti di carattere tributario in favore dei soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, segnatamente le deduzioni dal reddito imponibile e le detrazioni dall'imposta lorda a fini Irpef.
(1-01198)
(Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate)  «Sandra Savino, Baldelli, Occhiuto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disabile

lavoro non remunerato

riconoscimento dei diplomi